REGOLAMENTO In vigore dal 16 agosto 2024
In vigore dal 16 agosto 2024
REGOLAMENTO DI PROCEDURA
Allegato A: Codice Etico
Allegato B: scheda di valutazione del servizio
Indice degli Articoli
- ART. 1 – PREMESSE, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 – ORGANI DELLA MEDIAZIONE
- ART. 3 – LUOGHI DELLA MEDIAZIONE
- ART. 3 bis – MEDIAZIONE IN MODALITA’ TELEMATICA
- ART. 4 – SCELTA DEL MEDIATORE
- ART. 5 – IMPARZIALITA’ ED INDIPENDENZA DEL MEDIATORE
- ART. 6 – PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE – INTRODUZIONE DELLA DOMANDA
- ART. 6 bis – COSTITUZIONE DELLA PARTE CHIAMATA
- ART. 6 ter – RICONVENZIONALE e CHIAMATA DI TERZI
- ART. 6 quater – ABBANDONO – RINUNCIA
- ART. 6 quinquies – COMUNICAZIONI
- ART. 7 – PRIMO INCONTRO – ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE
- ART. 7 bis – ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE
- ART. 8 – SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE
- ART. 9 – NOMINA DELL’ESPERTO
- ART. 10 – IMPEGNI ED OBBLIGHI DELLE PARTI
- ART. 11 – COSTI DELLA MEDIAZIONE – INDENNITA’
- ART. 11 bis – VALORE DEL PROCEDIMENTO
- ART. 12 – RISERVATEZZA – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
- ART. 13 – SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DELL’ORGANISMO
- ART. 14 – SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO – RECLAMI
- ALLEGATO A – CODICE ETICO
- ALLEGATO B – SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
ART. 1 – PREMESSE, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE
La mediazione viene definita (dalla legge) come l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
La mediazione deve essere gestita da un Organismo accreditato presso il Ministero della Giustizia e da mediatori professionisti, anch’essi accreditati, che esercitino la loro attività professionale previa iscrizione nelle liste di un Organismo abilitato.
La procedura di mediazione è regolamentata dal D.Lvo 28/2010, dal D. M. 150/2023 e successive modifiche ed integrazioni, normativa a cui si rimanda per quanto nel presente regolamento non specificato.
La mediazione è uno strumento molto flessibile utilizzabile per la risoluzione di ogni genere di controversia, già conclamata o solo potenziale, purché verta su diritti disponibili.
Peraltro la legge prevede che per controversie vertenti su determinate materie il tentativo di mediazione sia considerato condizione di procedibilità, nel senso che non è consentito agire in giudizio senza aver previamente esperito il tentativo di mediazione.
Tali casi sono denominati, per semplicità, casi di “mediazione obbligatoria” e riguardano le controversie in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
In questi casi il ricorso alla mediazione è -appunto- obbligatorio; in ogni altro caso e/o materia che riguardi diritti disponibili delle parti il ricorso alla mediazione è comunque un’ottima opportunità di risolvere i problemi, è attivabile in qualunque momento per scelta della parte che voglia utilizzare questo strumento e per semplicità viene definita “mediazione volontaria”.
La legge incentiva ed agevola l’accesso alla mediazione: in materie obbligatorie sanziona coloro che non accettano di partecipare al tentativo di mediazione, prevede tariffe e modalità di applicazione delle tariffe sensibilmente più economiche e vantaggiose, garantisce un facile accesso al patrocinio a spese dello Stato. In ogni materia (compresa, quindi, la mediazione volontaria) è prevista la totale esenzione dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, l’esenzione dalla imposta di registrazione dell’accordo fino al valore di euro 100.000,00, il credito di imposta fino ad euro 600,00 per le indennità di mediazione e le competenze dei legali (ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione) e fino ad euro 518,00 (rapportato al contributo unificato pagato) se un giudizio si estingue a seguito di perfezionamento di accordo di conciliazione.
Definizioni:
Per domanda si intende l’atto col quale un soggetto si rivolga all’Organismo per introdurre una procedura di mediazione; per accettazione, adesione, comparsa di costituzione si intende l’atto col quale un soggetto chiamato in mediazione manifesti la sua volontà di partecipare alla procedura a cui è stato invitato a partecipare.
Il presente regolamento si applica alle procedure di mediazione finalizzate alla conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa; si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza.
Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciale, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.
Il Mediatore, l’Organismo e/o Il Responsabile possono in ogni caso derogare al presente Regolamento purché la deroga venga eseguita nell’interesse della procedura e senza violazione di alcuna norma di legge e/o del Codice Etico che segue.
ART. 2 – ORGANI DELLA MEDIAZIONE
Gli organi della mediazione sono:
- a) il Responsabile;
- b) l’Ufficio di Segreteria;
- c) il Mediatore.
- a) IL RESPONSABILE
Il Responsabile viene scelto da tutti i soci dell’Organismo, solo ad unanimità.
E’ il responsabile dell’Organismo di mediazione avanti al Ministero di Giustizia e provvede di volta in volta alla designazione o alla eventuale sostituzione dei vari Mediatori per ciascun procedimento.
