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REGOLAMENTO IN VIGORE dal 15.11.23

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

Allegato A: Codice Etico

Allegato B: scheda di valutazione del servizio

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ART. 1 – PREMESSE, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

La mediazione viene definita (dalla legge) come l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

La mediazione deve essere gestita da un Organismo accreditato presso il Ministero della Giustizia e da mediatori professionisti, anch’essi accreditati, che esercitino la loro attività professionale previa iscrizione nelle liste di un Organismo abilitato.

La procedura di mediazione è regolamentata dal D.Lvo 28/2010, dal D. M. 150/2023 e successive modifiche ed integrazioni a cui si rimanda per quanto nel presente regolamento non specificato.

La mediazione è uno strumento molto flessibile utilizzabile per la risoluzione di ogni genere di controversia, già conclamata o solo potenziale, purché verta su diritti disponibili.

Peraltro la legge prevede che per controversie vertenti su determinate materie il tentativo di mediazione sia considerato condizione di procedibilità, nel senso che non è consentito agire in giudizio senza aver previamente esperito il tentativo di mediazione.

Tali casi sono denominati, per semplicità, casi di “mediazione obbligatoria” e riguardano le controversie in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

In questi casi il ricorso alla mediazione si può considerare -appunto- obbligatorio; in ogni altro caso e/o materia che riguardi diritti disponibili delle parti il ricorso alla mediazione è comunque un’ottima opportunità di risolvere i problemi, è attivabile in qualunque momento per scelta della parte che voglia utilizzare questo strumento e per semplicità viene definita “mediazione volontaria”.

La legge incentiva ed agevola l’accesso alla mediazione: in materie obbligatorie sanziona coloro che non accettano di partecipare al tentativo di mediazione, prevede tariffe e modalità di applicazione delle tariffe sensibilmente più economiche e vantaggiose, garantisce un facile accesso al patrocinio a spese dello Stato. In ogni materia (compresa, quindi, la mediazione volontaria) è prevista la totale esenzione dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, l’esenzione dalla imposta di registrazione dell’accordo fino al valore di euro 100.000,00, il credito di imposta fino ad euro 600,00 per le indennità di mediazione e le competenze dei legali (ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione) e fino ad euro 518,00 (rapportato al contributo unificato pagato) se un giudizio si estingue a seguito di perfezionamento di accordo di conciliazione.

Definizioni:

Per domanda si intende l’atto col quale un soggetto si rivolga all’Organismo per introdurre una procedura di mediazione; per accettazione, adesione, comparsa di costituzione si intende l’atto col quale un soggetto chiamato in mediazione manifesti la sua volontà di partecipare alla procedura a cui è stato invitato a partecipare.

Il presente regolamento si applica alle procedure di mediazione finalizzate alla conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa; si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza.

Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciale, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

Il Mediatore, l’Organismo e/o Il Responsabile possono derogare al presente Regolamento purché la deroga venga eseguita nell’interesse della procedura e senza violazione di alcuna norma di legge e/o del Codice Etico che segue.

 ART. 2 – ORGANI DELLA MEDIAZIONE

Gli organi della mediazione sono:

  1. a) il Responsabile;
  2. b) l’Ufficio di Segreteria;
  3. c) il Mediatore.
  4. a) IL RESPONSABILE

Il Responsabile viene scelto da tutti i soci dell’Organismo, solo ad unanimità.

E’ il responsabile dell’Organismo di mediazione avanti al Ministero di Giustizia e provvede di volta in volta alla designazione o alla eventuale sostituzione dei vari Mediatori per ciascun procedimento.

Egli è altresì responsabile della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco dei mediatori e valuta il loro comportamento, applicando se necessario le dovute sanzioni.

Per le controversie di particolare complessità il Responsabile può individuare e nominare un mediatore ausiliario.

  1. b) UFFICIO DI SEGRETERIA

L’organizzazione amministrativa della procedura è attribuita ad un apposito Ufficio di Segreteria.

I componenti dell’Ufficio di Segreteria sono imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di conciliazione, si impegnano inoltre ad ottemperare strettamente agli obblighi di riservatezza nonché a quelli di cortesia, efficienza e tempestività.

L’Ufficio di Segreteria cura l’espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione e custodisce ed aggiorna i fascicoli delle procedure di mediazione sotto la guida e il controllo del Responsabile dell’Organismo.

La Segreteria non può in nessun caso entrare nel merito di richieste delle parti che non riguardino strettamente le competenze amministrative suddette né può assumere alcuna decisione di spettanza del Mediatore e/o del Responsabile, in particolare non può decidere su richieste di rinvio, proroga o differimento.

  1. c) IL MEDIATORE

Il Mediatore non decide la controversia ma aiuta le parti a trovare un accordo. Egli si impegna a rispettare le norme del presente Regolamento e del Codice Etico qui allegato alla lettera A, garantendo la propria riservatezza, indipendenza, neutralità ed imparzialità mediante dichiarazione scritta. Si impegna altresì ad aiutare le parti, in ogni caso, a raggiungere un accordo effettivamente soddisfacente per i loro interessi.

Art. 3 – LUOGHI DELLA MEDIAZIONE

Gli incontri di mediazione si svolgeranno presso la sede dell’Organismo in Livorno, Via Aurelio Lampredi, 3 o presso le sue sedi distaccate regolarmente comunicate al ministero ed autorizzate.

E’ consentito altresì che l’Organismo si avvalga, per intere procedure o per singoli incontri, di strutture e personale di altri Organismi con i quali abbia concluso specifico accordo di collaborazione perfezionato e comunicato ai sensi di Legge

Il luogo di svolgimento è peraltro derogabile. Col consenso e l’accordo di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo sarà possibile svolgere gli incontri di mediazione nel luogo da tutti prescelto.

La legge stabilisce una specifica competenza territoriale dell’Organismo da adire ma consente altresì che la competenza territoriale sia derogata dalle parti tramite specifico accordo scritto.

La eventuale eccezione di incompetenza territoriale dovrà essere sollevata al momento dell’adesione e comunque entro e non oltre la fase inziale del primo incontro. Decorso il suddetto termine la eventuale eccezione di incompetenza si intenderà rinunciata e non potrà più essere sollevata, intendendosi la prosecuzione della procedura come implicita accettazione della eventuale deroga alla competenza territoriale.

Art. 3 bis – MEDIAZIONE IN MODALITA’ TELEMATICA

E’ diritto di ciascuna delle parti manifestare la volontà che la mediazione venga svolta in modalità telematica presenziando agli incontri da remoto. In tal caso la mediazione verrà svolta in modalità telematica.

Anche quando le mediazione non viene integralmente svolta in modalità telematica ciascuna delle parti può richiedere di svolgere uno o più incontri da remoto.

In ogni caso in cui la mediazione si svolga in modalità telematica sarà necessario che tutte le parti ed i loro legali sottoscrivano con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata sì che il mediatore possa formare un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo

ART. 4 – SCELTA DEL MEDIATORE

Sul sito internet istituzionale www.mediaconciliatio.it è pubblicato l’elenco dei mediatori iscritti presso Mediaconciliatio.

Le parti hanno la possibilità di indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell’elenco dell’Organismo.

In difetto di indicazione concorde del mediatore o quando l’Organismo, a insindacabile giudizio del responsabile, ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, sarà il responsabile dell’Organismo a designare il mediatore che gestirà la singola procedura. Nell’assegnazione degli affari di mediazione saranno seguiti i seguenti metodi e criteri, rispettosi della specifica competenza del mediatore e idonei ad assicurare la rotazione:

  • Competenza specifica del Mediatore in relazione alla materia, al valore ed all’oggetto del contendere, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta e dalle esperienze professionali maturate; in proposito vengono virtualmente creati vari sottoelenchi dei mediatori in rapporto alla laurea posseduta ed alla loro specifica esperienza e competenza professionale. Ogni sottoelenco, come di seguito specificato, avrà determinate priorità nella assegnazione del ruolo di mediatore in relazione alla materia trattata sì che la nomina del mediatore avverrà seguendo una turnazione matematica attingendo per ogni singola mediazione dall’apposito sottoelenco compreso tra quelli qui sotto enucleati:
    1. Gli Avvocati, i Notai, i Magistrati (sia in attività che in pensione) sono considerati adeguatamente preparati per mediazioni in ogni materia sì che potranno essere designati per qualunque mediazione.
    2. I laureati in giurisprudenza che abbiano compiuto la pratica notarile o forense sono considerati adeguatamente preparati per mediazioni in ogni materia sì che potranno essere designati per qualunque mediazione ma solo se di valore inferiore ai 10.000,00 euro.
    3. Gli ingegneri sono considerati esperti nella materia della circolazione stradale e in subordine (ove abbiano fornito prova di specifica esperienza nel settore) in quella dei diritti reali, divisioni e del condominio sì che saranno preferibilmente nominati mediatori in tali materie.
    4. I commercialisti sono considerati esperti in materia commerciale, bancaria ed assicurativa ed in materia di successioni sì che saranno preferibilmente nominati mediatori in tali materie.
    5. I medici sono considerati esperti nella materia della responsabilità medica e sanitaria sì che saranno nominati mediatori solo in tema di responsabilità medica.
    6. Gli amministratori di condominio sono considerati esperti solo in materia di condominio sì che saranno nominati mediatori solo in tema di rapporti di condominio.
    7. I laureati in altre discipline saranno nominati mediatori nelle specifiche materie in cui, tramite il titolo di studio che posseggono e/o comprovate esperienze professionali, vi è prova che siano esperti e competenti.
    8. Ogni mediatore potrà dimostrare la propria specifica competenza in materie diverse da quella che qui sopra sono considerate di elezione e, una volta dimostrata tale specifica competenza, potrà essere considerato come iscritto in uno dei relativi sottoelenchi da o, comunque, incaricato di seguire affari di mediazione anche nelle altre materie da lui segnalate.
  • turnazione matematica all’interno dell’elenco dei Mediatori, tenuto conto anche delle specifiche contenute nei sottoelenchi di cui sopra, anche in base alla disponibilità prestata dai singoli professionisti ed a motivi di opportunità noti al responsabile.
  • altri motivi di opportunità noti al responsabile dell’Organismo che in ogni caso, anche in deroga a quanto previsto nel presente articolo, avrà facoltà di scegliere liberamente il Mediatore a suo insindacabile giudizio per procedure di valore superiore ai 100.000,00 euro.

ART. 5 – IMPARZIALITA’ ED INDIPENDENZA DEL MEDIATORE

Il mediatore, visionata l’istanza e preso atto dell’oggetto del contendere e delle parti coinvolte, non potrà iniziare il procedimento prima di aver sottoscritto la seguente dichiarazione indipendenza e imparzialità prevista dall’articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo: io sottoscritto sotto la mia personale responsabilità dichiaro di accettare l’incarico di mediatore conferitomi in relazione alla procedura sopra esposta impegnandomi a svolgerlo personalmente con scienza e coscienza. Consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da una falsa dichiarazione dichiaro di essere attualmente in condizioni di totale indipendenza, neutralità ed imparzialità nei confronti delle parti della controversia e dell’oggetto della stessa.

Dichiaro inoltre che non sussistono cause di incompatibilità (ai sensi di legge e della normativa deontologica) che suggeriscano di declinare l’incarico ricevuto. Dichiaro di essere in possesso dei requisiti personali e professionali necessari allo svolgimento dell’incarico e di aver assolto agli obblighi formativi imposti dalla vigente normativa. Mi impegno a rispettare ogni normativa vigente, il regolamento di procedura di Mediaconciliatio ed il relativo codice etico che ben conosco. Mi impegno a comunicare tempestivamente all’Organismo eventuali modifiche a quanto sopra dichiarato che possano influire sulla opportunità di svolgere il presente incarico. Autorizzo Mediaconciliatio al trattamento dei dati personali nei modi e forme di legge avendo preso visione della apposita informativa.

Il mediatore dovrà astenersi e comunque non potrà gestire la procedura ove si riavvisino cause di incompatibilità con l’oggetto del contendere e/o con le parti della mediazione.

Sono cause di incompatibilità l’avere un qualunque interesse personale e/o professionale alla vicenda oggetto della controversia, trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 815 Cpc, l’aver avuto rapporti professionali con alcuna delle parti della mediazione nei due anni precedenti all’incarico, e comunque tutte quelle previste nell’allegato codice etico nonché quelle previste dal codice deontologico della categoria professionale a cui il mediatore appartiene. Inoltre il Mediatore dovrà astenersi ogniqualvolta la sua personale sensibilità personale e/o professionale glielo consiglino in relazione a conoscenze e/o interessi anche solo collegati o collegabili con la vicenda o con le parti impegnandosi a svolgere il proprio ruolo col massimo impegno e con la massima trasparenza sia nei confronti dell’Organismo che delle parti della mediazione.

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate sì che le parti, dal canto loro, non potranno in alcun modo sollecitare al Mediatore contatti al di fuori degli incontri di mediazione, restando inteso che ove lo facciano il mediatore non avrà alcun obbligo in tal senso ed anzi avrà pieno diritto di non avere alcun rapporto con le parti e/o i loro legali al di fuori degli incontri di mediazione senza che ciò possa essere interpretato o valutato come disinteresse, maleducazione, violazione di obblighi deontologici o, comunque, negativamente.

ART. 6 – PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE – INTRODUZIONE DELLA DOMANDA

Il procedimento di mediazione si introduce ad iniziativa di parte, mediante deposito della domanda presso la Segreteria di Mediaconciliatio in un originale, una copia per ognuna delle parti da chiamare ed una copia per l’Organismo.

La domanda può essere recapitata all’Organismo anche mediante invio della stessa via email (in formato pdf con le sottoscrizioni dell’istante e del legale) oppure via fax restando inteso che se la domanda viene recapitata via fax o email, in ogni caso dovrà essere depositata al più presto anche in originale, oltre che una fotocopia per ognuna delle parti da invitare alla mediazione ed una per l’Organismo. Ove gli originali della domanda, completi delle parti ed elementi essenziali, non vengano recapitati all’Organismo almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell’incontro fissato, il comportamento potrà essere considerato alla stregua di abbandono della procedura.

La domanda può essere redatta sia utilizzando l’apposito modulo (scaricabile dal sito internet dell’organismo http://www.mediaconciliatio.it/ o prelevabile presso la sua sede e/o presso le sedi secondarie) sia in forma libera, purché contenga tutti gli elementi indicati nel modulo e di seguito riassunti come elementi essenziali.

È anche ammessa -quando ed ove possibile- la registrazione telematica della domanda sul sito ufficiale dell’Organismo: “www.mediaconciliatio.it”. In tal caso l’istante per registrarsi dovrà compilare il modello telematico, fornendo i dati richiesti e prestando il consenso all’informativa relativa al trattamento dei dati personali. L’istante indica l’indirizzo di posta elettronica cui possono essere inviate le comunicazioni della segreteria.

Ogni domanda e/o comparsa di costituzione non corredata di tutti gli elementi essenziali di seguito riportati sarà considerata come inesistente, nulla ed improcedibile, salvo l’impegno ed il diritto di Mediaconciliatio di consultare la parte al fine di integrare la domanda incompleta sì da sanarla e/o di considerarla valida ed efficace.

Nel presente Regolamento in alcuni casi (per brevità) si fa riferimento alla sola domanda ed ai soli istanti, restando inteso che laddove si parla di domanda e/o di istanti si deve intendere che si faccia riferimento anche alla comparsa di costituzione ed alle parti chiamate, che hanno gli stessi diritti e soggiacciono agli stessi obblighi dell’istante.

La domanda e la comparsa di costituzione devono sempre essere depositate in un originale ed una copia per ognuna delle parti da chiamare, oltre che una copia ad uso dell’Ufficio e devono sempre contenere i seguenti elementi essenziali, in mancanza dei quali (anche di uno solo dei quali) la domanda e/o la comparsa di costituzione saranno considerate inesistenti, irricevibili e come non mai depositate, salvo l’impegno ed il diritto di Mediaconciliatio di consultare la parte al fine di integrare la domanda incompleta sì da sanarla e/o di considerarla comunque valida ed efficace, salvo integrazione o ratifica:

  • Sottoscrizione da parte di tutti gli istanti della domanda stessa.
  • Se necessaria (solo mediazione obbligatoria): procura scritta e sottoscritta da parte di tutti gli istanti a favore dell’Avvocato che li assisterà nella procedura.
  • Se necessaria (solo mediazione obbligatoria): sottoscrizione della domanda da parte dell’Avvocato.
  • Sottoscrizione da parte di tutti gli istanti della dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente regolamento (comunque considerata implicita al momento del deposito della domanda e/o della partecipazione all’incontro), della autorizzazione al trattamento dei dati personali e dell’impegno alla riservatezza.
  • Elenco analitico con indicazione precisa, completa, univoca e chiara delle parti da chiamare e degli indirizzi presso cui spedire loro l’invito a partecipare.
  • Copia di documento di identità e codice fiscale di tutti gli istanti.
  • DATI ANAGRAFICI E FISCALI COMPLETI E CORRETTI DELLA/E PARTE/I DA CHIAMARE:

A)Se la parte da chiamare è persona fisica è necessario indicare: codice fiscale, indirizzo di residenza e/o di domicilio completi, corretti ed effettivi, PEC e/o dichiarazione che la persona da chiamare non dispone di PEC. Ove noti verranno indicati anche i numeri di telefono fisso e mobile, il numero di fax, l’indirizzo di email ordinaria.

