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FAQ

Domande più frequenti sulla mediaconciliazione

Cosa è la mediazione/conciliazione ?

La mediaconciliazione è uno sperimentato ed efficace metodo per risolvere problemi “legali” in fretta e con poca spesa.

Il “meccanismo” è semplice e alla portata di tutti e comunque per ogni difficoltà/domanda, basta chiedere (gratis): chi abbia un problema da risolvere lo spiega -tramite il suo Avvocato- all’Organismo. Il problema viene riportato in uno scritto (istanza di mediazione) consegnato all’Organismo. L’Organismo nomina mediatore il professionista (tra quelli iscritti) più adeguato ed esperto nel settore, dopodichè invita l’altra parte interessata a partecipare ad un incontro in cui saranno presenti sia l’istante che la parte invitata -assistiti dai loro legali- ed il mediatore. In quella sede il mediatore metterà a disposizione la propria professionalità per aiutare le parti a scoprire come possono risolvere il problema trovando reciproca soddisfazione. Se saranno necessari più incontri … nessun problema: il costo non cambia e ciò che è utile nel Vostro interesse verrà fatto.

In particolare trattasi della procedura in cui un soggetto con specifiche competenze in materia di mediazione, terzo, neutrale, riservato, competente ed imparziale (il mediatore) facilita il dialogo tra due o più parti che a lui si rivolgano per comporre una controversia -in atto o potenziale- con il fine di far raggiungere loro un accordo. Il mediatore/conciliatore quindi non esprime alcuna opinione e non emette nessuna decisione in ordine all’oggetto della disputa; si limita ad utilizzare le sue specifiche competenze e le tecniche di mediazione con l’unico scopo di far sì che le parti stesse scoprano ed individuino quale è la soluzione che le soddisfi.

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Chi è il mediatore?

Per lo più sono avvocati o notai che -però- fungono da mediatori: mettono a disposizione delle parti in mediazione le loro competenze professionali ma le utilizzano solo al fine di comporre la lite ed arrivare ad un accordo di conciliazione. Il tutto ai costi, tempi, modalità della mediazione che NULLA ha a che vedere con una causa in Tribunale. Appositi Enti di Formazione accreditati presso il Ministero della Giustizia insegnano a determinate categorie di persone che abbiano già competenze specifiche (laureati, iscritti ad Ordini Professionali…) le più moderne tecniche di negoziazione, gestione del conflitto e mediazione. Alla fine del percorso formativo viene rilasciato un attestato di abilitazione a svolgere la professione di mediatore presso uno o più Organismi di mediaconciliazione accreditati.

Il percorso formativo ha modalità, durata e caratterstiche controllate dal Ministero sì che il cittadino può contare sul fatto che i mediatori professionisti abilitati hanno caratteristiche di professionalità, competenza, imparzialità, trasparenza, illibatezza morale e giuridica, tali da renderli professionisti del tutto affidabili.

Se due o più parti sono d’accordo nell’affidare ad un determinato mediatore il tentativo di comporre la loro controversia, potranno farlo.

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Cosa è un Organismo di mediaconciliazione?

E’ l’Ufficio che organizza per Voi e/o insieme a Voi la procedura di mediazione e nei cui locali si svolgono gli incontri di mediazione davanti ai mediatori incaricati -appunto- dall’Organismo.  A seguito dell’esame di una lunga serie di caratterstiche (dall’affidabilità economica a quella morale, dalle caratteristiche dei locali a disposizione a quelle di ogni singolo prestatore di manodopera etc etc.) il Ministero della Giustizia accredita ed iscrive in un apposito Registro enti, società, associazioni che facciano domanda di poter esercitare l’attività di mediaconciliazione civile e commerciale prevista dal D. L.vo 28/2010.

Una volta accreditato presso il Ministero l’ente che abbia fatto domanda, che abbia superato “l’esame” (e che disponga dei mediatori professionisti necessari ad esercitare in concreto la mediaconciliazione) può definirsi Organismo di mediaconciliazione ed esercitare tale specifica attività.

Ogni Organismo deve (tra l’altro) avere un proprio “regolamento di procedura” ed un proprio “codice etico” approvati dal Ministero: documenti che è bene leggere e conoscere.

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Per la soluzione di quali controversie è possibile il ricorso alla procedura di mediazione?

Il procedimento di mediazione può essere esperito per ogni e qualsiasi genere di controversia vertente su diritti disponibili. Vi devono dei soldi? Va bene. Avete subito un danno e volete essere risarciti? Va bene.  Avete dei problemi a dividere una proprietà in comune? Perfetto. Nel gestire una successione Vi serve aiuto? Benissimo! Un inquilino non paga l’affitto o, viceversa, il proprietario di casa non rispetta i patti? La mediazione fa al caso Vostro! Etc Etc Etc. Caratteristica specifica della mediazione è quella di adattarsi ed essere efficace ed adeguata a qualunque tipo di problema, a differenza della “causa civile” che mal si adatta ad una grande schiera di fattispecie.

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 Quali sono le materie in cui è obbligatorio il procedimento di mediazione?

E’  SEMPRE conveniente.

E’ condizione di procedibilità per le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilita’ medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita’, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

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Quanto dura il procedimento di mediazione?

Il procedimento di mediazione -per legge-  ha una durata non superiore a 3 mesi.

Nei fatti si è dimostrato che 3 mesi sono sempre sufficienti a trovare un accordo, se l’accordo è possibile.

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Cosa succede se si inizia un processo senza aver prima esperito il tentativo obbligatorio di mediazione?