Egli è altresì responsabile della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco dei mediatori e valuta il loro comportamento, applicando se necessario le dovute sanzioni.
Per le controversie di particolare complessità il Responsabile può individuare e nominare un Mediatore ausiliario.
- b) UFFICIO DI SEGRETERIA
L’organizzazione amministrativa della procedura è attribuita ad un apposito Ufficio di Segreteria.
I componenti dell’Ufficio di Segreteria sono imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di conciliazione, si impegnano inoltre ad ottemperare strettamente agli obblighi di riservatezza nonché a quelli di cortesia, efficienza e tempestività.
L’Ufficio di Segreteria cura l’espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione e custodisce ed aggiorna i fascicoli delle procedure di mediazione sotto la guida e il controllo del Responsabile dell’Organismo.
La Segreteria non può in nessun caso entrare nel merito di richieste delle parti che non riguardino strettamente le competenze amministrative suddette né può assumere alcuna decisione di spettanza del Mediatore e/o del Responsabile, in particolare non è tenuta a decidere su richieste di rinvio, proroga o differimento.
- c) IL MEDIATORE
Il Mediatore non decide la controversia ma aiuta le parti a trovare un accordo. Egli si impegna a rispettare le norme del presente Regolamento e del Codice Etico qui allegato alla lettera A, garantendo la propria riservatezza, indipendenza, neutralità ed imparzialità mediante dichiarazione scritta. Si impegna altresì ad aiutare le parti, in ogni caso, a raggiungere un accordo effettivamente soddisfacente per i loro interessi.
ART. 3 – LUOGHI DELLA MEDIAZIONE
Gli incontri di mediazione si svolgeranno presso la sede dell’Organismo in Livorno, Via Aurelio Lampredi, 3 o presso le sue sedi distaccate regolarmente comunicate al Ministero ed autorizzate.
E’ consentito altresì che l’Organismo si avvalga, per intere procedure o per singoli incontri, di strutture e personale di altri Organismi con i quali abbia concluso specifico accordo di collaborazione perfezionato e comunicato ai sensi di Legge
Il luogo di svolgimento è peraltro derogabile. Col consenso e l’accordo di tutte le parti e del Mediatore sarà possibile svolgere gli incontri di mediazione nel luogo da tutti prescelto.
La legge stabilisce una specifica competenza territoriale dell’Organismo da adire ma consente altresì che la competenza territoriale sia derogata dalle parti.
Ove non vi sia accordo, la eventuale eccezione di incompetenza territoriale dovrà essere sollevata al momento dell’adesione e comunque entro e non oltre la fase inziale del primo incontro. Decorso il suddetto termine la eventuale eccezione di incompetenza si intenderà rinunciata e non potrà più essere sollevata, intendendosi la prosecuzione della procedura come implicita accettazione della eventuale deroga alla competenza territoriale.
ART. 3 bis – MEDIAZIONE IN MODALITA’ TELEMATICA
E’ diritto di ciascuna delle parti manifestare la volontà che la mediazione venga svolta in modalità telematica presenziando agli incontri da remoto. In tal caso la mediazione verrà svolta in modalità telematica.
Anche quando le mediazione non viene integralmente svolta in modalità telematica ciascuna delle parti può richiedere di svolgere uno o più incontri da remoto.
In ogni caso in cui la mediazione si svolga in modalità telematica sarà necessario che tutte le parti ed i loro legali sottoscrivano con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata sì che il Mediatore possa formare un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo
ART. 4 – SCELTA DEL MEDIATORE
Sul sito internet istituzionale www.mediaconciliatio.it è pubblicato l’elenco dei mediatori iscritti presso Mediaconciliatio con i relativi curricula.
Le parti hanno la possibilità di indicare concordemente un Mediatore tra quelli inseriti nell’elenco dell’Organismo. In difetto di indicazione concorde del Mediatore o quando l’Organismo, a insindacabile giudizio del Responsabile, ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, sarà il Responsabile dell’Organismo a designare il Mediatore che gestirà la singola procedura. Nell’assegnazione degli affari di mediazione saranno seguiti i seguenti metodi e criteri, rispettosi della specifica competenza del Mediatore ed idonei ad assicurare la rotazione:
- Competenza specifica del Mediatore in relazione alla materia, al valore ed all’oggetto del contendere, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta e dalle esperienze professionali maturate; in proposito vengono virtualmente creati vari sottoelenchi dei mediatori in rapporto alla laurea posseduta ed alla loro specifica esperienza e competenza professionale. Ogni sottoelenco, come di seguito specificato, avrà determinate priorità nella assegnazione del ruolo di Mediatore in relazione alla materia trattata sì che la nomina del Mediatore avverrà seguendo una turnazione matematica attingendo per ogni singola mediazione dall’apposito sottoelenco compreso tra quelli qui sotto enucleati:
- Gli Avvocati, i Notai, i Magistrati (sia in attività che in pensione) sono considerati adeguatamente preparati per mediazioni in ogni materia sì che potranno essere designati per qualunque mediazione.