B)Se la parte da chiamare è azienda, società o professionista è necessario indicare: codice fiscale, partita IVA, indirizzo completo corretto ed effettivo della sede legale e della eventuale sede distaccata da chiamare, indirizzo PEC oltre che -se noti- numeri di telefono fisso e mobile, numero di fax, indirizzo email ordinaria.

C)In ogni caso verranno indicati -ove noti- anche eventuali altri recapiti e/o numeri in cui la parte istante ritenga che sia possibile contattare la parte chiamata e/o un suo rappresentante;

  • DATI DELL’ISTANTE E DEL SUO RAPPRESENTANTE: fotocopia di documento di identità in corso di validità e del Codice Fiscale; indirizzo di residenza e/o di domicilio completi, corretti ed effettivi; numeri di telefono fisso e mobile; numero di fax, PEC o dichiarazione di non avere indirizzo PEC; indirizzi di email sia ordinaria che certificata sia dell’istante che del suo eventuale rappresentante.
  • DATI DELL’AVVOCATO: Specifica indicazione di indirizzo fisico, codice fiscale, fax, email ordinaria ed email PEC dell’Avvocato dell’istante. Mediaconciliatio sarà autorizzata ad inviare eventuali comunicazioni alla mail ordinaria dell’Avvocato indicata nella domanda, intendendosi come ricevute dall’istante una volta che tali comunicazioni saranno state inviate al recapito indicato; le comunicazioni eseguite alla PEC dell’Avvocato saranno comunque valido strumento di comunicazione e notifica.
  • Esaustiva e completa descrizione dei fatti, delle questioni controverse e dell’oggetto specifico della domanda;
  • Copia della clausola di mediazione (se esistente);
  • Indicazione del valore della controversia e dei criteri con i quali è stato determinato;
  • Ove il diritto conteso sia sul punto di raggiungere i termini di prescrizione e/o decadenza del diritto o dell’azione, e comunque in ogni caso in cui siano prossime scadenze di legge o comunque vi siano motivi di urgenza nelle comunicazioni l’istante dovrà segnalarlo in maniera chiara e visibile richiamando l’attenzione sull’urgenza del procedimento e curando personalmente che le necessarie comunicazioni vengano eseguite entro i termini di prescrizione/decadenza.
  • Prova dell’avvenuto pagamento delle spese di avvio e della quota di spese di mediazione sempre dovuta (in relazione al valore della lite) ed impegno al pagamento della indennità complessiva (meglio specificato più sotto) alle condizioni, nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Ogni domanda (o accettazione) che non sia completa di tutti gli elementi essenziali sopra riepilogati potrà essere considerata come inesistente e non mai ricevuta e potrà non essere lavorata, salvo diversa decisione che l’Organismo assuma d’Ufficio, senza necessità di comunicazione alcuna a chicchessia.

La parziale o iniziale lavorazione della domanda da parte dell’Organismo (ed esempio l’iscrizione nel Registro degli Affari di Mediazione) non sana alcuna nullità, non rappresenta implicita accettazione di domanda nulla e non crea alcun obbligo in capo all’Organismo.

Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte e anche nei confronti di più soggetti.

In caso di più domande relative alla stessa controversia presentate al medesimo Organismo, a domanda della parte che avrà interesse le procedure saranno riunite. In caso di riunione le procedure saranno riunite alla prima (in termini di tempo) che è stata depositata.

In caso di più domande relative alla stessa controversia presentate ad Organismi diversi la mediazione si svolge davanti all’Organismo presso il quale è stata presentata la prima (in termini temporali) domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data ed ora del deposito della domanda (sempre tenuto conto della completezza della domanda stessa come sopra specificato); il giudizio sul punto è insindacabilmente rimesso al Responsabile dell’Organismo.

La domanda di mediazione dovrà essere depositata solo dopo aver preso piena visione del presente regolamento e dopo averne compreso appieno il contenuto, fermo restando che il deposito della domanda e/o la partecipazione alla procedura costituiranno piena conoscenza ed accettazione del presente regolamento.

Il valore del procedimento viene determinato dalle parti sulla base degli artt. 10 e ss. c.p.c.. Mediaconciliatio ha il diritto di correggere il valore indicato dalla parte ove sia errato.

Il Responsabile dell’Organismo, ricevuta la domanda, provvede alla nomina del Mediatore ed alla fissazione del primo incontro di mediazione.

Il primo incontro di mediazione si terrà non prima di 20 (venti) e non oltre 40 (quaranta) giorni dal deposito della domanda stessa.

La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’Organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

L’Organismo provvederà ad inviare le suddette comunicazioni ed inviti all’indirizzo fisico e/o PEC indicato dall’istante, restando inteso che l’istante si assume la responsabilità dei dati comunicati a Mediaconciliatio e che ove tali dati siano errati e/o incompleti e per tale motivo decorrano termini di qualsivoglia genere, la responsabilità ricadrà esclusivamente sul soggetto che ha fornito dati errati e/o incompleti.

Dal momento in cui la convocazione all’incontro di mediazione perviene a conoscenza delle parti la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all’altra parte la domanda di mediazione già presentata all’Organismo di mediazione.

In tali casi l’istante, con ogni mezzo idoneo che possa attestare l’avvenuta ricezione, trasmette immediatamente -a suoi esclusivi cura, responsabilità, onere e spese-  alla/e parte/i chiamata/e la domanda con pedissequo provvedimento di fissazione del primo incontro di mediazione; all’uopo, su richiesta dell’istante, la Segreteria rilascia alla parte istante copia della domanda e del provvedimento di fissazione dell’incontro.

Gli atti trasmessi all’altra parte debbono contenere l’invito a rispondere all’Organismo al più tardi 5 giorni liberi prima dell’incontro fissato per la mediazione.

La comunicazione alla parte chiamata, completa di prova di avvenuta ricezione, dovrà essere consegnata in originale a Mediaconciliatio il più velocemente possibile e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata per il primo incontro, pena l’interruzione della procedura con obbligo di riattivarla ex novo in capo alla parte inadempiente. Nel caso in cui la comunicazione all’altra parte non si perfezioni (ad esempio per disguidi postali oppure per errore negli indirizzi oppure perché l’altra parte non risulta più reperibile presso l’indirizzo indicato) è fatto obbligo alla parte istante comunicare immediatamente tali eventi alla Segreteria.

E’ preciso onere e responsabilità della parte che vi ha interesse segnalare l’eventuale urgenza dell’invio dell’invito alla mediazione e/o provvedere personalmente all’invito ove ciò si renda utile e/o necessario per evitare il decorrere di termini di prescrizione/decadenza e/o per altri motivi. Ove l’urgenza non venga segnalata la procedura seguirà i tempi ordinari.

ART. 6 bis – COSTITUZIONE DELLA PARTE CHIAMATA

La parte chiamata alla mediazione dovrà al più presto -e comunque almeno 5 giorni liberi prima della data fissata per il primo incontro- formalizzare la propria costituzione all’interno della procedura.

Per costituirsi all’interno della procedura la parte chiamata dovrà dichiarare formalmente che intende partecipare all’incontro di mediazione a cui è stata invitata a presenziare, dandone apposita comunicazione scritta all’ufficio di Segreteria di Mediaconciliatio e provvedendo a formalizzare la propria adesione con la sottoscrizione dei documenti attestanti la accettazione del regolamento, la accettazione della informativa privacy e l’impegno alla riservatezza, nonché con il versamento delle spese di avvio.

Nessuno sarà parte del procedimento e/o sarà ritenuto costituito all’interno del procedimento fino a quando non avrà fatto pervenire all’Organismo uno scritto in cui formalizza la sua volontà di presenziare al primo incontro unitamente al versamento delle spese di avvio ed alla sottoscrizione dei documenti contenenti l’accettazione del regolamento, l’accettazione informativa privacy e l’impegno alla riservatezza, documenti tutti che, si ripete, sono considerati in ogni caso e per chiunque quali elementi essenziali.

Soggetti non costituiti nella procedura non hanno alcun diritto e/o titolo per depositare deduzioni e/o documenti, estrarre copia di alcunché, sollevare eccezioni, avanzare richieste di alcun genere, interloquire col Mediatore e/o, in genere, fare alcunché che riguardi la procedura di mediazione sì che ogni e qualunque comunicazione del soggetto chiamato in mediazione che giunga all’Organismo e/o al Mediatore e/o all’istante prima -o senza che- la parte chiamata sia costituita con i modi e le forme di cui sopra non verrà tenuta in nessun conto e, salva diversa insindacabile decisione del Mediatore, non ne sarà fatto cenno nel corso della procedura, non ne verrà data comunicazione o conoscenza a chicchessia e potrà essere considerata a tutti gli effetti tamquam non esset.

Se la parte chiamata intende sollevare eccezione di incompetenza territoriale dovrà comunque farlo per scritto prima del primo incontro e potrà farlo solo dopo essersi costituita nella procedura.

Ove la parte chiamata non faccia pervenire la sua costituzione nei termini di cui sopra è facoltà del mediatore incaricato redigere verbale di mancata partecipazione: solo dopo aver verificato ed accertato la regolare ricezione dell’invito da parte della parte invitata il mediatore -svolto in ogni caso un incontro con la sola parte istante- redige verbale negativo per mancata adesione all’invito.

La costituzione all’interno della procedura dovrà essere formalizzata -al più tardi subito prima dell’inizio della fase preliminare- con tutti gli elementi essenziali elencati in apertura del presente articolo, in assenza dei quali la costituzione potrà -dal Mediatore o dall’Organismo- non essere ritenuta valida e/o efficace.

L’Organismo si riserva il diritto di accettare istanze e/o costituzioni incomplete, salvo l’obbligo della parte di integrare e/o ratificare al più presto rispondendo alle richieste dell’Organismo.

Art. 6 ter – RICONVENZIONALE e CHIAMATA DI TERZI

Ove un soggetto chiamato in mediazione intenda introdurre una domanda riconvenzionale potrà farlo purché introduca la sua richiesta entro il primo incontro con apposita comunicazione scritta o, al più tardi, nelle primissime fasi del primo incontro -a pena di decadenza.

La domanda riconvenzionale si considera ad ogni effetto come un ampliamento dell’oggetto della procedura sì che la parte che la introduca dovrà -a pena di nullità- indicare il valore della propria domanda e tale valore andrà a sommarsi a quello della domanda introduttiva ad ogni fine.

Altresì ove una parte abbia volontà/necessità di coinvolgere terzi nella procedura potrà farlo. Anche chi intenda chiamare un terzo dovrà farlo esplicitando la sua richiesta entro il primo incontro con apposita comunicazione scritta o, al più tardi, nelle primissime fasi del primo incontro -a pena di decadenza, salvo che la necessità non emerga dall’esito del primo incontro. In tale ultimo caso sarà consentita la domanda di chiamata del terzo entro la conclusione del primo incontro, a pena di decadenza.

In ogni caso la domanda di chiamata del terzo dovrà contenere tutti gli elementi esenziali già previsti per la domanda introduttiva e per la comparsa di costituzione, con particolare riferimento ai dati anagrafici e fiscali completi e corretti a che l’Organismo utilizzerà per la convocazione.

La parte che chiami un terzo in mediazione dovrà sempre versare nuovamente le indennità previste per il primo incontro.

Il terzo chiamato, a sua volta, sarà sempre tenuto al versamento delle medesime indennità previste per il primo incontro.

In caso di disaccordo sulla necessità/quantificazione del versamento -da parte del terzo chiamato e/o della parte che lo ha voluto chiamare- la questione sarà sottoposta al Responsabile dell’Organismo che deciderà a suo insindacabile giudizio.

Anche il terzo chiamato potrà, a sua volta, chiamare un terzo ma i termini saranno ristretti: il terzo chiamato potrà chiamare in causa un terzo solo tramite atto scritto da depositarsi -a pena di decadenza- prima dell’inizio del primo incontro a cui il terzo chiamante è stato chiamato a partecipare. Il Mediatore, al primo incontro utile o anche prima del detto termine, esaminata la questione, potrà differire l’incontro già fissato ad altro incontro da tenersi possibilmente non oltre quindici giorni dopo.

Le chiamate di terzi possono comportare un inevitabile prolungarsi della procedura oltre i tre mesi previsti dalla legge. In tal caso è ammesso il prolungarsi della procedura oltre i tre mesi di legge ma mai, in ogni caso, la procedura potrà avere una durata superiore ai 6 mesi. Ove il susseguirsi delle chiamate di terzi creino un prolungamento oltre detto termine di 6 mesi, il Mediatore non dovrà autorizzare la chiamata del terzo.

Ove, in tal caso, si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario nell’eventuale successivo giudizio, il Mediatore dovrà definire la procedura in corso e sarà onere della parte che vi ha interesse introdurre una nuova domanda chiamando alla mediazione tutte le parti necessarie per una corretta integrazione del contraddittorio.

Per quanto qui non espressamente previsto la chiamata del terzo e la sua accettazione seguiranno le regole relative -rispettivamente- alla domanda ed alla accettazione.

ART. 6 quater  – ABBANDONO – RINUNCIA

Le parti -una volta costituite nella procedura-  hanno l’obbligo di presenziare agli incontri fissati. La loro assenza (dell’una, dell’altra o di tutte) costituisce abbandono della procedura cui consegue la definizione della procedura: il Mediatore redigerà verbale di chiusura della mediazione per abbandono della parte (indicata).

Ove la procedura venga avviata, anche se -su decisione dell’Organismo- in assenza di alcuno degli elementi essenziali dell’domanda o della costituzione in giudizio, le parti hanno l’obbligo di integrare la propria domanda e/o la propria costituzione facendo pervenire al più presto all’Organismo ogni e qualunque documento e/o elemento mancante per una corretta e perfetta costituzione. Ove la costituzione nella procedura (da parte dell’istante e/o del chiamato) non venga integralmente e completamente perfezionata nei modi e tempi richiesti -in specifico col pagamento delle spese dovute-  il comportamento della parte inadempiente costituirà abbandono e/o rinuncia della procedura.

Anche nel caso in cui l’abbandono (o la rinuncia esplicita) si verifichi prima del primo incontro le parti costituite saranno tenute all’integrale pagamento delle spese di avvio, delle spese di mediazione dovute per il primo incontro e delle spese vive.

ART. 6 quinquies – COMUNICAZIONI

Una volta che le parti siano costituite all’interno della procedura (nei modi e termini di cui sopra) le comunicazioni alle parti potranno avvenire anche per le vie brevi (email, fax, o anche telefono) e potranno essere rivolte anche ai soli legali delle parti, restando inteso che la comunicazione inviata al legale, anche per le vie brevi, si intenderà ricevuta anche dai di lui assistiti.

In ogni caso la comunicazione inviata per email PEC al legale si intende sempre sufficiente a dare corretta informazione e notifica di ogni evento legato alla procedura.

ART. 7 – PRIMO INCONTRO – ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE

Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

Mediaconciliatio garantirà ad ogni primo incontro una disponibilità temporale di almeno due ore, al termine delle quali il primo incontro si intenderà comunque terminato. La prosecuzione del primo incontro per un tempo più lungo delle due ore o la sospensione dopo due ore e ripresa nell’arco della medesima giornata saranno comunque da intendersi come incontro successivo al primo.

In casi eccezionali in cui il mediatore e le parti concordino sulla necessità di un prolungamento del primo incontro oltre le due ore da intendersi sempre come primo incontro, la circostanza dovrà essere verbalizzata ad substantiam ed a quel punto il primo incontro potrà prolungarsi anche oltre il predetto limite temporale. In tal caso, ove gli impegni dell’Organismo e/o del mediatore impediscano il prosieguo del primo incontro senza soluzione di continuità dopo le prime due ore ad esso dedicate ed il mediatore ravveda la necessità di continuare nell’attività di mediazione, il mediatore potrà sospendere la seduta per un massimo di due ore e riprenderla nell’arco della medesima giornata per adoperarsi al fine di raggiungere un accordo di conciliazione nell’ambito dello stesso primo incontro.

Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

ART. 7 bis – ATTIVITA’DI MEDIAZIONE

Esperito ogni tentativo per raggiungere un accordo al primo incontro e ritenuta l’opportunità di proseguire l’attività di mediazione in uno o più successivi incontri, il mediatore stabilirà -concordemente coi presenti, se possibile- data ed ora per il successivo incontro di mediazione.

La mediazione è condotta senza alcuna formalità procedurale, nel rispetto dell’ordinamento e dei principi del presente regolamento e del nostro Codice Etico.

Le parti partecipano personalmente (in presenza o da remoto) alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

Nei casi di mediazione obbligatoria è peraltro obbligatoria anche l’assistenza di un Avvocato informato sui fatti, munito di apposita procura speciale scritta.

Durante gli incontri le parti che presenzino personalmente possono sempre farsi assistere -oltre che da Avvocati- anche da tecnici di fiducia o anche farsi accompagnare da amici e/o parenti, cercando di limitarne il numero.

Necessaria è la sola presenza delle parti e, nei casi di mediazione obbligatoria, dei loro legali per cui Mediaconciliatio si riserva il diritto di limitare il numero delle persone che partecipino alla mediazione negando l’accesso alla mediazione a persone la cui presenza non sia ritenuta necessaria.

La decisione in tal senso assunta dal Mediatore (sentita anche la Segreteria) sarà insindacabile.

Il Mediatore potrà sentire le parti congiuntamente o, qualora lo ritenga opportuno, separatamente.

Il Mediatore ha la possibilità di formulare una proposta di conciliazione alle parti: una soluzione della controversia che a parere del Mediatore sia equa, legittima ed efficace.

La proposta del Mediatore ha importanti risvolti nell’eventuale giudizio successivo (si veda Art. 13 D.L.vo 28/10) sì che il Mediatore avrà particolare attenzione nel formularla.

Qualora le parti non raggiungano un accordo amichevole e ne facciano concorde richiesta, il Mediatore formula sempre una proposta di conciliazione.

In ogni caso in cui per qualsivoglia motivo l’accordo non sia raggiunto è fatta salva la facoltà del Mediatore di formulare una proposta di conciliazione, qualora disponga degli elementi necessari e anche se le parti non lo richiedano, previa informativa verbale sulle conseguenze previste dalla legge per la mancata accettazione della proposta da lui formulata.

Ove la proposta del mediatore non venga comunicata personalmente alle parti presenti avanti a lui, la Segreteria comunica alle parti per iscritto, in una forma comprovante l’avvenuta ricezione, la proposta formulata dal Mediatore, invitandole a far pervenire alla medesima Segreteria, per iscritto e con le stesse caratteristiche di invio suindicate, entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’accettazione o il rifiuto della proposta, precisando che la mancanza di esplicita ed univoca accettazione nel termine prescritto equivale a rifiuto della proposta medesima, restando escluso che eventuali scritti e/o manifestazioni di volontà delle parti che non riportino una oggettiva, esplicita, non interpretabile ed univoca accettazione incondizionata della proposta possano venire in qualsivoglia modo interpretati come qualcosa di diverso da un rifiuto della proposta.

Il Responsabile di Mediaconciliatio, altresì, su richiesta del Giudice, comunica al Giudice stesso la proposta formulata dal Mediatore.

ART. 8 – SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

In determinati casi le parti, se ravvedono motivi di incompatibilità o anche in assenza di specifiche incompatibilità, possono chiedere al responsabile dell’Organismo la sostituzione del mediatore. Quando la mediazione è svolta dal responsabile dell’organismo la domanda potrà essere rivolta al vicario.

Le parti potranno fare la suddetta richiesta in ogni caso in cui ne sentano la necessità; anche solo per motivi legati alla loro personale sensazione che il mediatore non sia sufficientemente competente nella specifica materia o non del tutto neutrale o altro.

Quando la richiesta di sostituzione giunga dalle parti congiuntamente il responsabile provvede senza indugio alla sostituzione.

Quando, viceversa, una sola delle parti chieda la sostituzione, il responsabile potrà valutare caso per caso e provvedere alla sostituzione del mediatore solo se, a suo insindacabile giudizio, vi siano validi motivi per farlo.

In ogni caso in cui per qualsivoglia motivo sopravvenga la impossibilità del mediatore di svolgere il suo incarico, l’organismo procederà senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto dei criteri di assegnazione degli affari di mediazione già specificati.

ART. 9 – NOMINA DELL’ESPERTO

Ove la materia del contendere richieda specifiche competenze tecniche il mediatore può proporre alle parti (o le parti possono in autonomia proporlo al mediatore) la nomina di un esperto.

In tal caso, ove le parti congiuntamente convengano sull’opportunità di nominare un esperto, il mediatore lo nomina attingendo dall’albo di CC.TT.UU. del Tribunale.

Il compenso dell’esperto verrà determinato secondo le vigenti tariffe professionali, ma in ogni caso l’organismo chiederà all’esperto un preventivo da sottoporre alle parti per la loro accettazione con l’impegno dell’esperto di accettare in ogni caso un compenso che non superi di più del 15% l’importo preventivato.

Al pagamento dell’esperto saranno tenute le parti stesse in solido tra loro restando inteso che tali importi esulano completamente dalle indennità di mediazione. Laddove venga nominato un esperto è facoltà delle parti, al momento della sua nomina, di convenire che la relazione prevista dall’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo possa essere prodotta nell’eventuale giudizio;

ART. 10 – IMPEGNI ED OBBLIGHI DELLE PARTI

E’ di spettanza esclusiva delle parti e sotto la loro esclusiva responsabilità:

  • l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione.
  • la immediata, chiara, univoca, evidente indicazione di urgenze, esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze.
  • sollevare tempestivamente, per scritto e nei modi di cui al precedente Art. 11 del presente regolamento eccezione di incompetenza territoriale entro e non oltre l’inizio del primo incontro.
  • le indicazioni circa l’oggetto, le ragioni di fatto e di diritto sottostanti alla pretesa e la natura della controversia contenute nella domanda e/o nella accettazione
  • la completezza della documentazione, della domanda, della comparsa di costituzione e la presenza di tutti gli elementi essenziali qui specificati.
  • la corretta individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo all’eventuale litisconsorzio necessario nel successivo -eventuale- giudizio.
  • la corretta, univoca, chiara e completa identificazione dei soggetti nei cui confronti sia necessario inviare comunicazioni, comprensive di numeri di telefono, fissi o mobili, indirizzi effettivi e/o solo formali, fax e/o email e di ogni altro elemento utile o necessario al recapito delle comunicazioni nei tempi e modi di legge
  • la chiara e precisa indicazione dei recapiti del legale, comprensivo di fax, email e PEC
  • la determinazione del valore della controversia (salvo quanto sopra stabilito)
  • la forma, il contenuto e la completezza della procura al rappresentante
  • la produzione della documentazione necessaria all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la veridicità delle relative dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni di legge
  • le dichiarazioni in merito alla non esistenza di altre domande/procedure relative alla stessa controversia e ad ogni altro elemento/circostanza di fatto e/o di diritto dal momento del deposito della domanda fino alla conclusione della procedura.
  • il contenuto, la forma e la redazione dell’accordo di conciliazione.

ART. 11 – COSTI DELLA MEDIAZIONE – INDENNITA’

  1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.
  2. L’indennità è composta dalle spese di avvio del procedimento di mediazione e dalle spese di mediazione, comprendenti il compenso del mediatore previste dai seguenti commi 4 e 5.
  3. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall’articolo 16, comma 4 D.M. 150/23.
  4. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi, al netto dell’IVA:

€ 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;

€ 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;

€ 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;

  1. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

€ 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000,00 e per le cause di valore indeterminabile basso;

€ 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;

€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

  1. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai precedenti commi 4 e 5.
  2. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, comma 1 D.M. 150/23 e come di seguito esposte.
  3. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l’indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.

Determinazione delle spese di mediazione

In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell’articolo 28, comma 7, D.M. 150/23 sono calcolate, in conformità alla tabella che segue, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5 D.M. 150/23, con una maggiorazione del dieci per cento.

In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella che segue, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5 D.M. 150/23, con una maggiorazione del venticinque per cento.

Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella che segue, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5 D.M. 150/23.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010 o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto.

Tabella delle spese di mediazione

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile. Di regola Mediaconciliatio applicherà sempre gli importi minimi.

In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella che segue possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

  1. a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
  2. b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l’impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30 D.M. 150/23 e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella di cui all’allegato A, in base uno dei seguenti criteri:

  1. a) la durata di ciascun incontro;
  2. b) l’esperienza e la competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
  3. c) il prevedibile impegno del mediatore per l’intero procedimento in base a criteri oggettivi e predeterminati che la tabella deve indicare, quali la complessità delle questioni oggetto della procedura e il numero delle parti.

Quando le spese di mediazione sono determinate in conformità al precedente paragrafo, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.

TABELLA A

TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE AL NETTO DELL’IVA

VALORE DELLA LITEMINIMIMASSIMI
Fino a € 1.000,00€ 80,00€ 160,00
Da € 1.000,01 a € 5.000,00€ 160,00€ 290,00
Da € 5.000,01 a € 10.000,00€ 290,00€ 440,00
Da € 10.000,01 a € 25.000,00€ 440,00€ 720,00
Da € 25.000,01 a € 50.000,00€ 720,00€ 1.200,00
Da € 50.000,01 a € 150.000,00€ 1.200,00€ 1.500,00
Da € 150.000,01 a € 250.000,00€ 1.500,00€ 2.500,00
Da € 250.000,01 a € 500.000,00€ 2.500,00€ 3.900,00
Da € 500.000,01 a €
1.500.000,00
€ 3.900,00€ 4.600,00
Da € 1.500.000,01 a €
2.500.000,00
€ 4.600,00€ 6.500,00
Da € 2.500.000,01 a €
5.000.000,00
€ 6.500,00€ 10.000,00

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

SPESE VIVE (costi al netto dell’IVA di legge): gratuito l’invio di PEC; gratuito il rilascio di copie cartacee; gratuito il servizio di firma digitale e la conservazione a norma; gratuito l’avvio di procedura in modalità telematica; euro 10,00 per ciascuna raccomandata r/r nazionale; Euro 15,00 per ciascuna raccomandata R/R internazionale;

Per chiarezza e completezza esemplifichiamo i costi effettivi e completi, al netto di IVA al 22%, di una procedura in materia obbligatoria il cui valore sia di euro 24.000,00 e che non presenti particolarità di alcun genere che possano suggerire un diverso costo.

Va da se che se la medesima procedura fosse in materia volontaria i costi sarebbero aumentati del 20%.

Per l’avvio della procedura ed il primo incontro l’istante, a prescindere dal facere della parte chiamata (quindi anche in ipotesi di mancata adesione del chiamato), spenderà euro 156,00 (oltre all’eventuale spesa viva delle raccomandate spedite a cura dell’Organismo) di cui euro 60,00 per spese di avvio ed euro 96,00 per spese di mediazione.

Se il chiamato partecipa, anch’egli spenderà la medesima cifra per il primo incontro.

All’esito del primo incontro si pongono diverse possibilità:

  • Viene raggiunto un accordo di conciliazione e la procedura si conclude con esito positivo al primo incontro: importo spese di mediazione in tabella; detratta la quota di spese di mediazione già versate; maggiorazione del dieci per cento: in tal caso sia l’istante che il chiamato spenderanno, quindi, ulteriori euro 281,60
  • Non viene raggiunto alcun accordo e la procedura si conclude con esito negativo al primo incontro: in tal caso sia l’istante che il chiamato spenderanno, quindi, ulteriori euro zero.
  • Non viene raggiunto un accordo ma viene deciso di fissare un ulteriore incontro per continuare l’attività di mediazione

Anche in questa ipotesi si aprono due diverse possibilità:

  1. All’esito del successivo incontro (o di quello ancora successivo) viene raggiunto un accordo: la procedura si conclude con esito positivo in incontro successivo al primo: importo spese di mediazione in tabella; detratta la quota di spese di mediazione già versate; maggiorazione del venticinque per cento: in tal caso entrambe le parti spenderanno ulteriori euro 320,00.
  2. All’esito del successivo incontro non viene raggiunto alcun accordo, sì che la procedura si conclude con esito negativo in incontro successivo al primo: importo spese di mediazione in tabella, detratta la quota di spese di mediazione già versate: in tal caso entrambe le parti spenderanno ulteriori euro 256,00.

ART. 11 bis – VALORE DEL PROCEDIMENTO

Il valore della lite viene stabilito al momento della domanda e non può subire variazioni in diminuzione, salvo casi eccezionali. Il valore emerge dall’applicazione dei criteri stabiliti dal Codice di Procedura Civile per il valore della domanda nelle liti giudiziarie (artt. 10 e ss Cpc).

La domanda introduttiva deve contenere la dichiarazione di valore e se il chiamato nel costituirsi vuole avanzare riconvenzionale e/o comunque modificare il valore, dovrà anch’egli farne espressa dichiarazione.

In ogni caso in cui le parti non facciano espressa dichiarazione di valore, facciano dichiarazione di valore non conforme ai dettami del Codice di Procedura Civile, dichiarino un valore indeterminato in situazioni in cui il valore sia, invece, determinabile, discutano e non trovino accordo sul valore della lite e comunque in ogni caso in cui ciò si renda necessario, il valore della controversia è determinato dal mediatore o dal responsabile dell’Organismo.

Il valore può inoltre essere modificato dalle parti, dal mediatore e/o dall’Organismo nel corso della procedura quando vengono introdotte e discusse questioni ulteriori rispetto a quelle assunte a base della determinazione del valore della lite. Quando nell’accordo vengono introdotte questioni nuove l’Organismo ne determina il valore, ove non lo facciano le parti d’accordo col mediatore.

 

ART. 12 – RISERVATEZZA – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri non può essere registrato o verbalizzato.

Tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione, comprese le parti, i loro accompagnatori, assistenti o rappresentanti ed il Mediatore, non possono divulgare fatti e informazioni apprese durante e/o in relazione al procedimento di mediazione.

Per tale motivo tutti i soggetti che, a qualunque titolo, siano presenti all’incontro di mediazione dovranno sottoscrivere un’apposita dichiarazione con la quale si impegnano all’osservanza di uno stretto obbligo di riservatezza. La mancanza di tale impegno sottoscritto impedisce la partecipazione all’incontro di mediazione, restando escluso che all’incontro presenzi soggetto che non ha sottoscritto espresso impegno alla riservatezza.

Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate il Mediatore, il personale di Segreteria e più in generale tutti coloro che vi hanno preso parte, sono tenuti alla massima ed assoluta riservatezza.

Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione (fatta eccezione per l’domanda di mediazione ed i documenti con essa prodotti -se non qualificati RISERVATI- e per la accettazione con i relativi documenti -se non qualificati RISERVATI- e/o di comunicazioni scritte che le parti si facciano al di fuori della procedura) non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale e di giuramento decisorio.

Le parti non possono chiamare il Mediatore, gli addetti dell’organismo, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza durante il procedimento di mediazione.

Le parti avranno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione. Quanto viene detto durante gli incontri di mediazione è, infatti, coperto da assoluta riservatezza, ma gli atti e documenti depositati dalle parti e formati nel corso della procedura sono a disposizione delle parti se non espressamente qualificati come riservati al solo mediatore.

Tutte le parti avranno, quindi, diritto di accesso (visione ed estrazione di copia) agli atti depositati nelle sessioni comuni mentre in caso di atti depositati durante una sessione separata la riservatezza è in re ipsa sì che ciascuna parte potrà accedere solo agli atti depositati nella propria sessione separata.

Le parti sono altresì tenute alla sottoscrizione del “consenso informato” che costituisce elemento essenziale ed insostituibile del procedimento. Mediaconciliatio garantisce di trattare i dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 forniti dalle parti nell’ambito dell’attività di mediazione e i dati forniti dai soggetti interessati, nel rispetto e in conformità al predetto regolamento UE e del decreto legislativo n. 196 del 2003 e con l’adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.

ART. 13  – SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DELL’ORGANISMO

Il Ministero della Giustizia esercita funzioni di controllo sull’Organismo.