Nulla di grave, ma la causa non può proseguire: il Giudice ordina alle parti di introdurre la mediazione entro quindici giorni e fissa altra udienza a distanza superiore di tre mesi. Il tempo per eseguire la mediazione. Se la mediazione riesce, la causa non viene ripresa e viene cancellata dal ruolo. Se la mediazione non porta ad una conciliazione, all’udienza già fissata la causa riprende il suo corso.

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Quali sono i costi della mediazione?

Dei costi ci sono, ma sono davvero irrisori (almeno da noi) rispetto a quelli che si affronterebbero facendo la classica causa.

Tra l’altro i costi della mediazione sono FISSI ed INVARIABILI sì che non si possono avere sorprese.

I costi del procedimento di mediaconciliazione sono stabiliti dal Ministero della Giustizia che impone agli Organismi tariffe massime ma non tariffe minime: noi applichiamo tariffe tra le più basse (se non in assoluto LE più basse) di tutta l’Italia.

Considerate anche le agevolazioni fiscali di cui la procedura di mediazione gode, sono costi che di fatto possono essere ridotti a ZERO.

Se volete chiamare qualcuno in mediazione ma lui non ci viene (è libero di farlo) spendete solo  40,00 Euro (più IVA) per aver tentato.

Se colui che chiamate in mediazione decide di partecipare, allora è possibile che spendiate qualcosa di più (sempre poco e sempre tariffe fisse e prestabilite), ma in tal caso avrete certamente speso bene i vostri soldi.

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Ci sono vantaggi economici e/o benefici fiscali?

Il principale vantaggio (economico e non solo) sta nel fatto che tramite la mediaconciliazione si possono risolvere (bene) in tempi ridottissimi e con costi modestissimi controversie che altrimenti avrebbero necessitato di anni di cause e di costi mastodontici.

Tra l’altro la soluzione conciliativa è sempre una soluzione “vera” che soddisfa sul serio tutte le parti e che viene veramente attuata, e non una soluzione imposta dall’alto che spesso non accontenta nessuno ed altrettanto spesso quando viene emessa non è più concretamente attuabile.

Il procedimento di mediazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 28/2010, è esente da bolli e diritti; le agevolazioni fiscali sono a carico dell’apposito “Fondo Unico di Giustizia”.

Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

La indennità corrisposta dall’istante e dal chiamato dà diritto ad un credito di imposta pari al suo intero importo, fino al limite di Euro 500,00 in caso di mediazione conclusasi positivamente con un accordo di conciliazione e di 250,00 Euro in caso di mediazione negativa.

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Ci sono dei crediti d’imposta?

La partecipazione al procedimento di mediazione da diritto ad un credito di imposta fino a 500,00 euro in caso di successo della mediazione, ridotto della metà in caso di insuccesso.

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Che impatto ha il tentativo di mediazione sul successivo processo? Come vengono utilizzate le informazioni che una parte abbia comunicato durante la mediazione?

Il Giudice può valutare il fatto che una parte invitata alla mediazione si sia rifiutata di partecipare al tentativo di mediazione, per cui anche il solo tentativo ha il suo valore.

Il mediatore ha facoltà (ma molti Organismi -come noi- impongono seri limiti ai loro mediatori in tal senso: consultate il regolamento dell’Organismo) di formulare una proposta conciliativa che può avere importanti riflessi all’interno del successivo giudizio.

All’esito del processo civile, se il provvedimento del Giudice corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa, il Giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, relativamente al periodo successivo alla stessa, e la condanna al pagamento delle spese processuali della parte soccombente riferite al medesimo periodo, nonché al pagamento del contributo unificato.

Tutte le informazioni che vengano rilasciate/comunicate durante il procedimento di mediazione sono coperte dalla più assoluta riservatezza e non vengono mai rese pubbliche nè comunicate a chicchessia (Giudice compreso). Il mediatore non può essere chiamato a rendere testimonianza su fatti, circostanze o informazioni che abbia appreso durante la mediazione o per motivi legati alla sua attività professionale di mediatore. Se chiamato a testimoniare su circostanze simili, può e deve negare la testimonianza in virtù del segreto professionale.

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La mediazione può avere efficacia esecutiva?

Il tentativo di mediaconciliazione si conclude sempre con un verbale che può essere negativo (ove l’accordo non sia stato raggiunto) o può essere accompagnato da un accordo di conciliazione (ove le parti abbiano trovato una soluzione ai loro problemi).

L’accordo di conciliazione può acquisire efficacia esecutiva esattamente come una sentenza del Tribunale: se i legali di tutte le parti sottoscrivono l’accordo,  quest’ultimo sarà subito esecutivo. Diversamente sarà sufficiente chiederne l’omologazione al Presidente del Tribunale del luogo ove l’Organismo di mediaconciliazione ha sede.

L’accordo di conciliazione omologato (come quello sottoscritto da tutti i legali) ha la stessa efficacia esecutiva di una sentenza definitiva emessa dalla Autorità Giudiziaria: costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per rilascio, per l’esecuzione in forma specifica, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

L’accordo, inoltre, può essere trascritto sui Registri Immobiliari per trasferire proprietà di immobili: come un atto notarile, ma con uno sconto fiscale dell’intera tassa di registro fino al valore di Euro 50.000,00 (su valori superiori la tassa si calcola solo sul valore eccedente i 50.000,00 euro)

L’accordo raggiunto può, tra l’altro, prevedere il pagamento di una somma di denaro a titolo di penale a carico della parte che si renda inosservante agli obblighi stabiliti nell’accordo stesso o che ritardi nel loro esatto adempimento.

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