- I laureati in giurisprudenza che abbiano compiuto la pratica notarile o forense sono considerati adeguatamente preparati per mediazioni in ogni materia sì che potranno essere designati per qualunque mediazione ma solo se di valore inferiore ai 10.000,00 euro.
- Gli ingegneri sono considerati esperti nella materia della circolazione stradale e in subordine (ove abbiano fornito prova di specifica esperienza nel settore) in quella dei diritti reali, divisioni e del condominio sì che saranno preferibilmente nominati mediatori in tali materie.
- I commercialisti sono considerati esperti in materia commerciale, bancaria ed assicurativa ed in materia di successioni sì che saranno preferibilmente nominati mediatori in tali materie.
- I medici sono considerati esperti nella materia della responsabilità medica e sanitaria sì che saranno nominati mediatori solo in tema di responsabilità medica.
- I laureati in altre discipline saranno nominati mediatori nelle specifiche materie in cui, tramite il titolo di studio che posseggono e/o comprovate esperienze professionali, vi è prova che siano esperti e competenti.
- Ogni Mediatore potrà dimostrare la propria specifica competenza in materie diverse da quelle che qui sopra sono considerate di elezione e, una volta dimostrata tale specifica competenza, potrà essere considerato come iscritto in uno dei relativi sottoelenchi o, comunque, incaricato di seguire affari di mediazione anche nelle altre materie da lui segnalate.
- turnazione matematica all’interno dell’elenco dei Mediatori, tenuto conto anche delle specifiche contenute nei sottoelenchi di cui sopra, anche in base alla disponibilità prestata dai singoli professionisti ed a motivi di opportunità noti al responsabile.
- altri motivi di opportunità noti al responsabile dell’Organismo che in ogni caso, anche in deroga a quanto previsto nel presente articolo, avrà facoltà di scegliere liberamente il Mediatore a suo insindacabile giudizio per procedure di valore superiore ai 100.000,00 euro.
ART. 5 – IMPARZIALITA’ ED INDIPENDENZA DEL MEDIATORE
Il Mediatore, visionata l’istanza e preso atto dell’oggetto del contendere e delle parti coinvolte, non potrà iniziare il procedimento prima di aver sottoscritto la seguente dichiarazione indipendenza e imparzialità prevista dall’articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo: io sottoscritto sotto la mia personale responsabilità dichiaro di accettare l’incarico di Mediatore conferitomi in relazione alla procedura sopra esposta impegnandomi a svolgerlo personalmente con scienza e coscienza. Consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da una falsa dichiarazione dichiaro di essere attualmente in condizioni di totale indipendenza, neutralità ed imparzialità nei confronti delle parti della controversia e dell’oggetto della stessa.
Dichiaro inoltre che non sussistono cause di incompatibilità (ai sensi di legge e della normativa deontologica) che suggeriscano di declinare l’incarico ricevuto. Dichiaro di essere in possesso dei requisiti personali e professionali necessari allo svolgimento dell’incarico e di aver assolto agli obblighi formativi imposti dalla vigente normativa. Mi impegno a rispettare ogni normativa vigente, il regolamento di procedura di Mediaconciliatio ed il relativo codice etico che ben conosco. Mi impegno a comunicare tempestivamente all’Organismo eventuali modifiche a quanto sopra dichiarato che possano influire sulla opportunità di svolgere il presente incarico. Autorizzo Mediaconciliatio al trattamento dei dati personali nei modi e forme di legge avendo preso visione della apposita informativa.
Il Mediatore dovrà astenersi e comunque non potrà gestire la procedura ove si riavvisino cause di incompatibilità con l’oggetto del contendere e/o con le parti della mediazione.
Sono cause di incompatibilità l’avere un qualunque interesse personale e/o professionale alla vicenda oggetto della controversia, trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 815 Cpc, l’aver avuto rapporti professionali con alcuna delle parti della mediazione nei due anni precedenti all’incarico, e comunque tutte quelle previste nell’allegato codice etico nonché quelle previste dal codice deontologico della categoria professionale a cui il Mediatore appartiene. Inoltre il Mediatore dovrà astenersi ogniqualvolta la sua personale sensibilità personale e/o professionale glielo consiglino in relazione a conoscenze e/o interessi anche solo collegati o collegabili con la vicenda o con le parti impegnandosi a svolgere il proprio ruolo col massimo impegno e con la massima trasparenza sia nei confronti dell’Organismo che delle parti della mediazione.
Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo Mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate sì che le parti, dal canto loro, non potranno in alcun modo sollecitare al Mediatore contatti al di fuori degli incontri di mediazione, restando inteso che ove lo facciano il Mediatore non avrà alcun obbligo in tal senso ed anzi avrà pieno diritto di non avere alcun rapporto con le parti e/o i loro legali al di fuori degli incontri di mediazione senza che ciò possa essere interpretato o valutato come disinteresse, maleducazione, violazione di obblighi deontologici o, comunque, negativamente.
ART. 6 – PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE – INTRODUZIONE DELLA DOMANDA
Il procedimento di mediazione si introduce ad iniziativa di parte, mediante deposito della domanda presso la Segreteria di Mediaconciliatio in un originale, una copia per ognuna delle parti da chiamare ed una copia per l’Organismo.