In caso di sospensione o cancellazione dal Registro Mediaconciliatio informerà senza indugio le parti delle procedure pendenti. In tal caso i procedimenti di mediazione pendenti si intendono immediatamente interrotti e sospesi, esclusa in ogni caso ogni eventuale responsabilità di Mediaconciliatio per eventuale decorrenza di termini o per altre evenienze. Ad impulso, onere, cura e spese esclusive delle parti i procedimenti proseguono presso l’Organismo scelto dalle parti stesse entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza -su domanda della parte che ha interesse- l’Organismo viene scelto a cura del Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

 

ART. 14 – SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO – RECLAMI

Al termine della procedura Mediaconciliatio consegnerà alle parti idonea scheda per la valutazione del servizio prestato -allegata alla lettera B al presente regolamento- che, compilata e sottoscritta dalle parti, sarà trasmessa, a cura dell’Organismo, al Responsabile del Ministero.

Ove un soggetto che ha partecipato a procedura di mediazione voglia esporre reclamo potrà farlo inviandolo a mezzo racc.ta R/R alla sede legale dell’Organismo in Livorno, Via A. Lampredi, 45 oppure via PEC a mediaconciliatio@legalmail.it.

In tali casi l’Organismo risponde al reclamante entro 15 giorni dalla ricezione del reclamo e se la risposta non sarà soddisfacente il reclamante sarà libero di procedere nelle forme di legge ad ulteriori reclami e/o comunque a tutela dei suoi diritti.

 

 

 

 

 

ALLEGATO A

CODICE ETICO

allegato al regolamento

Norme di comportamento del mediatore

 

  • Mediaconciliatio si assume l’impegno di svolgere il servizio di mediazione nei confronti di chiunque ne faccia richiesta senza alcuna distinzione di alcun genere. L’Organismo profonde sempre il massimo impegno nello svolgimento del suo ruolo spendendo tutto il tempo e le risorse che occorrono al fine di rendere un servizio sempre efficiente, professionale, gentile e tempestivo che assecondi le esigenze delle persone che si rivolgono a Mediaconciliatio
  • Mediaconciliatio inoltre si impegna all’assoluto e totale rispetto di cristallini principi di imparzialità, neutralità, autonomia, indipendenza, assicurando che anche la minima e/o solo ipotetica violazione dei suddetti principi verrà subito segnalata alle parti che potranno assumere ogni iniziativa del caso. Chiunque ravvisi anche solo la sensazione che alcuno dei suddetti principi sia stato violato potrà segnalarlo ed al più presto verrà provveduto di conseguenza.
  • Il mediatore si impegna a svolgere l’attività in completa indipendenza, autonomia, imparzialità, secondo le norme del regolamento dell’organismo, secondo la specifica normativa in materia e nel rispetto delle norme deontologiche della categoria professionale a cui appartiene.
  • Il mediatore che accetta l’incarico deve essere certo di potere assolvere il proprio compito con la competenza richiestagli secondo le sue personali qualificazioni personali e nel rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, neutralità, autonomia, indipendenza, riservatezza che devono contraddistinguere l’intero operato dell’Organismo e del mediatore.
  • Il mediatore, allo scopo di garantire la sua assoluta e totale imparzialità, deve rimanere indipendente per tutto il corso della procedura e deve informare immediatamente il responsabile di possibili pregiudizi di qualsivoglia genere e/o specie nell’attività di mediazione.
  • Il mediatore nello svolgimento della propria funzione deve formulare -solo se ritenuto ragionevolmente opportuno/necessario e solo se in possesso di elementi oggettivi sufficienti- le proposte di mediazione nel rispetto della legge e delle norme imperative e di ordine pubblico.
  • Il mediatore deve rispettare con scrupolo, tempestività e assoluta neutralità le disposizioni organizzative e le comunicazioni del responsabile dell’ufficio.
  • Il mediatore deve astenersi dall’attività di mediazione quando ha rapporti personali con le parti o quando ha interesse all’affare oggetto della mediazione. E’ invitato ad astenersi quando motivi di opportunità in relazione alla conoscenza della vicenda e/o delle parti glielo consigliano, pur in presenza di specifici motivi di incompatibilità.
  • Il mediatore per ogni singolo affare ha l’obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza ed imparzialità ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. 28/2010.
  • Il mediatore può avvalersi dell’aiuto di tecnici/esperti facendo il possibile affinché il tecnico nominato sia di gradimento di tutte le parti ed in ogni caso garantendo la più assoluta imparzialità nella scelta del tecnico stesso.
  • Il mediatore nel proporre l’accordo conciliativo non può influenzare la parti sulla loro determinazione, che dovrà restare libera e spontanea.
  • Durante tutta la durata della procedura di mediazione il mediatore deve evitare ogni comunicazione al di fuori dell’ufficio dell’organismo con le parti e/o i loro legali e, nel caso di comunicazioni necessarie, ne deve informare il responsabile e richiederne il parere.
  • Il mediatore non può comunicare al di fuori del procedimento, alle parti, ai loro difensori, o a chiunque altro nessuna delle notizie relative al procedimento.
  • Il mediatore ha un assoluto e totale dovere di riservatezza relativamente a tutte le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione e relativamente alle dichiarazioni rese dalle parti; i dati personali possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per il procedimento di mediazione.
  • Per eventuale diffusione di notizie ed informazioni relative ad un procedimento, al fine di essere utilizzate in altra sessione di procedimento di mediazione, il mediatore si deve fare autorizzare espressamente da tutte le parti che possano avere interesse alla riservatezza delle informazioni.
  • È fatto divieto al mediatore di testimoniare nel futuro giudizio sulle dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento, ed in tal caso deve dichiarare di essere tenuto al segreto professionale imposto dall’articolo 10, comma 2 del d.lgs. 28/2010.
  • Il mediatore non può proporre o accettare alcun accordo diretto con le parti relativamente al pagamento delle proprie competenze, né relativamente alla determinazione del compenso.
  • Il mediatore non può assolutamente accettare compensi -sotto qualsivoglia forma o modalità- dalle parti e/o dai loro difensori e/o ausiliari.
  • Nello svolgimento del procedimento di mediazione il mediatore deve favorire un sereno e proficuo svolgimento della procedura. Deve stabilire i tempi e modi dei rinvii in modo tale da consentire la presenza e la partecipazione delle parti, pur rispettando la speditezza ed i tempi imposti dalla legge.
  • Il mediatore che non rispetta le norme del codice etico dell’Organismo, può essere sostituito o revocato dall’Organismo, con apposito provvedimento motivato, salva ogni conseguenza e/o sanzione civile, disciplinare, penale e/o amministrativa.

 

 

 

 

ALLEGATO B

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Vi saremo grati della compilazione delle presente scheda di valutazione al termine del procedimento di mediazione e dell’invio della scheda, compiutamente compilata e sottoscritta, alla sede dell’Organismo.

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________

residente in   ______________________________________________________________

Via / Piazza _______________________________________________, CAP __________,

dichiara di aver partecipato in data _____________________ alla procedura di mediazione

amministrata dall’Organismo Mediaconciliatio srl, e assistita dal Mediatore _______________________________________________________________________

Dichiara di aver preso parte alla procedura

in proprio    /        in rappresentanza di ______________________________________

Dichiara di aver preso parte alla procedura in qualità di

istante          /       convocato

Dichiara che per la procedura

E’         /     NON E’      stato assistito da un avvocato

Il/La sottoscritto/a, secondo quanto stabilito dal regolamento di Mediaconciliatio e secondo quanto disposto dall’articolo 7, comma 5 lettera b) del Decreto Interministeriale 180/2010 consegna alla Segreteria di Mediaconciliatio, la presente

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Valutazione dell’Organismo (accesso alla procedura, personale, locali, servizi)

insufficiente        sufficiente               buono                       ottimo

 

Valutazione del Mediatore (competenza, professionalità, imparzialità)

insufficiente                    sufficiente                            buono                      ottimo

 

Grado di soddisfazione generale

insufficiente                     sufficiente                            buono                      ottimo

 

Suggerimenti per migliorare il servizio:

_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Reclami / Motivi di insoddisfazione: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

 

Luogo  _________________________      Data  __________________________

 

Firma______________________________________________

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e/o integrazioni dichiaro di essere stato esaurientemente edotto ed informato del fatto che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente gli adempimenti disposti dal D.M. n.150/2023 – Ministero della Giustizia.

Luogo ___________________________Data ____________________________

Firma ____________________________

Vedi il regolamento abrogato; non più in vigore dal 15.11.23

MEDIACONCILIATIO S.R.L.

Organismo di mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al nr. 663 del Registro degli Organismi di Mediazione

In vigore dal 01 marzo 2015: si applica a procedure protocollate dal 01.03.2015

 

Allegato A: Codice Etico

Allegato B: scheda di valutazione del servizio

Indice:

ART. 1 – PREMESSE, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 2 – ORGANI DELLA MEDIAZIONE
ART. 3 – PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE – INTRODUZIONE DELLA DOMANDA
ART. 3 bis – RINVII e/o DIFFERIMENTI
ART. 3 ter – DIFFERIMENTO in materia di condominio
ART. 3 quater – ABBANDONO
ART. 3 quinques – COMUNICAZIONI
ART. 4 – SEDE DEL PROCEDIMENTO 
ART. 5 – REGISTRAZIONE DELLA DOMANDA E ACCESSO AGLI ATTI
ART. 6 – NOMINA DEL MEDIATORE
ART. 7 – INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA’ DEL MEDIATORE
ART. 8 – SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DELL’ORGANISMO
ART. 9 – OBBLIGHI DEL MEDIATORE E DEI SUOI AUSILIARI
ART. 10 – SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE
ART. 11 – COMPETENZA TERRITORIALE
ART. 12 – INCONTRI E PROCEDURA DI MEDIAZIONE
ART. 12 bis – PRIMO INCONTRO
ART. 12 ter – ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE
ART. 13 – ESPERTI e CONSULENTI
ART. 14 – ORDINE PUBBLICO
ART. 15 – ESITO DEL PROCEDIMENTO
ART. 16 – SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO
ART. 17 – MEDIAZIONE DI CLASSE
ART. 18 – DURATA DEL PROCEDIMENTO
ART. 19 – DOVERE DI RISERVATEZZA E CONSENSO INFORMATO
ART. 20 – RESPONSABILITA’ DELLE PARTI
ART. 21 – RICONVENZIONALE e CHIAMATA DI TERZI
ART. 22 – COSTI ED INDENNITA’ 
ART. 23 – ACCESSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

ALLEGATO A CODICE ETICO
ALLEGATO B SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

 

ART. 1 – PREMESSE, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

La mediazione viene definita (dalla legge) come l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

La mediazione deve essere gestita da un Organismo accreditato presso il Ministero della Giustizia e da mediatori professionisti, anch’essi accreditati, che esercitino la loro attività professionale previa iscrizione nelle liste di un Organismo abilitato.

La procedura di mediazione è regolamentata dal D.Lvo 28/2010 e dal D. M. 180/10 e successive modifiche ed integrazioni a cui si rimanda per quanto nel presente regolamento non specificato.

La mediazione è uno strumento molto flessibile (certamente molto di più del giudizio) ed utilizzabile per la risoluzione di ogni genere di controversia, già conclamata o solo potenziale, purchè verta su diritti disponibili.

Peraltro la legge prevede che per controversie vertenti su determinate materie il tentativo di mediazione sia considerato condizione di procedibilità, nel senso che non è consentito agire in giudizio senza aver previamente esperito il tentativo di mediazione.

Tali casi sono denominati, per semplicità, casi di “mediazione obbligatoria” e riguardano le controversie in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In questi casi il ricorso alla mediazione si può considerare -appunto- obbligatorio; in ogni altro caso e/o materia il ricorso alla mediazione è possibile e attivabile in qualunque momento per scelta della parte che voglia utilizzare questo strumento di soluzione delle controversie piuttosto che -magari- agire subito in Giudizio senza tentare una soluzione concordata del “problema”

L’assistenza del legale è necessaria solo nei casi di mediazione obbligatoria, ferma restando la possibilità di ricorrervi in qualunque momento anche nei casi di mediazione facoltativa.

Definizioni:

Per domanda o istanza si intende l’atto col quale un soggetto si rivolga all’Organismo per introdurre una procedura di mediazione. Per accettazione, adesione, comparsa di costituzione si intende l’atto col quale un soggetto chiamato in mediazione manifesti la sua volontà di partecipare alla procedura a cui è stata invitato a partecipare.

Per “primo incontro” si intende l’attività prevista all’Art. 8 D.Lvo 28/2010 (non di mediazione ma svolta anche dal Mediatore) prodromica all’inizio dell’attività di mediazione: il Mediatore chiarisce alle parti la funzione e la modalità di svolgimento della mediazione; invita poi le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. Una volta svolta la suddetta attività il primo incontro è concluso. Per incontri o sessioni (successivi al primo) si intende tutta l’attività di mediazione che segue al primo incontro, anche se svolta nella stessa giornata in cui si è svolto il primo incontro ed anche se tra il primo incontro e l’attività di mediazione non vi è soluzione di continuità.

Il presente regolamento si applica alle procedure di mediazione finalizzate alla conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa con l’ausilio di Mediaconciliatio; si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza.

Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciale, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

Ove vi sia l’accordo congiunto di tutte le parti, del Mediatore e dell’Organismo, e comunque senza violare alcuna norma, è possibile derogare al presente regolamento.

Il Mediatore, l’Organismo e/o Il Responsabile possono derogare al presente Regolamento in ogni caso, purché la deroga venga eseguita nell’interesse della procedura e senza violazione di alcuna norma di legge e/o del Codice Etico che segue.

 

ART. 2  – ORGANI DELLA MEDIAZIONE

Gli organi della mediazione sono:

a) il Responsabile;

b) l’Ufficio di Segreteria;

c) il Mediatore.

a) IL RESPONSABILE

Il Responsabile viene scelto da tutti i soci dell’Organismo, solo ad unanimità.

E’ il responsabile dell’Organismo di mediazione avanti al Ministero di Giustizia e provvede di volta in volta alla designazione o alla eventuale sostituzione dei vari Mediatori per ciascun procedimento.

Egli è altresì responsabile della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco dei mediatori e valuta il loro comportamento, applicando se necessario le dovute sanzioni.

Per le controversie di particolare complessità il Responsabile può individuare e nominare un mediatore ausiliario.

b) UFFICIO DI SEGRETERIA

L’organizzazione amministrativa della procedura è attribuita ad un apposito Ufficio di Segreteria.

I componenti dell’Ufficio di Segreteria sono imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di conciliazione, si impegnano inoltre ad ottemperare strettamente agli obblighi di riservatezza nonché a quelli di cortesia, efficienza e tempestività.

L’Ufficio di Segreteria cura l’espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione e custodisce ed aggiorna i fascicoli delle procedure di mediazione sotto la guida e il controllo del Responsabile dell’Organismo.

La Segreteria non può in nessun caso entrare nel merito di richieste delle parti che non riguardino strettamente le competenze amministrative suddette né può assumere alcuna decisione di spettanza del Mediatore e/o del Responsabile, in particolare non può decidere su richieste di rinvio, proroga o differimento o in materia di valore della controversia.

c) IL MEDIATORE

Il Mediatore non decide la controversia ma aiuta le parti a trovare un accordo. Egli si impegna a rispettare le norme del presente Regolamento e del Codice Etico qui allegato alla lettera A, garantendo la propria riservatezza, indipendenza, neutralità ed imparzialità mediante dichiarazione scritta. Si impegna altresì ad aiutare le parti, in ogni caso, a raggiungere un accordo effettivamente soddisfacente per i loro interessi.

Avrà potere decisionale, eventualmente dopo aver avuto il parere del Responsabile, in merito ad ogni e qualunque vicenda del procedimento di natura non strettamente amministrativa come, ad esempio, in merito a richieste di rinvii o differimenti, eventuali eccezioni di incompetenza territoriale, accesso o diniego di acceso a determinati soggetti all’aula di mediazione, revisione e/o determinazione del valore della controversia etc etc e le sue decisioni in merito saranno insindacabili dalle parti che in ogni caso accettano la decisione del Mediatore sul punto e le sue conseguenze.

Al fine di migliorare le competenze, l’esperienza e la professionalità dei propri mediatori Mediaconciliatio agevola e consente gratuitamente il tirocinio assistito dei mediatori rendendosi disponibile anche nei confronti di altri mediatori e/o Organismi accreditati che ne facciano richiesta a far assistere -in forma di tirocinio assistito- i mediatori di altri Organismi a casi di Mediazione gestiti da Mediaconciliatio. Ciò, ovviamente, compatibilmente con l’organizzazione di Mediaconciliatio e con le necessità formative e di tirocinio dei propri mediatori iscritti.

Mediaconciliatio, inoltre, incentiva ed agevola i mediatori iscritti nelle proprie liste ad assistere in forma di tirocinio assistito a procedimenti di mediazione che si svolgano presso altri Organismi accreditati.

Agli incontri di mediazione è quindi probabile che assistano uno o più mediatori ai fini dello svolgimento della formazione professionale e quindi in forma di tirocinio assistito. Anche i mediatori in tirocinio (sia che siano iscritti presso Mediaconciliatio, sia che non lo siano) si impegnano, peraltro, allo scrupoloso rispetto degli obblighi tutti del mediatore incaricato e sottoscriveranno gli stessi identici impegni di riservatezza, neutralità ed imparzialità; saranno inoltre soggetti alle stesse sanzioni a cui soggiace il mediatore incaricato.

 

ART. 3  – PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE – INTRODUZIONE DELLA DOMANDA

Il procedimento di mediazione si introduce ad iniziativa di parte, mediante deposito della domanda presso la Segreteria di Mediaconciliatio in un originale, una copia per ognuna delle parti da chiamare ed una copia per l’Organismo.

L’istanza può essere recapitata all’Organismo anche mediante invio della stessa via email (in formato pdf con le sottoscrizioni dell’istante e del legale) oppure via fax restando inteso che se l’istanza viene recapitata via fax o email, in ogni caso dovrà essere depositata al più presto anche in originale, oltre che una fotocopia per ognuna delle parti da invitare alla mediazione ed una per l’Organismo. Ove l’istanza venga recapitata via email, fax o PEC si avrà per depositata solo dopo che l’Ufficio di Segreteria avrà comunicato la ricezione, la regolarità formale e l’accettazione della istanza stessa; solo da quel momento l’istanza sarà iscritta nell’apposito registro e la procedura correttamente incardinata.

La domanda può essere redatta sia utilizzando l’apposito modulo (scaricabile dal sito internet dell’Organismo http://www.mediaconciliatio.it o prelevabile presso la sua sede e/o presso le sedi secondarie) sia in forma libera, purché contenga tutti gli elementi indicati nel modulo e di seguito riassunti come elementi essenziali.

È anche ammessa -quando ed ove possibile- la registrazione telematica della istanza sul sito ufficiale dell’Organismo: “www.mediaconciliatio.it”. In tal caso l’istante per registrarsi dovrà compilare il modello telematico, fornendo i dati richiesti e prestando il consenso all’informativa relativa al trattamento dei dati personali. L’istante indica l’indirizzo di posta elettronica cui possono essere inviate le comunicazioni della segreteria.

Ogni istanza e/o comparsa di costituzione non corredata di tutti gli elementi essenziali di seguito riportati sarà considerata come inesistente, nulla ed improcedibile, salvo l’impegno ed il diritto di Mediaconciliatio di consultare la parte al fine di integrare l’istanza incompleta sì da sanarla e/o di considerarla valida ed efficace.

Nel presente Regolamento in alcuni casi (per brevità) si fa riferimento alla sola istanza ed ai soli istanti, restando inteso che laddove si parla di istanza e/o di istanti si deve intendere che si faccia riferimento anche alla comparsa di costituzione ed alle parti chiamate.

L’istanza e la comparsa di costituzione devono sempre essere depositate in un originale ed una copia per ognuna delle parti da chiamare (o istanti), oltre che una copia ad uso dell’Ufficio e devono sempre contenere i seguenti elementi essenziali, in mancanza dei quali (anche di uno solo dei quali) l’istanza e/o la comparsa di costituzione saranno considerate inesistenti, irricevibili e come non mai depositate:

  • Sottoscrizione -di tutti gli istanti se più di uno- dell’istanza stessa.
  • Se necessaria (solo mediazione obbligatoria): procura scritta e sottoscritta da parte di tutti gli istanti a favore dell’Avvocato delegato alla procedura in vece dell’istante con espresso e specifico mandato a partecipare alla mediazione, a conciliare ed a sottoscrivere eventuale accordo di conciliazione in nome e per conto del mandante con clausola di rato e valido.
  • Se necessaria (solo mediazione obbligatoria): sottoscrizione dell’istanza da parte dell’Avvocato.
  • Sottoscrizione -se non già presente all’interno dell’istanza- da parte di tutti gli istanti se più di uno della dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente regolamento (peraltro considerata implicita al momento del deposito dell’istanza e/o della partecipazione all’incontro), della autorizzazione al trattamento dei dati personali e dell’impegno alla riservatezza.
  • Elenco analitico con indicazione precisa, univoca e chiara delle parti da chiamare.
  • DATI DELLA/E PARTE/I DA CHIAMARE: A)Se la parte da chiamare è persona fisica è necessario indicare: codice fiscale, indirizzo di residenza e/o di domicilio completi, corretti ed effettivi a cui l’istanza sarà recapitata. Ove noti verranno indicati anche i numeri di telefono fisso e mobile, il numero di fax; gli indirizzi di email sia ordinaria che certificata. B)Se la parte da chiamare è azienda, società o professionista è necessario indicare: codice fiscale, partita IVA, indirizzo completo corretto ed effettivo della sede legale e della eventuale sede distaccata da chiamare, PEC a cui l’istanza sarà recapitata oltre che -se noti- numeri di telefono fisso e mobile, numero di fax, indirizzo email ordinaria. C)In ogni caso verranno indicati – ove noti- anche eventuali altri recapiti e/o numeri in cui la parte istante ritenga che sia possibile contattare la parte chiamata e/o un suo rappresentante;
  • DATI DELL’ISTANTE E DEL SUO RAPPRESENTANTE: fotocopia di documento di identità in corso di validità e del Codice Fiscale; indirizzo di residenza e/o di domicilio completi, corretti ed effettivi; numeri di telefono fisso e mobile; numero di fax; indirizzi di email sia ordinaria che certificata sia dell’istante che del suo eventuale rappresentante (ove ve ne sia uno oltre all’Avvocato)
  • DATI DELL’AVVOCATO: Specifica indicazione di indirizzo fisico, codice fiscale, fax, email ordinaria ed email PEC dell’Avvocato dell’istante. Mediaconciliatio sarà autorizzata ad inviare eventuali comunicazioni alla mail ordinaria dell’Avvocato indicata nell’istanza, intendendosi come ricevute dall’istante una volta che tali comunicazioni saranno state inviate al recapito indicato; le comunicazioni eseguite alla PEC dell’Avvocato saranno comunque valido strumento di comunicazione e notifica.
  • Descrizione dei fatti, delle questioni controverse e dell’oggetto della domanda;
  • Copia della clausola di mediazione (se esistente);
  • Indicazione del valore della controversia e dei criteri con i quali è stato determinato;
  • Ove il diritto conteso sia sul punto di raggiungere i termini di prescrizione e/o decadenza del diritto o dell’azione, l’istante dovrà segnalarlo in maniera chiara e visibile richiamando l’attenzione sull’urgenza del procedimento e curando personalmente che le necessarie comunicazioni vengano eseguite entro i termini di prescrizione/decadenza.
  • Pagamento delle spese di avvio ed impegno al pagamento della indennità complessiva (meglio specificato più sotto) alle condizioni, nei modi e nei termini previsti.

Qualora la domanda risulti incompleta per mancanza di alcuni elementi essenziali (generalità delle parti, oggetto e/o valore della controversia, ragioni della pretesa, attestazione del versamento delle spese di avvio), la domanda viene tenuta in sospeso e la parte richiedente viene invitata a provvedere al suo perfezionamento entro un breve termine dal ricevimento della comunicazione, decorso inutilmente il quale non si darà corso alla procedura.

La parziale o iniziale lavorazione dell’istanza da parte dell’Organismo (ed esempio l’iscrizione nel Registro degli Affari di Mediazione) non sana alcuna nullità, non rappresenta implicita accettazione di istanza nulla e non crea alcun obbligo in capo all’Organismo.

Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte e anche nei confronti di più soggetti.

In caso di più domande relative alla stessa controversia presentate al medesimo Organismo, ad istanza della parte che avrà interesse le procedure saranno riunite. In caso di riunione le istanze saranno riunite alla prima (in termini di tempo) che è stata depositata.

In caso di più domande relative alla stessa controversia presentate ad Organismi diversi la mediazione si svolge davanti all’Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza (sempre tenuto conto della completezza dell’istanza stessa come sopra specificato; il giudizio sul punto è insindacabilmente rimesso al Responsabile dell’Organismo.)

L’istanza di mediazione dovrà essere depositata solo dopo aver preso piena visione del presente regolamento e dopo averne compreso appieno il contenuto.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché la partecipazione alla stessa, costituiscono quanto meno presunzione assoluta di conoscenza ed accettazione dell’intero contenuto del presente regolamento ed in ogni caso costituiscono a tutti gli effetti accettazione del regolamento nonché delle indennità di cui alle tabelle qui sotto riportate e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti di Mediaconciliatio.

Il valore del procedimento viene determinato dalle parti sulla base degli artt. 10 e ss. c.p.c. Ove il valore dichiarato risulti errato il Mediatore -in ogni caso prima di iniziare l’attività di mediazione- lo segnalerà alle parti e rideterminerà il valore corretto a suo insindacabile giudizio

Il Responsabile dell’Organismo, ricevuta la domanda, provvede alla nomina del Mediatore ed alla fissazione del primo incontro di mediazione.

Il primo incontro di mediazione si terrà entro 30 (trenta) giorni dal deposito della domanda stessa, salvi validi, documentati e comprovati motivi per fissarlo a data successiva nei modi e termini che seguono.

La domanda e la data del primo incontro sono spedite all’altra parte all’indirizzo fisico e/o PEC indicato dall’istante, restando inteso che l’istante si assume la responsabilità dei dati comunicati a Mediaconciliatio e che ove tali dati siano errati e per tale motivo decorrano termini di qualsivoglia genere, la responsabilità ricadrà esclusivamente sul soggetto che ha fornito dati errati.

Mediaconciliatio comunica alle parti chiamate l’avvenuta ricezione dell’istanza ed ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. L’istante, in aggiunta all’Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

Ove sia (anche) l’istante a provvedere alla comunicazione alla controparte, la comunicazione medesima, completa di prova di avvenuta ricezione, dovrà essere consegnata in originale a Mediaconciliatio il più velocemente possibile e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata per il primo incontro, pena l’interruzione della procedura con obbligo di riattivarla ex novo in capo alla parte inadempiente. Nel caso in cui la comunicazione all’altra parte non si perfezioni (ad esempio per disguidi postali oppure per errore negli indirizzi oppure perché l’altra parte non risulta più reperibile presso l’indirizzo indicato) la Segreteria sospende il procedimento, salvo fissare subito nuova data per il primo incontro e comunicarla all’istante.

Dal momento della avvenuta ricezione da parte del chiamato dell’invito all’incontro di mediazione l’istanza di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale.

E’ preciso onere e responsabilità della parte che vi ha interesse segnalare l’eventuale urgenza dell’invio dell’invito alla mediazione e/o provvedere personalmente all’invito ove ciò si renda utile e/o necessario per evitare il decorrere di termini di prescrizione/decadenza e/o per altri motivi. Ove l’urgenza non venga segnalata la procedura seguirà i tempi ordinari.

COSTITUZIONE DELLA PARTE CHIAMATA

Per costituirsi all’interno della procedura la parte chiamata dovrà dichiarare formalmente che intende partecipare al primo incontro di mediazione dandone apposita comunicazione scritta all’ufficio di Segreteria di Mediaconciliatio e provvedendo a formalizzare la propria adesione con la sottoscrizione dei documenti attestanti la accettazione del regolamento, la accettazione della informativa privacy e l’impegno alla riservatezza, nonché con il versamento delle spese di avvio.

Premesso che non vi è obbligo, da parte dei soggetti chiamati, di inviare alcuna preventiva adesione, sarà gradita cortesia (utile anche a limitare i tempi di attesa durante il primo incontro) che i soggetti chiamati facciano pervenire la loro costituzione all’interno della procedura con qualche giorno di anticipo rispetto al primo incontro.

Nessuno sarà parte del procedimento e/o sarà ritenuto costituito all’interno del procedimento fino a quando non avrà fatto pervenire all’Organismo uno scritto in cui formalizza la sua volontà di presenziare al primo incontro unitamente al versamento delle spese di avvio ed alla sottoscrizione dei documenti contenenti l’accettazione del regolamento, l’accettazione informativa privacy e l’impegno alla riservatezza.

Soggetti non costituiti nella procedura non hanno alcun diritto e/o titolo per depositare deduzioni e/o documenti, estrarre copia di alcunché, sollevare eccezioni, avanzare richieste di alcun genere, interloquire col Mediatore e/o, in genere, fare alcunché che riguardi la procedura di mediazione (con l’unica eccezione di cui al successivo art. 3 ter) sì che ogni e qualunque comunicazione della parte chiamata che giunga all’Organismo e/o al Mediatore e/o all’istante prima o senza che la parte chiamata sia costituita non verrà tenuta in nessun conto e, salva diversa insindacabile decisione del Mediatore, non ne sarà fatto cenno nel corso della procedura, non ne verrà data comunicazione o conoscenza a chicchessia e verrà immediatamente cestinata e distrutta.

Se la parte chiamata intende sollevare eccezione di incompetenza territoriale dovrà comunque farlo per scritto prima del primo incontro e potrà farlo solo dopo essersi costituita nella procedura.

Ove la parte chiamata non faccia pervenire la sua costituzione nei termini di cui sopra è facoltà del mediatore incaricato redigere verbale di mancata partecipazione.

Solo dopo aver verificato ed accertato la regolare ricezione dell’invito da parte della parte invitata il mediatore -svolto in ogni caso il primo incontro con la sola parte istante- redige verbale negativo per mancata adesione all’invito.

La costituzione all’interno della procedura dovrà essere perfezionata -al più tardi subito prima dell’inizio del primo incontro- con tutti gli elementi essenziali elencati in apertura del presente articolo, in assenza dei quali la costituzione sarà ritenuta invalida e/o inefficace.

L’Organismo si riserva il diritto di accettare istanze e/o costituzioni incomplete, salvo l’obbligo della parte di integrare al più presto rispondendo alle richieste dell’Organismo.

ART. 3 bis  – RINVII e/o DIFFERIMENTI

Salva l’unica eccezione prevista al successivo art. 3 ter del presente regolamento non sono mai ammessi differimenti, proroghe o spostamenti della data od ora fissata per il primo incontro di mediazione al quale le parti interessate dovranno in ogni caso presenziare salvo chiedere, in quella sede ed alla presenza del Mediatore e delle altre parti, il differimento (che, in ogni caso, potrà non essere concesso e non verrà concesso laddove una delle altri parti non sia concorde e non vi siano validi motivi per disporlo d’Ufficio).

Si ricorda che in ogni caso la Segreteria, una volta fissato il primo incontro, è priva di qualunque potere o mansione in relazione alle richieste di rinvio. In nessun caso la Segreteria potrà disporre rinvii, differimenti o proroghe: solo il Mediatore incaricato potrà disporli e potrà farlo solo su richiesta di parti costituite (salvo il successivo art. 3 ter).

Solo in eccezionalissimi casi di documentati motivi di oggettiva, insuperabile ed assoluta impossibilità a presenziare sia di una delle parti che siano già costituite all’interno della procedura, sia dei loro avvocati il Mediatore potrà disporre il differimento anche in assenza della parte che lo richiede.

Il Mediatore incaricato, a suo insindacabile giudizio, potrà fissare nuova data e la Segreteria la comunicherà alle parti eventualmente non presenti.

Gli incontri successivi verranno fissati dal Mediatore, sentite le parti presenti e, dato che saranno in tal modo concordati, non potranno subire rinvii se non alla presenza delle parti e/o dei loro avvocati che -congiuntamente col Mediatore- fisseranno, ove occorra, nuovi incontri.

Salvo che per necessità dell’Organismo o del Mediatore non saranno fissati nuovi incontri in prosecuzione se non durante un incontro di mediazione, alla presenza e (possibilmente) con l’accordo di tutte le parti e/o dei loro Avvocati, restando assolutamente escluso che il rinvio possa essere richiesto e/o accordato a seguito di comunicazioni e/o richieste che una parte rivolga alla Segreteria o al Mediatore al di fuori di incontri di mediazione.

Mediaconciliatio ed il Mediatore incaricato si riservano di derogare a tale ultimo dettato ove le circostanze lo rendano utile e/o opportuno.

ART. 3 ter – DIFFERIMENTO in materia di condominio

Tenuto conto del dettato dell’art. 71 quater Disp. Att. Cod. Civ. l’amministratore del condominio chiamato in mediazione potrà per una sola volta chiedere la proroga del primo incontro solo ove gli sia oggettivamente e materialmente impossibile avere i tempi tecnici per assumere la delibera assembleare prevista dal terzo comma del suddetto articolo delle Disp. Att. C.C.