La domanda può essere recapitata all’Organismo anche mediante invio della stessa via email (in formato pdf con le sottoscrizioni dell’istante e del legale) oppure via fax restando inteso che se l’domanda viene recapitata via fax o email, in ogni caso dovrà essere depositata al più presto anche in originale, oltre che una fotocopia per ognuna delle parti da invitare alla mediazione ed una per l’Organismo. Ove gli originali della domanda, completi delle parti ed elementi essenziali, non vengano recapitati all’Organismo almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell’incontro fissato, il comportamento potrà essere considerato alla stregua di abbandono della procedura.
La domanda può essere redatta sia utilizzando l’apposito modulo (scaricabile dal sito internet dell’Organismo http://www.mediaconciliatio.it/ o prelevabile presso la sua sede e/o presso le sedi secondarie) sia in forma libera, purché contenga tutti gli elementi indicati nel modulo e di seguito riassunti come elementi essenziali.
È anche ammessa -quando ed ove possibile- la registrazione telematica della domanda sul sito ufficiale dell’Organismo: “www.mediaconciliatio.it”. In tal caso l’istante per registrarsi dovrà compilare il modello telematico, fornendo i dati richiesti e prestando il consenso all’informativa relativa al trattamento dei dati personali. L’istante indica l’indirizzo di posta elettronica cui possono essere inviate le comunicazioni della segreteria.
Ogni domanda e/o comparsa di costituzione non corredata di tutti gli elementi essenziali di seguito riportati sarà considerata come inesistente, nulla ed improcedibile, salvo l’impegno ed il diritto di Mediaconciliatio di consultare la parte al fine di integrare l’domanda incompleta sì da sanarla e/o di considerarla valida ed efficace.
Nel presente Regolamento in alcuni casi (per brevità) si fa riferimento alla sola domanda ed ai soli istanti, restando inteso che laddove si parla di domanda e/o di istanti si deve intendere che si faccia riferimento anche alla comparsa di costituzione ed alle parti chiamate, che hanno gli stessi diritti e soggiacciono agli stessi obblighi dell’istante.
L’domanda e la comparsa di costituzione devono sempre essere depositate in un originale ed una copia per ognuna delle parti da chiamare, oltre che una copia ad uso dell’Ufficio e devono sempre contenere i seguenti elementi essenziali, in mancanza dei quali (anche di uno solo dei quali) l’domanda e/o la comparsa di costituzione saranno considerate inesistenti, irricevibili e come non mai depositate, salvo l’impegno ed il diritto di Mediaconciliatio di consultare la parte al fine di integrare l’domanda incompleta sì da sanarla e/o di considerarla comunque valida ed efficace, salvo integrazione o ratifica:
- Sottoscrizione da parte di tutti gli istanti della domanda stessa.
- Se necessaria (solo mediazione obbligatoria): procura scritta e sottoscritta da parte di tutti gli istanti a favore dell’Avvocato che li assisterà nella procedura.
- Se necessaria (solo mediazione obbligatoria): sottoscrizione della domanda da parte dell’Avvocato.
- Sottoscrizione da parte di tutti gli istanti della dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente regolamento (comunque considerata implicita al momento del deposito della domanda e/o della partecipazione all’incontro), della autorizzazione al trattamento dei dati personali e dell’impegno alla riservatezza.
- Elenco analitico con indicazione precisa, completa, univoca e chiara delle parti da chiamare e degli indirizzi presso cui spedire loro l’invito a partecipare.
- Copia di documento di identità e codice fiscale di tutti gli istanti.
- DATI ANAGRAFICI E FISCALI COMPLETI E CORRETTI DELLA/E PARTE/I DA CHIAMARE:
A)Se la parte da chiamare è persona fisica è necessario indicare: codice fiscale, indirizzo di residenza (ed eventuale domicilio) completi, corretti ed effettivi, PEC e/o dichiarazione che la persona da chiamare non dispone di PEC. Ove noti verranno indicati anche i numeri di telefono fisso e mobile, il numero di fax, l’indirizzo di email ordinaria.
B)Se la parte da chiamare è azienda, società o professionista è necessario indicare: codice fiscale, partita IVA, indirizzo completo corretto ed effettivo della sede legale e della eventuale sede distaccata da chiamare, indirizzo PEC oltre che -se noti- numeri di telefono fisso e mobile, numero di fax, indirizzo email ordinaria.
C)In ogni caso verranno indicati -ove noti- anche eventuali altri recapiti e/o numeri in cui la parte istante ritenga che sia possibile contattare la parte chiamata e/o un suo rappresentante;
- DATI DELL’ISTANTE E DEL SUO RAPPRESENTANTE: fotocopia di documento di identità in corso di validità e del Codice Fiscale; indirizzo di residenza e/o di domicilio completi, corretti ed effettivi; numeri di telefono fisso e mobile; numero di fax, PEC o dichiarazione di non avere indirizzo PEC; indirizzi di email sia ordinaria che certificata sia dell’istante che del suo eventuale rappresentante.
- DATI DELL’AVVOCATO: Specifica indicazione di indirizzo fisico, codice fiscale, fax, email ordinaria ed email PEC dell’Avvocato dell’istante. Mediaconciliatio sarà autorizzata ad inviare eventuali comunicazioni alla mail ordinaria dell’Avvocato indicata nell’domanda, intendendosi come ricevute dall’istante una volta che tali comunicazioni saranno state inviate al recapito indicato; le comunicazioni eseguite alla PEC dell’Avvocato saranno comunque valido strumento di comunicazione e notifica.
- Esaustiva e completa descrizione dei fatti, delle questioni controverse e dell’oggetto specifico della domanda;
- Copia della clausola di mediazione (se esistente);
- Indicazione del valore della controversia e dei criteri con i quali è stato determinato;
- Ove il diritto conteso sia sul punto di raggiungere i termini di prescrizione e/o decadenza del diritto o dell’azione, e comunque in ogni caso in cui siano prossime scadenze di legge o comunque vi siano motivi di urgenza nelle comunicazioni l’istante dovrà segnalarlo in maniera chiara e visibile richiamando l’attenzione sull’urgenza del procedimento e curando personalmente che le necessarie comunicazioni vengano eseguite entro i termini di prescrizione/decadenza.
- Prova dell’avvenuto pagamento delle spese di avvio e della quota di spese di mediazione sempre dovuta (in relazione al valore della lite) ed impegno al pagamento della indennità complessiva (meglio specificato più sotto) alle condizioni, nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal presente regolamento.
Ogni domanda (o accettazione) che non sia completa di tutti gli elementi essenziali sopra riepilogati potrà essere considerata come inesistente e non mai ricevuta e potrà non essere lavorata, salvo diversa decisione che l’Organismo assuma d’Ufficio, senza necessità di comunicazione alcuna a chicchessia.
La parziale o iniziale lavorazione della domanda da parte dell’Organismo (ed esempio l’iscrizione nel Registro degli Affari di Mediazione) non sana alcuna nullità, non rappresenta implicita accettazione di domanda nulla e non crea alcun obbligo in capo all’Organismo.
Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte e anche nei confronti di più soggetti.
In caso di più domande relative alla stessa controversia presentate al medesimo Organismo, a domanda della parte che avrà interesse le procedure saranno riunite. In caso di riunione le istanze saranno riunite alla prima (in termini di tempo) che è stata depositata.
In caso di più domande relative alla stessa controversia presentate ad Organismi diversi la mediazione si svolge davanti all’Organismo presso il quale è stata presentata la prima (in termini temporali) domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data ed ora del deposito della domanda (sempre tenuto conto della completezza della domanda stessa come sopra specificato); il giudizio sul punto è insindacabilmente rimesso al Responsabile dell’Organismo.
L’domanda di mediazione dovrà essere depositata solo dopo aver preso piena visione del presente regolamento e dopo averne compreso appieno il contenuto, fermo restando che il deposito della domanda e/o la partecipazione alla procedura costituiranno piena conoscenza ed accettazione del presente regolamento.
Il valore del procedimento viene determinato dalle parti sulla base degli artt. 10 e ss. c.p.c.. Mediaconciliatio ha il diritto di correggere il valore indicato dalla parte ove sia errato.
Il Responsabile dell’Organismo, ricevuta la domanda, provvede alla nomina del Mediatore ed alla fissazione del primo incontro di mediazione.
Il primo incontro di mediazione si terrà non prima di 20 (venti) e non oltre 40 (quaranta) giorni dal deposito della domanda stessa.
La domanda di mediazione, la designazione del Mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’Organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
L’Organismo provvederà ad inviare le suddette comunicazioni ed inviti all’indirizzo fisico e/o PEC indicato dall’istante, restando inteso che l’istante si assume la responsabilità dei dati comunicati a Mediaconciliatio e che ove tali dati siano errati e/o incompleti e per tale motivo decorrano termini di qualsivoglia genere, la responsabilità ricadrà esclusivamente sul soggetto che ha fornito dati errati e/o incompleti.
Dal momento in cui la convocazione all’incontro di mediazione perviene a conoscenza delle parti la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all’altra parte la domanda di mediazione già presentata all’Organismo di mediazione.
In tali casi l’istante, con ogni mezzo idoneo che possa attestare l’avvenuta ricezione, trasmette immediatamente -a suoi esclusivi cura, responsabilità, onere e spese- alla/e parte/i chiamata/e l’domanda con pedissequo provvedimento di fissazione del primo incontro di mediazione; all’uopo, su richiesta dell’istante, la Segreteria rilascia alla parte istante copia della domanda e del provvedimento di fissazione dell’incontro.
Gli atti trasmessi all’altra parte debbono contenere l’invito a rispondere all’Organismo al più tardi 5 giorni liberi prima dell’incontro fissato per la mediazione.
La comunicazione alla parte chiamata, completa di prova di avvenuta ricezione, dovrà essere consegnata in originale a Mediaconciliatio il più velocemente possibile e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata per il primo incontro, pena l’interruzione della procedura con obbligo di riattivarla ex novo in capo alla parte inadempiente. Nel caso in cui la comunicazione all’altra parte non si perfezioni (ad esempio per disguidi postali oppure per errore negli indirizzi oppure perché l’altra parte non risulta più reperibile presso l’indirizzo indicato) è fatto obbligo alla parte istante comunicare immediatamente tali eventi alla Segreteria.