Per ottenere la proroga l’amministratore -a pena di decadenza entro e non oltre 5 (CINQUE) giorni dal ricevimento dell’invito a presenziare all’incontro già fissato- dovrà far pervenire alla Segreteria dell’Organismo la sua richiesta di proroga unitamente alla documentata e motivata prova della oggettiva impossibilità suddetta e contestualmente comunicando un indirizzo email (e/o PEC) al quale l’Organismo potrà indirizzare le successive comunicazioni che, a quel punto, si avranno per ricevute a prescindere da conferme od altro se inviate all’indirizzo comunicato.

Il giudizio sulla motivazione della richiesta di proroga e sulla sua effettiva necessità è rimesso al Responsabile dell’Organismo ed è insindacabile.

L’Organismo, una volta ricevuta nei modi e termini suddetti la richiesta di proroga ed una volta ritenutala degna di accoglimento, fisserà nuova data per il primo incontro e comunicherà quanto avvenuto all’istante ed al chiamato.

In tal caso il primo incontro effettivo potrà svolgersi anche in data successiva ai trenta giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Organismo.

In ogni caso l’amministratore avrà il preciso obbligo di riunire l’assemblea nel più breve tempo oggettivamente possibile e la data dell’incontro -così come prorogata- sarà fissata a non oltre 60 giorni dalla data di protocollo dell’istanza introduttiva della procedura.

ART. 3 quater  – ABBANDONO

Le parti -una volta costituite nella procedura-  hanno l’obbligo di presenziare agli incontri fissati. La loro assenza (dell’una e/o dell’altra) costituisce abbandono della procedura cui consegue la definizione della procedura: il Mediatore redigerà verbale di chiusura della mediazione per abbandono della parte (indicata).

Ove la procedura venga avviata, anche se -su decisione dell’Organismo- in assenza di alcuno degli elementi essenziali dell’istanza o della costituzione in giudizio, le parti hanno l’obbligo di integrare la propria istanza e/o la propria costituzione facendo pervenire all’Organismo -al più tardi entro e non oltre l’inizio del primo incontro- ogni e qualunque documento e/o elemento mancante per una corretta e perfetta costituzione. Ove la costituzione nella procedura (da parte dell’istante e/o del chiamato) non venga integralmente e completamente perfezionata nei tempi previsti nel presente regolamento e comunque, al più tardi, prima dell’inizio del primo incontro il comportamento della parte inadempiente costituirà abbandono della procedura.

Ove l’abbandono si verifichi al primo incontro le spese di mediazione non verranno richieste.

Ove l’abbandono si verifichi in una fase della procedura successiva al primo incontro entrambe le parti saranno comunque tenute a corrispondere integralmente l’indennità di mediazione a prescindere da ogni altro elemento o evento.

ART. 3 quinques – COMUNICAZIONI

Una volta che le parti siano costituite all’interno della procedura (nei modi e termini di cui sopra) le comunicazioni alle parti potranno avvenire anche per le vie brevi (email, fax, o anche telefono) e potranno essere rivolte anche ai soli legali delle parti restando inteso che la comunicazione inviata al legale, anche per le vie brevi, si intenderà ricevuta anche dai di lui assistiti.

Stesso dicasi per le comunicazioni all’amministratore del condominio dopo che quest’ultimo abbia avanzato richiesta di differimento del primo incontro.

In ogni caso la comunicazione inviata per email PEC al legale si intende sempre sufficiente a dare corretta informazione e notifica di ogni evento legato alla procedura.

 

ART. 4  – SEDE DEL PROCEDIMENTO 

Mediaconciliatio si assume l’impegno di organizzare gli incontri nel pieno rispetto di ogni norma Ministeriale in materia. In conformità dell’art. 7 D.M. n. 180/2010 il procedimento di mediazione si svolgerà presso la sede principale di Mediaconciliatio ovvero presso le altre sedi secondarie individuate dal provvedimento del responsabile dell’Organismo e previamente comunicate al Ministero ovvero -infine- presso le sedi di altri Organismi con cui Mediaconciliatio abbia stipulato apposite convenzioni in tal senso.

Mediaconciliatio può altresì avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi, con i quali abbia raggiunto accordi -anche temporanei- di reciproca collaborazione.

Solo ove le parti ne facciano richiesta e/o comunque accettino che il procedimento di mediazione si svolga in luogo diverso da quelli suddetti, il procedimento (previo consenso di Mediaconciliatio e del Mediatore incaricato) potrà svolgersi presso la sede in deroga che le parti avranno scelto/accettato assumendosi, anche, le responsabilità relative alla eventuale incompetenza territoriale e rinunciando ad eccezioni sul punto.

 

ART. 5  – REGISTRAZIONE DELLA DOMANDA E ACCESSO AGLI ATTI

Tutte le domande di mediazione pervenute all’Organismo sono numerate progressivamente in ragione d’anno e registrate in apposito registro, anche informatico, in ordine cronologico di provenienza, a cura della Segreteria di Mediaconciliatio.

Le parti hanno in ogni caso diritto di accesso agli atti non riservati del relativo procedimento, che l’Organismo è obbligato a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato, secondo l’iter sopra descritto.

Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti (costituite) nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

Il Responsabile dell’Organismo è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di mediazione e l’accordo, anche ai fini dell’istanza di omologazione dell’accordo medesimo.

Il Responsabile dell’Organismo trasmette altresì la proposta del Mediatore di cui all’articolo 11 del decreto legislativo, su richiesta del Giudice.

In nessun caso potranno essere consegnati/esibiti a chicchessia atti e/o documenti che la parte abbia qualificato come riservati.

Ai sensi dell’art 2961 c.c Mediaconciliatio conserverà copia delle istanze di mediazione, delle accettazioni, dei verbali di mediazione e degli accordi per un triennio dalla loro conclusione.

Eventuali altri documenti inseriti nel fascicolo della procedura saranno, invece, distrutti decorsi sei mesi dalla conclusione della procedura: è onere delle parti ritirarli dopo la conclusione della procedura e comunque entro sei mesi dalla conclusione.

Eventuali missive e/o documenti inviati e/o comunque fatti pervenire a Mediaconciliatio al di fuori di una procedura e/o, comunque, da soggetti non costituiti in una procedura potranno essere immediatamente distrutti restando in ogni caso escluso che possano venir consegnati (in originale o copia) a chicchessia -salvo diversa decisione insindacabile del Responsabile.

Mediaconciliatio terrà -così come previsto dall’art 12 D. M. 180/2010- presso la propria sede principale apposito registro, anche informatico, degli affari di mediazione.

In tale registro verranno annotati tutti i procedimenti con una numerazione progressiva, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata e l’esito del procedimento.

I dati comunque raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e succ. mod. ed integr. e sono a disposizione del Ministero.

 

ART. 6  – NOMINA DEL MEDIATORE

Il Mediatore è designato dal Responsabile di Mediaconciliatio e scelto tra i nominativi iscritti nell’elenco dei mediatori di Mediaconciliatio.

I Mediatori iscritti nell’elenco sono professionisti abilitati ed accreditati al Ministero e possiedono tutti i requisiti di forma e sostanza previsti dalla legge per l’esercizio della professione di Mediatore.

Le parti possono individuare congiuntamente il Mediatore tra quelli che sono inseriti nell’elenco dei mediatori di Mediaconciliatio, consultabile sul sito dell’Organismo o presso le sue sedi, principale o secondarie. Ove le parti abbiano fatto espressa richiesta congiunta di nomina di un determinato mediatore, il Responsabile -previo controllo di ogni causa di incompatibilità/inopportunità e comunque a suo insindacabile giudizio- nominerà quel mediatore.

La designazione del mediatore in relazione alla singola istanza pervenuta a Mediaconciliatio avverrà (salvo scelta congiunta delle parti) secondo i seguenti criteri da applicarsi secondo l’ordine in cui vengono di seguito scritti:

1)       competenza specifica del Mediatore in relazione alla materia, al valore ed all’oggetto del contendere, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta e dalle esperienze professionali maturate; in proposito vengono virtualmente creati vari sottoelenchi dei mediatori in rapporto alla laurea posseduta ed alla loro specifica esperienza e competenza professionale. Ogni sottoelenco, come di seguito specificato, avrà determinate priorità nella assegnazione del ruolo di mediatore in relazione alla materia trattata sì che la nomina del mediatore avverrà seguendo una turnazione matematica attingendo per ogni singola mediazione dall’apposito sottoelenco compreso tra quelli qui sotto enucleati:

a)      Gli Avvocati, i Notai, i Magistrati (sia in attività che in pensione) sono considerati adeguatamente preparati per mediazioni in ogni materia sì che potranno essere designati per qualunque mediazione.

b)      I laureati in giurisprudenza che abbiano compiuto la pratica notarile o forense sono considerati adeguatamente preparati per mediazioni in ogni materia sì che potranno essere designati per qualunque mediazione ma solo se di valore inferiore ai 10.000,00 euro.

c)      Gli ingegneri sono considerati esperti nella materia della circolazione stradale e in subordine (ove abbiano fornito prova di specifica esperienza nel settore) in quella dei diritti reali, divisioni e del condominio sì che saranno preferibilmente nominati mediatori in tali materie.

d)      I commercialisti sono considerati esperti in materia commerciale, bancaria ed assicurativa ed in materia di successioni sì che saranno preferibilmente nominati mediatori in tali materie.

e)      I medici sono considerati esperti nella materia della responsabilità medica e sanitaria sì che saranno nominati mediatori solo in tema di responsabilità medica e/o sanitaria

f)        Gli amministratori di condominio sono considerati esperti solo in materia di condominio sì che saranno nominati mediatori solo in tema di rapporti di condominio.

g)      I laureati in altre discipline saranno nominati mediatori nelle specifiche materie in cui, tramite il titolo di studio che posseggono e/o comprovate esperienze professionali, vi è prova che siano esperti e competenti.

h)      Ogni mediatore potrà dimostrare la propria specifica competenza in materie diverse da quella che qui sopra sono considerate di elezione e, una volta dimostrata tale specifica competenza, potrà essere considerato come iscritto in uno dei relativi sottoelenchi da o, comunque, incaricato di seguire affari di mediazione anche nelle altre materie da lui segnalate.

2)       turnazione matematica all’interno dell’elenco dei Mediatori, tenuto conto anche delle specifiche contenute nei sottoelenchi di cui sopra, anche in base alla disponibilità prestata dai singoli professionisti ed a motivi di opportunità noti al responsabile.

3)       altri motivi di opportunità noti al Responsabile dell’Organismo che in ogni caso, anche in deroga a quanto previsto nel presente articolo, avrà facoltà di scegliere liberamente il Mediatore a suo insindacabile giudizio per procedure di valore superiore ai 100.000,00 euro.

 

ART. 7  – INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA’ DEL MEDIATORE

Al fine di garantire la celerità del procedimento di mediazione, il Mediatore nominato deve far pervenire a Mediaconciliatio, entro due giorni lavorativi dalla comunicazione della nomina, l’accettazione scritta dell’incarico accompagnata da un dichiarazione da lui sottoscritta in cui attesta la sua assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti nonché all’oggetto della controversia e la sua neutralità ed assenza di qualunque interesse attuale rispetto alla materia del contendere, ai sensi degli Art. 14 e 14 bis D. lgs 28/2010 impegnandosi comunque al rispetto di quanto previsto dai suddetti Art. 14 e 14 bis in tutte le loro parti.

Ferma restando la dichiarazione di indipendenza, imparzialità e neutralità del Mediatore, risulterà comunque incompatibile colui che versi in una delle condizioni previste dall’art. 51, numeri 1, 2, 3, 4, 5 c.p.c., così come richiamato dall’art. 815 c.p.c.

Qualora l’accettazione e la dichiarazione di imparzialità ed indipendenza non pervengano entro il termine prestabilito, oppure sia stato rifiutato l’incarico, Mediaconciliatio individuerà un altro Mediatore secondo la procedura di cui al seguente art. 10.

Il procedimento di mediazione non potrà avere inizio senza che sia pervenuta a Mediaconciliatio la dichiarazione di cui al primo comma.

Nell’ipotesi in cui le parti, venute a conoscenza del rifiuto del Mediatore designando, congiuntamente insistano nell’essere assistite da quest’ultimo e lo stesso accetti l’incarico, verranno considerati comunque insussistenti i motivi di incompatibilità.

 

ART. 8  – SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DELL’ORGANISMO

Il Ministero della Giustizia esercita funzioni di controllo sull’Organismo.

In caso di sospensione o cancellazione dal Registro i procedimenti di mediazione pendenti si intendono immediatamente interrotti e sospesi, esclusa in ogni caso ogni eventuale responsabilità di Mediaconciliatio per eventuale decorrenza di termini o per altre evenienze. Ad impulso, onere, cura e spese esclusive delle parti i procedimenti proseguono presso l’Organismo scelto dalle parti stesse entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza -su istanza della parte che ha interesse- l’Organismo viene scelto -su istanza della parte che vi ha interesse- a cura del Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

ART. 9  – OBBLIGHI DEL MEDIATORE E DEI SUOI AUSILIARI

Il Mediatore deve eseguire personalmente la propria prestazione e personalmente è obbligato a risponderne, ma della sua opera risponde -se ed in quanto obbligato- anche l’Organismo di appartenenza.

Una volta conclusa la sua opera di Mediatore non potrà assumere dall’una o dall’altra delle parti assistite in mediazione incarichi in qualità di consulente, difensore o arbitro secondo i criteri stabiliti dai singoli Ordini professionali di appartenenza nonché dagli Artt. 14 e 14 bis del D. Lvo 28/2010

Ove tutte le parti congiuntamente ne facciano richiesta il Mediatore potrà assumere incarichi congiunti di tutte le parti in qualità di consulente o arbitro. Si applicherà, in tal caso, apposito regolamento per la procedura arbitrale.

Al Mediatore è fatto altresì obbligo di:

a) sottoscrivere per ogni singolo affare per il quale è designato una dichiarazione di adesione al Codice Etico dell’Organismo e di imparzialità;

b) informare immediatamente l’Organismo, ed eventualmente le parti, della procedura in corso, di vicende che possono avere rilevanza agli effetti della prestazione conciliativa e del venir meno dei requisiti individuali richiesti ai fini dell’imparzialità della propria opera;

c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative;

d) rispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’Organismo.

e) mantenere i requisiti di onorabilità di cui all’art. 4 comma 3 lett. c) del D.M. n. 180/2010 nonché adempiere agli obblighi formativi previsti dalla legge sia in termini di partecipazione ad appositi corsi di formazione accreditati, sia in termini di partecipazione ad almeno 20 sedute di mediazione in un biennio in forma di tirocinio assistito, anche presso altri Organismi accreditati, salvo quanto previsto dalla legge per quanto riguarda i Mediatori Avvocati.

f) informare immediatamente Mediaconciliatio, per tramite di idoneo mezzo che garantisca la ricezione, della perdita anche di uno solo dei requisiti di onorabilità stabiliti dall’art 4 comma 3 lett c) D.M. 180/2010 o della perdita dei requisiti necessari alla abilitazione professionale a causa del mancato assolvimento degli obblighi di formazione permanente.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari il cui costo, salvo diverso accordo esplicito con le parti, resterà a carico di Mediaconciliatio e/o dei mediatori stessi.

Il Mediatore può provvedere all’individuazione, anche per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell’albo dei consulenti e dei periti presso i Tribunali, a condizione che tutte le parti lo abbiano espressamente richiesto.

La nomina dell’esperto è subordinata all’adesione delle parti ed all’impegno, dalle stesse sottoscritto, a sostenere gli oneri in eguale misura e in via solidale.

All’esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità ed imparzialità del Mediatore, nonché le regole di riservatezza.

 

ART. 10  – SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

Le parti possono richiedere a Mediaconciliatio, con istanza motivata, la sostituzione del Mediatore.

Il Responsabile di Mediaconciliatio, in caso di accoglimento, nominerà altro Mediatore provvedendo, per tramite del proprio Ufficio di Segreteria, a comunicarlo al precedente. Il Responsabile di Mediaconciliatio provvederà altresì alla nomina di altro Mediatore qualora il Mediatore incaricato rinunci all’incarico con dichiarazione scritta e motivata, che deve essere accettata dall’Organismo.

Qualora l’incarico sia stato assegnato a soggetti che abbiano la responsabilità dell’Organismo e/o rivestano ruoli direttivi e di rappresentanza dell’Organismo stesso e si debba provvedere alla sostituzione di questi, la Segreteria, unitamente ad uno dei Mediatori iscritti, provvederà ai compiti suddetti.

 

ART. 11  – COMPETENZA TERRITORIALE

E’ escluso l’obbligo dell’Organismo e/o del Mediatore di indagare e/o sollevare eccezioni sulla competenza territoriale. Il Mediatore, l’Organismo ed il responsabile -anzi- si asterranno totalmente dall’esaminare di loro iniziativa tale aspetto procedurale che è rimesso all’esclusivo onere di parte, così come la relativa eccezione dovrà essere sollevata ad esclusivo onere della parte che vi abbia interesse restando escluso che il Mediatore e/o l’Organismo tutto debbano o possano autonomamente sollevare questioni di alcun genere in relazione a tale aspetto della vicenda.

Ove una parte ritenga che Mediaconciliatio (e/o la sua sede distaccata) sia territorialmente incompetente ad esperire la procedura di mediazione dovrà eccepirlo espressamente per scritto (ad substantiam) prima del primo incontro, indicando -a pena di nullità dell’eccezione- il luogo dove ritiene che la procedura debba essere radicata e le motivazioni a sostegno della sua opinione.

Come già chiarito il soggetto che intenda sollevare eccezione di incompetenza potrà farlo solo dopo che sia stata formalizzata la sua costituzione all’interno della procedura, restando escluso che vengano presi in esami scritti e/o comunicazioni provenienti da soggetti non costituiti.

L’eccezione non potrà essere sollevata verbalmente durante un incontro di mediazione ma dovrà sempre essere sollevata con separato scritto depositato prima dell’inizio del primo incontro, pena la nullità dell’eccezione e la sua assoluta irrilevanza, tamquam non esset.

Una volta iniziato il primo incontro l’eccezione non potrà più essere sollevata e ove sollevata non sarà tenuta in nessun conto -in quanto tardiva- ad ogni e qualunque fine.

L’eccezione non sollevata nei modi e termini di cui sopra si avrà per mai sollevata e non sarà in alcun caso e/o ad alcun fine presa in esame.

L’Organismo ed il Mediatore non avranno alcuna responsabilità in merito ad eventuali conseguenze di una decisione errata, datosi che non assumono in alcun caso (in virtù del presente Regolamento ed anche in relazione alla normativa in materia) funzioni giudicanti.

Una volta che l’eccezione di incompetenza territoriale sia stata sollevata nelle forme e nei tempi di cui sopra il Mediatore potrà -a suo insindacabile giudizio- esaminare tale aspetto della vicenda oppure sospendere la procedura per rimettere il giudizio al Responsabile.

Nel primo caso il parere del Mediatore sarà insindacabile e vincolante, sia che ritenga esistere la competenza territoriale di Mediaconciliatio, sia che ritenga la sua incompetenza.

Nel secondo caso il Mediatore immediatamente -presenti le parti o anche in loro assenza: prima dell’inizio del primo incontro- fisserà una data per un nuovo primo incontro non oltre venti giorni più tardi; la comunicherà alle parti al più tardi all’inizio del primo incontro e segnalerà alla Segreteria che è necessario il parere del Responsabile.

Al successivo primo incontro il Mediatore, sulla base del parere del Responsabile dell’Organismo, comunicherà alle parti -con parere insindacabile e vincolante- se la procedura può proseguire avanti a lui o se è necessario interromperla al fine di consentire alla parte che abbia interesse di introdurre la procedura avanti ad altro Organismo.

ART. 12 – INCONTRI E PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Le parti chiamate alla mediazione saranno invitate ad onere, cura e spese di Mediaconciliatio. L’istante, in aggiunta all’Organismo, può farsi parte attiva con ogni mezzo idoneo per effettuare le comunicazioni alla/e parte/i da chiamare in mediazione.

Alla parte chiamata in mediazione verrà inviata copia della istanza ed alla parte istante -su richiesta- verrà data copia della accettazione se non qualificata riservata. Eventuali documenti prodotti dalle parti (se non riservati) saranno consultabili dalle parti e/o loro delegati presso gli uffici di Mediaconciliatio.

Le parti sono invitate a partecipare personalmente -pur se assistite da Avvocato- a tutti gli incontri di mediazione. Si precisa che le parti possono presentarsi tramite gli avvocati muniti dei necessari poteri e/o patrocinatori legali.

ART. 12 bis – PRIMO INCONTRO

Per primo incontro si intende esclusivamente la fase della procedura priva di effettiva attività di mediazione nel corso della quale il Mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, dopodichè invita le parti ed i loro Avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura.

Una volta avuta risposta al suddetto invito, il primo incontro si considera in ogni caso concluso e la eventuale successiva attività è in ogni caso da considerarsi attività di mediazione svolta in sessione successiva al primo incontro.

Se all’esito del primo incontro emerge che non è possibile procedere alla mediazione, il Mediatore redige verbale di definizione ex lege della procedura senza lo svolgimento della mediazione.

Se le parti ed i loro avvocati si esprimono in senso positivo sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione il primo incontro si intende concluso ed inizia l’attività di mediazione.

Il Mediatore potrà (o meno) chiedere alle parti ed ai loro avvocati di sottoscrivere un verbale in cui si da atto che il primo incontro è concluso e che la procedura continua con l’inizio della effettiva attività di mediazione restando inteso che, in ogni caso, tale informazione verrà data verbalmente ed il prosieguo della procedura costituisce implicita conferma di aver ricevuto corretta informazione e di voler proseguire con l’attività di mediazione.

Resta comunque inteso che dopo che il Mediatore abbia rivolto alle parti ed ai loro Avvocati l’invito di cui sopra se la mediazione ha un seguito di qualsivoglia genere inizia in ogni caso la vera e propria attività di mediazione e matura il diritto al compenso (spese di mediazione) per l’Organismo, anche nel caso in cui la effettiva attività di mediazione -avuto il consenso anche solo verbale delle parti- abbia inizio nella stessa giornata o anche immediatamente, senza soluzione di continuità rispetto al primo incontro ed anche se l’attività di mediazione è limitata e si conclude in quella stessa giornata senza accordo tra le parti.

ART. 12 ter  – ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE

Una volta che il Mediatore abbia ricevuto conferma dalle parti e dai loro legali che è possibile iniziare la mediazione, il primo incontro si considera in ogni caso concluso ed in ogni caso si intende che l’attività di mediazione è iniziata.

Ove necessario e/o opportuno (a giudizio insindacabile del Mediatore -tenuto conto anche degli impegni organizzativi dell’Organismo) viene fissato un incontro successivo ove iniziare l’attività di mediazione.

Ove, invece, il Mediatore lo ritenga necessario e/o opportuno lo stesso procede con lo svolgimento della mediazione iniziando anche subito l’attività di mediazione.

Sarà comunque solo il Mediatore a stabilire modalità e tempi della mediazione nonché date ed ore dei singoli incontri successivi al primo, possibilmente concordandole con le parti.

Nei casi di mediazione obbligatoria la condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro dinanzi al Mediatore si conclude senza l’accordo, ma ciononostante la procedura può continuare ove le parti lo ritengano utile.

In ogni caso in cui le parti concordino che è opportuno e/o necessario procedere all’attività di mediazione al fine di approfondire la questione per eventualmente giungere ad una conciliazione, le parti convengono che l’ipotesi di cui all’art. 17 c.5 ter D.Lvo 28/10 è esclusa e superata sì che le spese di mediazione saranno in ogni caso integralmente corrisposte all’Organismo.

La mediazione è condotta senza alcuna formalità procedurale, nel rispetto dell’ordinamento e dei principi del presente regolamento e del nostro Codice Etico.

Nei casi di mediazione obbligatoria è peraltro obbligatoria anche l’assistenza di un Avvocato informato sui fatti, munito di apposita procura speciale scritta.

Ove la parte sia assente anche ad un solo incontro di mediazione la procura all’Avvocato dovrà espressamente prevedere la facoltà di partecipare alla mediazione, mediare, conciliare, transigere, incassare, quietanzare e sottoscrivere eventuale accordo di conciliazione in nome e per conto della parte rappresentata con clausola di rato e valido.

Ove la mediazione abbia esito positivo il verbale deve essere sottoscritto (anche) dalla parte personalmente, salvo che la procura rilasciata all’Avvocato non preveda esplicitamente il potere di conciliare assumendosi l’Avvocato ogni e qualunque responsabilità in merito.

Durante gli incontri le parti che presenzino personalmente possono sempre farsi assistere -oltre che da Avvocati- anche da tecnici di fiducia o anche farsi accompagnare da amici e/o parenti, cercando di limitarne il numero.

E’ anche consentito -ma decisamente sconsigliato- che la parte, una volta rilasciata idonea procura al legale, non partecipi personalmente e dia mandato scritto ad un terzo di partecipare alla mediazione in sua vece, purchè insieme al legale delegato dalla parte personalmente.

Necessaria è la sola presenza delle parti e, nei casi di mediazione obbligatoria, dei loro legali per cui Mediaconciliatio si riserva il diritto di limitare il numero delle persone che partecipino alla mediazione negando l’accesso alla mediazione a persone la cui presenza non sia ritenuta necessaria.

La decisione in tal senso assunta dal Mediatore (sentita anche la Segreteria) sarà insindacabile.

Il Mediatore potrà sentire le parti congiuntamente o, qualora lo ritenga opportuno, separatamente, e potrà altresì convocarle personalmente.

Il Mediatore ha la possibilità di formulare una proposta di conciliazione alle parti: una soluzione della controversia che a parere del Mediatore sia equa, legittima ed efficace.

La proposta del Mediatore ha importanti risvolti nell’eventuale giudizio successivo (si veda Art. 13 D.L.vo 28/10) sì che il Mediatore avrà particolare attenzione nel formularla.

Qualora le parti non raggiungano un accordo amichevole e ne facciano concorde richiesta, il Mediatore formula sempre una proposta di conciliazione.

Quando l’accordo non sia raggiunto è fatta salva la facoltà del Mediatore di formulare una proposta di conciliazione, qualora disponga degli elementi necessari e anche se le parti non lo richiedano, ma solo dopo (sempre ed in ogni caso prima della proposta) averle correttamente informate delle conseguenze previste dalla legge per la mancata accettazione della proposta da lui formulata.

Ove la proposta del mediatore non venga comunicata personalmente alle parti presenti avanti a lui, la Segreteria comunica alle parti per iscritto, in una forma comprovante l’avvenuta ricezione, la proposta formulata dal Mediatore, invitandole a far pervenire alla medesima Segreteria, per iscritto e con le stesse caratteristiche di invio suindicate, entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’accettazione o il rifiuto della proposta, precisando che la mancanza di esplicita ed univoca accettazione nel termine prescritto equivale a rifiuto della proposta medesima, restando escluso che eventuali scritti delle parti che non riportino una oggettiva, esplicita, non interpretabile ed univoca accettazione della proposta possano entrare a qualsivoglia titolo a far parte degli atti della procedura e/o vengano in qualsivoglia modo interpretati come qualcosa di diverso da un rifiuto della proposta.

Il Responsabile di Mediaconciliatio, altresì, su richiesta del Giudice, comunica al Giudice stesso la proposta formulata dal Mediatore.

I termini suddetti possono essere modificati nel caso in cui una delle parti in mediazione sia un condominio come previsto dall’Art. 71 quater Disp. Att. Cod. Civ.

Ai sensi dell’art. 14 comma 2 del D.Lgs. 28/2010, il Mediatore nella formulazione della sua proposta è tenuto al rispetto dell’ordine pubblico e delle norme imperative.

Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere qualche riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati, non qualificati (o comunque palesemente) riservati e già noti a tutte le parti del procedimento.

Allo stesso modo non dovranno emergere le motivazioni che hanno portato le parti alla accettazione o al rifiuto della proposta.

ART. 13 – ESPERTI e CONSULENTI

I Mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali. Il saldo delle spese e competenze dell’esperto eventualmente nominato saranno a carico della parti in via solidale, restando inteso che il relativo costo deve essere ripartito in egual misura tra le parti.

Si ricorda che nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche qualora l’Organismo, con il consenso delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

ART. 14 – ORDINE PUBBLICO

Il Mediatore, la Segreteria e, in ultima analisi, il Responsabile hanno il diritto e l’obbligo di regolamentare l’andamento degli incontri, l’accesso agli incontri, la civiltà e pacatezza degli incontri stessi, nonché di fare tutto quanto in loro potere per agevolare il raggiungimento di un accordo di conciliazione tra le parti interessate.

Per tale motivo i suddetti hanno pieno diritto di consentire o vietare l’ingresso nell’Ufficio e/o all’interno della stanza in cui la mediazione si svolge nonché di rivolgersi all’Autorità in caso di intemperanze e/o di diniego di esecuzione delle volontà in tal senso espresse.

Le parti che partecipano alla mediazione sono quelle identificate nella domanda.

 

ART. 15  – ESITO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 28/2010 il procedimento si considera concluso quando:

a) dopo che il mediatore abbia dato l’informativa di cui all’art. 8 D.Lvo 28/10 emerge che non è possibile proseguire con la effettiva mediazione;

b) le parti raggiungono un accordo di conciliazione;

c) nessuna delle parti convocate dall’istante aderisce alla mediazione;

d) le parti non aderiscono all’eventuale proposta formulata dal Mediatore;

e) le parti non raggiungono un accordo;

f) alcuna delle parti (o tutte) abbandona la procedura non presentandosi all’incontro fissato e/o facendo decorrere per sua inerzia o scarsa diligenza il termine di 3 mesi dalla introduzione dell’istanza.

g) viene tempestivamente sollevata eccezione di incompetenza territoriale ed il Mediatore (o il responsabile) la ritiene fondata.

Il Mediatore redige apposito verbale sia in caso di esito positivo che negativo della procedura di mediazione. Il verbale viene sottoscritto dalle parti, dai loro Avvocati e dal Mediatore che certifica l’autografia o l’impossibilità a sottoscrivere l’accordo o la mancata partecipazione all’incontro di mediazione delle parti o di alcune di esse.

Nell’ipotesi sub a) il Mediatore redige verbale di mancato esperimento della procedura di mediazione per manifesta impossibilità di iniziare la procedura.

Nell’ipotesi sub b) il Mediatore redige il verbale di avvenuta conciliazione di cui l’accordo di conciliazione (atto delle parti, redatto dalle parti e solo dalle parti e dai loro legali sottoscritto) va a fare parte integrante.

Nell’ipotesi sub c) il Mediatore eviterà di formulare una proposta di mediazione -restando inteso che può comunque farlo ove ne ravveda la fattibilità, opportunità, serietà. Redige in ogni caso, e sottoscrive, un verbale di mancata conciliazione per assenza della parte invitata.

Nell’ipotesi sub d) il Mediatore indicherà nel verbale conclusivo la sua proposta ed indicherà quali delle parti la accettano e quali la rifiutano rendendo impossibile l’accordo.

Nell’ipotesi sub e) il Mediatore -omessa ogni opinione, giustificazione e/o commento- indica nel verbale che il procedimento si è concluso con esito negativo per il mancato raggiungimento dell’accordo.

Nell’ipotesi sub f) il Mediatore redigerà verbale di mancato accordo a causa dell’abbandono della procedura da parte di una o più delle parti della procedura stessa indicando quali sono le parti che hanno abbandonato.

Nell’ipotesi sub g) il Mediatore redigerà verbale ove darà atto che è stata sollevata eccezione di incompetenza territoriale e che, avendola lui medesimo e/o il Responsabile dell’Organismo ritenuta fondata, la procedura è stata interrotta senza giungere ad alcun esito.

Ai sensi dell’art. 11 del D.lgs n. 28/2010, il verbale conclusivo della procedura (negativo o positivo -in tal caso comprensivo anche dell’accordo di conciliazione) deve essere depositato nella Segreteria dell’Organismo. L’Organismo ne rilascerà copia alle parti che ne facciano richiesta.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dall’accordo eventualmente raggiunto sono a carico solidale delle parti, salvo che l’accordo stesso non preveda diversamente

 

ART. 16 – SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO

Al termine della procedura Mediaconciliatio consegnerà alle parti idonea scheda per la valutazione del servizio prestato -allegata alla lettera B al presente regolamento- che, compilata e sottoscritta dalle parti, sarà trasmessa, a cura dell’Organismo, al Responsabile del Ministero.

 

ART. 17  – MEDIAZIONE DI CLASSE

Quando è esercitata l’azione di classe prevista dall’art. 140 bis del Codice del Consumo di cui al D.Lgs. 206/2005 e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l’adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

 

ART. 18 – DURATA DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a 3 (tre) mesi, il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal Giudice per il deposito della stessa. Trattasi di termine ordinatorio derogabile dalle parti ma in caso di mediazione obbligatoria lo spirare del termine determina la procedibilità della domanda giudiziale. Tenuto conto di quanto sopra la procedura può, eccezionalmente, avere durata complessiva superiore ai tre mesi solo in caso di proroga concessa ai sensi dell’art. 3 ter del presente regolamento, nei casi di chiamate in causa di terzi o in eccezionali casi in cui le parti concordemente ritengano opportuno e necessario prolungare la procedura oltre i tre mesi al fine di raggiungere una conciliazione.