E’ preciso onere e responsabilità della parte che vi ha interesse segnalare l’eventuale urgenza dell’invio dell’invito alla mediazione e/o provvedere personalmente all’invito ove ciò si renda utile e/o necessario per evitare il decorrere di termini di prescrizione/decadenza e/o per altri motivi. Ove l’urgenza non venga segnalata la procedura seguirà i tempi ordinari.
ART. 6 bis – COSTITUZIONE DELLA PARTE CHIAMATA
La parte chiamata alla mediazione dovrà al più presto -e comunque almeno 5 giorni liberi prima della data fissata per il primo incontro- formalizzare la propria costituzione all’interno della procedura.
Per costituirsi all’interno della procedura la parte chiamata dovrà dichiarare formalmente che intende partecipare all’incontro di mediazione a cui è stata invitata a presenziare, dandone apposita comunicazione scritta all’ufficio di Segreteria di Mediaconciliatio e provvedendo a formalizzare la propria adesione con la sottoscrizione dei documenti attestanti la accettazione del regolamento, la accettazione della informativa privacy e l’impegno alla riservatezza, nonché con il versamento delle spese di avvio.
Nessuno sarà parte del procedimento e/o sarà ritenuto costituito all’interno del procedimento fino a quando non avrà fatto pervenire all’Organismo uno scritto in cui formalizza la sua volontà di presenziare al primo incontro unitamente al versamento delle spese di avvio ed alla sottoscrizione dei documenti contenenti l’accettazione del regolamento, l’accettazione informativa privacy e l’impegno alla riservatezza, documenti tutti che, si ripete, sono considerati in ogni caso e per chiunque quali elementi essenziali.
Soggetti non costituiti nella procedura non hanno alcun diritto e/o titolo per depositare deduzioni e/o documenti, estrarre copia di alcunché, sollevare eccezioni, avanzare richieste di alcun genere, interloquire col Mediatore e/o, in genere, fare alcunché che riguardi la procedura di mediazione sì che ogni e qualunque comunicazione del soggetto chiamato in mediazione che giunga all’Organismo e/o al Mediatore e/o all’istante prima -o senza che- la parte chiamata sia costituita con i modi e le forme di cui sopra non verrà tenuta in nessun conto e, salva diversa insindacabile decisione del Mediatore, non ne sarà fatto cenno nel corso della procedura, non ne verrà data comunicazione o conoscenza a chicchessia e potrà essere considerata a tutti gli effetti tamquam non esset.
Se la parte chiamata intende sollevare eccezione di incompetenza territoriale dovrà comunque farlo per scritto prima del primo incontro e potrà farlo solo dopo essersi costituita nella procedura.
Ove la parte chiamata non faccia pervenire la sua costituzione nei termini di cui sopra è facoltà del Mediatore incaricato redigere verbale di mancata partecipazione: solo dopo aver verificato ed accertato la regolare ricezione dell’invito da parte della parte invitata il Mediatore -svolto in ogni caso un incontro con la sola parte istante- redige verbale negativo per mancata adesione all’invito.
La costituzione all’interno della procedura dovrà essere formalizzata -al più tardi subito prima dell’inizio della fase preliminare- con tutti gli elementi essenziali elencati in apertura del presente articolo, in assenza dei quali la costituzione potrà -dal Mediatore o dall’Organismo- non essere ritenuta valida e/o efficace.
L’Organismo si riserva il diritto di accettare istanze e/o costituzioni incomplete, salvo l’obbligo della parte di integrare e/o ratificare al più presto rispondendo alle richieste dell’Organismo.
ART. 6 ter – RICONVENZIONALE e CHIAMATA DI TERZI
Ove un soggetto chiamato in mediazione intenda introdurre una domanda riconvenzionale potrà farlo, purché introduca la sua richiesta entro il primo incontro con apposita comunicazione scritta o, al più tardi, nelle primissime fasi del primo incontro -a pena di decadenza.
La domanda riconvenzionale si considera ad ogni effetto come un ampliamento dell’oggetto della procedura sì che la parte che la introduca dovrà -a pena di nullità- indicare il valore della propria domanda e tale valore andrà a sommarsi a quello della domanda introduttiva ad ogni fine.
Altresì ove una parte abbia volontà/necessità di coinvolgere terzi nella procedura potrà farlo. Anche chi intenda chiamare un terzo dovrà farlo esplicitando la sua richiesta entro il primo incontro con apposita comunicazione scritta o, al più tardi, nelle primissime fasi del primo incontro -a pena di decadenza, salvo che la necessità non emerga dall’esito del primo incontro. In tale ultimo caso sarà consentita la domanda di chiamata del terzo entro la conclusione del primo incontro, a pena di decadenza.
In ogni caso la domanda di chiamata del terzo dovrà contenere tutti gli elementi essenziali già previsti per la domanda introduttiva e per la comparsa di costituzione, con particolare riferimento ai dati anagrafici e fiscali completi e corretti a che l’Organismo utilizzerà per la convocazione.
La parte che chiami un terzo in mediazione dovrà sempre versare nuovamente le spese di avvio e le eventuali spese vive.
Il terzo chiamato, a sua volta, sarà sempre tenuto al versamento delle indennità previste per il primo incontro.
In caso di disaccordo sulla necessità/quantificazione del versamento -da parte del terzo chiamato e/o della parte che lo ha voluto chiamare- la questione sarà sottoposta al Responsabile dell’Organismo che deciderà a suo insindacabile giudizio.
Anche il terzo chiamato potrà, a sua volta, chiamare un terzo ma i termini saranno ristretti: il terzo chiamato potrà chiamare in causa un terzo solo tramite atto scritto da depositarsi -a pena di decadenza- prima dell’inizio del primo incontro a cui il terzo chiamante è stato chiamato a partecipare. Il Mediatore, al primo incontro utile o anche prima del detto termine, esaminata la questione, potrà differire l’incontro già fissato ad altro incontro da tenersi possibilmente non oltre quindici giorni dopo.
Le chiamate di terzi possono comportare un inevitabile prolungarsi della procedura oltre i tre mesi previsti dalla legge. In tal caso è ammesso il prolungarsi della procedura oltre i tre mesi di legge ma mai, in ogni caso, la procedura potrà avere una durata superiore ai 6 mesi. Ove il susseguirsi delle chiamate di terzi creino un prolungamento oltre detto termine di 6 mesi, il Mediatore non dovrà autorizzare la chiamata del terzo.
Ove, in tal caso, si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario nell’eventuale successivo giudizio, il Mediatore dovrà definire la procedura in corso e sarà onere della parte che vi ha interesse introdurre una nuova domanda chiamando alla mediazione tutte le parti necessarie per una corretta integrazione del contraddittorio.
Per quanto qui non espressamente previsto la chiamata del terzo e la sua accettazione seguiranno le regole relative -rispettivamente- alla domanda ed alla accettazione.
ART. 6 quater – ABBANDONO – RINUNCIA
Le parti -una volta costituite nella procedura- hanno l’obbligo di presenziare agli incontri fissati. La loro assenza (dell’una, dell’altra o di tutte) costituisce abbandono della procedura cui consegue la definizione della procedura: il Mediatore redigerà verbale di chiusura della mediazione per abbandono della parte (indicata).
Ove la procedura venga avviata, anche se -su decisione dell’Organismo- in assenza di alcuno degli elementi essenziali della domanda o della costituzione in giudizio, le parti hanno l’obbligo di integrare la propria domanda e/o la propria costituzione facendo pervenire al più presto all’Organismo ogni e qualunque documento e/o elemento mancante per una corretta e perfetta costituzione. Ove la costituzione nella procedura (da parte dell’istante e/o del chiamato) non venga integralmente e completamente perfezionata nei modi e tempi richiesti -in specifico col pagamento delle spese dovute- il comportamento della parte inadempiente costituirà abbandono e/o rinuncia della procedura.
Anche nel caso in cui l’abbandono (o la rinuncia esplicita) si verifichi prima del primo incontro le parti costituite saranno tenute all’integrale pagamento delle spese di avvio, delle spese di mediazione dovute per il primo incontro e delle spese vive.
ART. 6 quinquies – COMUNICAZIONI
Una volta che le parti siano costituite all’interno della procedura (nei modi e termini di cui sopra) le comunicazioni alle parti potranno avvenire anche per le vie brevi (email, fax, o anche telefono) e potranno essere rivolte anche ai soli legali delle parti, restando inteso che la comunicazione inviata al legale, anche per le vie brevi, si intenderà ricevuta anche dai di lui assistiti.
In ogni caso la comunicazione inviata per email PEC al legale si intende sempre sufficiente a dare corretta informazione e notifica di ogni evento legato alla procedura.
ART. 7 – PRIMO INCONTRO – ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE
Al primo incontro, il Mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del Mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
Mediaconciliatio garantirà ad ogni primo incontro una disponibilità temporale di almeno due ore, al termine delle quali il primo incontro si intenderà comunque terminato. La prosecuzione del primo incontro per un tempo più lungo delle due ore o la sospensione dopo due ore e ripresa nell’arco della medesima giornata saranno comunque da intendersi come incontro successivo al primo.
In casi eccezionali in cui il Mediatore e le parti concordino sulla necessità di un prolungamento del primo incontro oltre le due ore da intendersi sempre come primo incontro, la circostanza dovrà essere verbalizzata ad substantiam ed a quel punto il primo incontro potrà prolungarsi anche oltre il predetto limite temporale. In tal caso, ove gli impegni dell’Organismo e/o del Mediatore impediscano il prosieguo del primo incontro senza soluzione di continuità dopo le prime due ore ad esso dedicate ed il Mediatore ravveda la necessità di continuare nell’attività di mediazione, il Mediatore potrà sospendere la seduta per un massimo di due ore e riprenderla nell’arco della medesima giornata per adoperarsi al fine di raggiungere un accordo di conciliazione nell’ambito dello stesso primo incontro.
Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo, il Mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.