ART. 19 – DOVERE DI RISERVATEZZA E CONSENSO INFORMATO

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri non può essere registrato o verbalizzato, salva espressa autorizzazione scritta di tutte le persone che vi partecipino.

Tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione, comprese le parti, i loro accompagnatori, assistenti o rappresentanti ed il Mediatore, non possono divulgare fatti e informazioni apprese durante e/o in relazione al procedimento di mediazione.

Per tale motivo tutti i soggetti che, a qualunque titolo, siano presenti all’incontro di mediazione dovranno sottoscrivere un’apposita dichiarazione con la quale si impegnano all’osservanza di uno stretto obbligo di riservatezza. La mancanza di tale impegno sottoscritto impedisce la partecipazione all’incontro di mediazione, restando escluso che all’incontro presenzi soggetto che non ha sottoscritto espresso impegno alla riservatezza.

Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate il Mediatore, il personale di Segreteria e più in generale tutti coloro che vi hanno preso parte, sono tenuti alla massima ed assoluta riservatezza.

Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione (fatta eccezione per l’istanza di mediazione ed i documenti con essa prodotti -se non qualificati RISERVATI- e per la accettazione con i relativi documenti -se non qualificati RISERVATI- e/o di comunicazioni scritte che le parti si facciano al di fuori della procedura) non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale e di giuramento decisorio.

Le parti non possono chiamare il Mediatore, gli addetti dell’Organismo, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza durante il procedimento di mediazione.

Le parti sono altresì tenute alla sottoscrizione del “consenso informato” che costituisce elemento essenziale ed insostituibile del procedimento.

ART. 20 – RESPONSABILITA’ DELLE PARTI

E’ di competenza esclusiva delle parti e sotto la loro esclusiva responsabilità:

  • l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione.
  • la immediata, chiara, univoca, evidente indicazione di urgenze, esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze.
  • sollevare tempestivamente, per scritto e nei modi di cui al precedente Art. 11 del presente regolamento eccezione di incompetenza territoriale entro e non oltre l’inizio del primo incontro.
  • le indicazioni circa l’oggetto, le ragioni di fatto e di diritto sottostanti alla pretesa e la natura della controversia contenute nell’istanza e/o nella accettazione
  • la completezza della documentazione, dell’istanza, della comparsa di costituzione e la presenza di tutti gli elementi essenziali qui specificati.
  • la corretta individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo all’eventuale litisconsorzio necessario nel successivo -eventuale- giudizio.
  • la corretta, univoca, chiara e completa identificazione dei soggetti nei cui confronti sia necessario inviare comunicazioni, comprensive di numeri di telefono, fissi o mobili, indirizzi effettivi e/o solo formali, fax e/o email e di ogni altro elemento utile o necessario al recapito delle comunicazioni nei tempi e modi di legge
  • la chiara e precisa indicazione dei recapiti del legale, comprensivo di fax, email e PEC
  • la determinazione del valore della controversia (salvo quanto sopra stabilito)
  • la forma, il contenuto e la completezza della procura al rappresentante
  • la produzione della documentazione necessaria all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la veridicità delle relative dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni di legge
  • le dichiarazioni in merito alla non esistenza di altre domande/procedure relative alla stessa controversia e ad ogni altro elemento/circostanza di fatto e/o di diritto dal momento del deposito dell’istanza fino alla conclusione della procedura.
  • il contenuto, la forma e la redazione dell’accordo di conciliazione.

 

ART. 21 – RICONVENZIONALE e CHIAMATA DI TERZI

Ove un soggetto chiamato in mediazione intenda introdurre una domanda riconvenzionale potrà farlo purchè introduca la sua richiesta entro e non oltre la conclusione del primo incontro -a pena di decadenza- e con apposita istanza scritta.

La domanda riconvenzionale si considera ad ogni effetto come un ampliamento dell’oggetto della procedura sì che la parte che la introduca dovrà -a pena di nullità- indicare il valore della propria domanda e tale valore andrà a sommarsi a quello della domanda introduttiva ad ogni fine.

Altresì ove una parte abbia volontà/necessità di coinvolgere terzi nella procedura potrà farlo.

Entro la conclusione del primo incontro di mediazione -a pena di decadenza- la parte che vi abbia interesse dovrà comunicare tale sua necessità all’Organismo e al Mediatore.

Una volta che il Mediatore, eseguito il primo incontro e, possibilmente con l’accordo di tutte le parti, abbia ritenuto utile/necessaria la chiamata del terzo richiesta da una parte, fisserà la data del nuovo incontro a distanza sufficiente per consentire la chiamata del terzo, ovverosia indicativamente a non oltre trenta giorni di distanza.

La parte che abbia avanzato la richiesta di integrazione del contraddittorio dovrà -a pena di decadenza entro e non oltre sette giorni dalla data del primo incontro- provvedere ad inoltrare all’Organismo apposita istanza scritta in tal senso, motivando l’opportunità della chiamata e specificando brevemente le ragioni di fatto e di diritto che consigliano la chiamata del terzo, nonché il valore della nuova domanda eventualmente introdotta.

La parte che voglia chiamare un terzo in mediazione dovrà sempre versare nuovamente le spese di avvio nonché, se dovute, le spese di mediazione.

Il terzo chiamato, a sua volta, sarà sempre tenuto al versamento delle spese di avvio e -se dovute- di quelle di mediazione.

In caso di disaccordo sulla necessità/quantificazione del versamento -da parte del terzo chiamato e/o della parte che lo ha voluto chiamare- la questione sarà sottoposta al Responsabile dell’Organismo che deciderà a suo insindacabile giudizio.

Anche il terzo chiamato potrà, a sua volta, chiamare un terzo ma i termini saranno ristretti: il terzo chiamato potrà chiamare in causa un terzo solo tramite atto scritto da depositarsi -a pena di decadenza- prima dell’inizio del primo incontro a cui il terzo chiamante è stato chiamato a partecipare. Il Mediatore, al primo incontro utile o anche prima del detto termine, esaminata la questione, potrà differire l’incontro già fissato ad altro incontro da tenersi possibilmente non oltre venti giorni dopo.

Le chiamate di terzi possono comportare un inevitabile prolungarsi della procedura oltre i tre mesi previsti dalla legge. In tal caso è ammesso il prolungarsi della procedura oltre i tre mesi di legge ma mai, in ogni caso, la procedura potrà avere una durata superiore ai 6 mesi. Ove il susseguirsi delle chiamate di terzi creino un prolungamento oltre detto termine di 6 mesi, il Mediatore non dovrà autorizzare la chiamata del terzo.

Ove, in tal caso, si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario nell’eventuale successivo giudizio, il Mediatore dovrà definire la procedura in corso e sarà onere della parte che vi ha interesse introdurre una nuova istanza chiamando alla mediazione tutte le parti necessarie per una corretta integrazione del contraddittorio.

Per quanto qui non espressamente previsto la chiamata del terzo e la sua accettazione seguiranno le regole relative -rispettivamente- all’istanza ed alla accettazione.

ART. 22 – COSTI ED INDENNITA’

I costi del procedimento, complessivamente definiti indennità, si dividono in spese di avvio (rimborso spese generali forfettizzato) e spese di mediazione (compenso dell’Organismo e del Mediatore). Sono inoltre dovute all’Organismo le spese vive: voce diversa dalle spese di avvio ma che per comodità nel presente regolamento si intendono citate e richiamate anche laddove si parla di spese di avvio. Ove venga deciso di nominare un esperto, il costo di tale prestazione sarà da considerare ulteriore e diverso sia dalle spese di avvio che dalle spese di mediazione e sarà equamente suddiviso tra le parti.

1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.

4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili

Il saldo totale di ogni somma dovuta all’Organismo a qualunque titolo (ivi comprese, se dovute, le spese e competenze dell’esperto) dovrà comunque avvenire prima della firma da parte del Mediatore del verbale di chiusura della procedura (positivo o negativo) e, comunque, prima del ritiro di copia di detto verbale che l’Organismo avrà diritto di ritenere fino a quando non siano state saldate tutte le somme dovute a qualunque titolo.

Le indennità indicate nella tabella riepilogativa che segue oltre che il pagamento delle spese vive sono tutte dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento e sono da considerarsi al netto dell’IVA, da aggiungere agli importi esposti secondo l’aliquota di legge.

Presso Mediaconciliatio le indennità previste per procedure in materia facoltativa sono in tutto e per tutto equiparate a quelle previste per le procedure in materia obbligatoria.

Per comodità e chiarezza sotto alla tabella A (indennità previste per legge a cui applicare le diminuzioni e gli aumenti di legge) pubblichiamo anche la tabella B ove si trovano le indennità applicate da Mediaconciliatio già al netto delle riduzioni di legge: tale tabella verrà applicata a tutte le procedure e potrà subire solo gli aumenti -come previsti per legge- in caso di esito positivo, di formulazione della proposta e/o di particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare.

TABELLA A (tabella spese di mediazione)

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000:                                    Euro 65
da Euro 1.001 a Euro 5.000:                           Euro 130
da Euro 5.001 a Euro 10.000:                          Euro 240
da Euro 10.001 a Euro 25.000:                         Euro 360
da Euro 25.001 a Euro 50.000:                         Euro 600
da Euro 50.001 a Euro 250.000:                        Euro 1.000
da Euro 250.001 a Euro 500.000:                       Euro 2.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000:                     Euro 3.800
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000:                   Euro 5.200
oltre Euro 5.000.000:                                 Euro 9.200

TABELLA B -tabella spese di mediazione Mediaconciliatio

già ridotte come per legge e per scelta dell’Organismo

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000:                                       Euro 40
da Euro 1.001 a Euro 5.000:                              Euro 80
da Euro 5.001 a Euro 10.000:                             Euro 130
da Euro 10.001 a Euro 25.000:                            Euro 200
da Euro 25.001 a Euro 50.000:                            Euro 360
da Euro 50.001 a Euro 250.000:                           Euro 600
da Euro 250.001 a Euro 500.000:                          Euro 900
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000:                        Euro 1.700
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000:                      Euro 2.200
oltre Euro 5.000.000:                                    Euro 3.800

ARTICOLO 23 – ACCESSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Nei casi di mediazione obbligatoria è consentito l’accesso al patrocinio a spese dello Stato alla parte che versa nelle condizioni di disagio economico e nei limiti previsti dagli articoli 76 e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La parte che intende accedere a tale beneficio deve depositare presso la Segreteria dell’Organismo, unitamente all’istanza o alla adesione e non in un momento successivo, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato e la parte è tenuta a produrre, inoltre, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato (dichiarazione dei redditi o certificazione dell’Agenzia delle entrate di mancata presentazione o altra certificazione attestante i requisiti di cui all’autocertificazione o delibera del Consiglio del competente Ordine degli Avvocati di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato)

ALLEGATO A

CODICE ETICO

allegato al regolamento

Norme di comportamento del mediatore

 

1)       Il mediatore si impegna a svolgere l’attività secondo le norme del regolamento dell’organismo e secondo la specifica normativa in materia.

2)       Il mediatore che accetta l’incarico deve essere certo di potere assolvere il proprio compito con la competenza richiestagli e secondo le sue personali qualificazioni personali.

3)       Il mediatore, allo scopo di garantire la sua assoluta e totale imparzialità, deve rimanere indipendente per tutto il corso della procedura e deve informare immediatamente il responsabile di possibili pregiudizi nell’attività di mediazione.

4)       Il mediatore nello svolgimento della propria funzione deve formulare -solo se ritenuto ragionevolmente opportuno/necessario e solo se in possesso di elementi oggettivi sufficienti- le proposte di mediazione nel rispetto delle legge e delle norme imperative.

5)       Il mediatore deve rispettare le disposizioni organizzative e le comunicazioni del responsabile dell’ufficio.

6)       Il mediatore deve astenersi dall’attività di mediazione quando ha rapporti personali con le parti o quando ha interesse all’affare oggetto della mediazione. Può astenersi quando motivi di opportunità in relazione alla conoscenza della vicenda e/o delle parti glielo consigliano.

7)       Il mediatore per ogni singolo affare ha l’obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità ai sensi degli articoli 14 e 14 bis del d.lgs. 28/2010.

8)       Il mediatore può avvalersi dell’aiuto di tecnici facendo il possibile affinché il tecnico nominato sia di gradimento di tutte le parti ed in ogni caso garantendo la più assoluta imparzialità nella scelta del tecnico stesso.

9)       Il mediatore nel proporre l’accordo conciliativo non può influenzare la parti sulla loro determinazione, facendo intendere quale potrà essere -a suo parere- l’esito del giudizio che potrebbe seguire ad una mancata conciliazione.

10)   Durante tutta la durata della procedura di mediazione il mediatore deve evitare ogni comunicazione al di fuori dell’ufficio dell’organismo con le parti e/o i loro legali e, nel caso di comunicazioni necessarie, ne deve informare il responsabile e richiederne il parere.

11)   Il mediatore non può comunicare al di fuori del procedimento, alle parti, ai loro difensori, o a chiunque altro nessuna delle notizie relative al procedimento.

12)   Il mediatore ha un assoluto e totale dovere di riservatezza relativamente a tutte le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione e relativamente alle dichiarazioni rese dalle parti; i dati personali possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per il procedimento di mediazione.

13)   Per eventuale diffusione di notizie ed informazioni relative ad un procedimento, al fine di essere utilizzate in altra sessione di procedimento di mediazione, il mediatore si deve fare autorizzare espressamente da tutte le parti che possano avere interesse alla riservatezza delle informazioni.

14)   È fatto divieto al mediatore di testimoniare nel futuro giudizio sulle dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento, ed in tal caso deve dichiarare di essere tenuto al segreto professionale imposto dall’articolo 10, comma 2 del d.lgs. 28/2010.

15)   Il mediatore non può proporre o accettare alcun accordo diretto con le parti relativamente al pagamento delle proprie competenze, né relativamente alla determinazione del compenso.

16)   Il mediatore non può assolutamente accettare compensi -sotto qualsivoglia forma o modalità- dalle parti e/o dai loro difensori e/o ausiliari.

17)   Nello svolgimento del procedimento di mediazione il mediatore deve favorire un sereno e proficuo svolgimento della procedura. Deve stabilire i tempi e modi dei rinvii in modo tale da consentire la presenza e la partecipazione delle parti, pur rispettando la speditezza ed i tempi imposti dalla legge.

18)   Il mediatore che non rispetta le norme del codice etico dell’organismo, può essere sostituito o revocato dall’organismo, con apposito provvedimento motivato, salva ogni conseguenza e/o sanzione civile, penale e/o amministrativa.

 

ALLEGATO B

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

La compilazione delle presente scheda di valutazione al termine del procedimento di mediazione è richiesta a norma dell’art. 7 D.M. n. 180 DEL 18/10/2010 e del regolamento di procedura di Mediaconciliatio.  Vi saremo grati del tempo impiegato.

 

Il sottoscritto______________________________________________________________

residente in   ______________________________________________________________

Via / Piazza _______________________________________________, CAP __________,

dichiara di aver partecipato in data _____________________ alla procedura di mediazione

amministrata dall’Organismo Mediaconciliatio srl, e assistita dal Mediatore _______________________________________________________________________

Dichiara di aver preso parte alla procedura

 in proprio           in rappresentanza di ______________________________________

Dichiara di aver preso parte alla procedura in qualità di

 istante                convocato

Dichiara che per la procedura

 E’         /      NON E’      stato assistito da un avvocato

Il sottoscritto, secondo quanto stabilito dal regolamento di Mediaconciliatio e secondo quanto disposto dall’articolo 7, comma 5 lettera b) del Decreto Interministeriale 180/2010 consegna alla Segreteria di Mediaconciliatio, la presente

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Valutazione dell’Organismo (accesso alla procedura, personale, locali, servizi)

□ insufficiente          □ sufficiente                             □ buono                      □ ottimo

 

Valutazione del Mediatore (competenza, professionalità, imparzialità)

□ insufficiente                      □ sufficiente                             □ buono                     □ ottimo

 

Grado di soddisfazione generale

□ insufficiente                       □ sufficiente                             □ buono                     □ ottimo

 

Suggerimenti per migliorare il servizio:

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Reclami / Motivi di insoddisfazione:

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Luogo  ________________________________        Data  __________________________

 

Firma______________________________________________

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e/o integrazioni dichiaro di essere stato esaurientemente edotto ed informato del fatto che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente gli adempimenti disposti dal D.M. n.180 del 18/10/2010 – Ministero della Giustizia.

Luogo _________________________________Data ____________________________

Firma _____________________________