ART. 7 bis – ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE
Esperito ogni tentativo per raggiungere un accordo al primo incontro e ritenuta l’opportunità di proseguire l’attività di mediazione in uno o più successivi incontri, il Mediatore stabilirà -concordemente coi presenti, se possibile- data ed ora per il successivo incontro di mediazione.
La mediazione è condotta senza alcuna formalità procedurale, nel rispetto dell’ordinamento e dei principi del presente regolamento e del nostro Codice Etico.
Le parti partecipano personalmente (in presenza o da remoto) alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il Mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
Nei casi di mediazione obbligatoria è peraltro obbligatoria anche l’assistenza di un Avvocato informato sui fatti, munito di apposita procura speciale scritta.
Durante gli incontri le parti che presenzino personalmente possono sempre farsi assistere -oltre che da Avvocati- anche da tecnici di fiducia o anche farsi accompagnare da amici e/o parenti, cercando di limitarne il numero.
Necessaria è la sola presenza delle parti e, nei casi di mediazione obbligatoria, dei loro legali per cui Mediaconciliatio si riserva il diritto di limitare il numero delle persone che partecipino alla mediazione negando l’accesso alla mediazione a persone la cui presenza non sia ritenuta necessaria.
La decisione in tal senso assunta dal Mediatore (sentita anche la Segreteria) sarà insindacabile.
Il Mediatore potrà sentire le parti congiuntamente o, qualora lo ritenga opportuno, separatamente.
Il Mediatore ha la possibilità di formulare una proposta di conciliazione alle parti: una soluzione della controversia che a parere del Mediatore sia equa, legittima ed efficace.
La proposta del Mediatore ha importanti risvolti nell’eventuale giudizio successivo (si veda Art. 13 D.L.vo 28/10) sì che il Mediatore avrà particolare attenzione nel formularla.
Qualora le parti non raggiungano un accordo amichevole e ne facciano concorde richiesta, il Mediatore formula sempre una proposta di conciliazione.
In ogni caso in cui per qualsivoglia motivo l’accordo non sia raggiunto è fatta salva la facoltà del Mediatore di formulare una proposta di conciliazione, qualora disponga degli elementi necessari e anche se le parti non lo richiedano, previa informativa verbale sulle conseguenze previste dalla legge per la mancata accettazione della proposta da lui formulata.
Ove la proposta del Mediatore non venga comunicata personalmente alle parti presenti avanti a lui, la Segreteria comunica alle parti per iscritto, in una forma comprovante l’avvenuta ricezione, la proposta formulata dal Mediatore, invitandole a far pervenire alla medesima Segreteria, per iscritto e con le stesse caratteristiche di invio suindicate, entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’accettazione o il rifiuto della proposta, precisando che la mancanza di esplicita ed univoca accettazione nel termine prescritto equivale a rifiuto della proposta medesima, restando escluso che eventuali scritti e/o manifestazioni di volontà delle parti che non riportino una oggettiva, esplicita, non interpretabile ed univoca accettazione incondizionata della proposta possano venire in qualsivoglia modo interpretati come qualcosa di diverso da un rifiuto della proposta.
Il Responsabile di Mediaconciliatio, altresì, su richiesta del Giudice, comunica al Giudice stesso la proposta formulata dal Mediatore.
ART. 8 – SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE
In determinati casi le parti, se ravvedono motivi di incompatibilità o anche in assenza di specifiche incompatibilità, possono chiedere al responsabile dell’Organismo la sostituzione del Mediatore. Quando la mediazione è svolta dal responsabile dell’Organismo la domanda potrà essere rivolta al vicario.
Le parti potranno fare la suddetta richiesta in ogni caso in cui ne sentano la necessità; anche solo per motivi legati alla loro personale sensazione che il Mediatore non sia sufficientemente competente nella specifica materia o non del tutto neutrale o altro.
Quando la richiesta di sostituzione giunga dalle parti congiuntamente il responsabile provvede senza indugio alla sostituzione.
Quando, viceversa, una sola delle parti chieda la sostituzione, il responsabile potrà valutare caso per caso e provvedere alla sostituzione del Mediatore solo se, a suo insindacabile giudizio, vi siano validi motivi per farlo.
In ogni caso in cui per qualsivoglia motivo sopravvenga la impossibilità del Mediatore di svolgere il suo incarico, l’Organismo procederà senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto dei criteri di assegnazione degli affari di mediazione già specificati.
ART. 9 – NOMINA DELL’ESPERTO
Ove la materia del contendere richieda specifiche competenze tecniche il Mediatore può proporre alle parti (o le parti possono in autonomia proporlo al Mediatore) la nomina di un esperto.
In tal caso, ove le parti congiuntamente convengano sull’opportunità di nominare un esperto, il Mediatore lo nomina attingendo dall’albo di CC.TT.UU. del Tribunale.
Il compenso dell’esperto verrà determinato secondo le vigenti tariffe professionali, ma in ogni caso l’Organismo chiederà all’esperto un preventivo da sottoporre alle parti per la loro accettazione con l’impegno dell’esperto di accettare un compenso che non superi di più del 15% l’importo preventivato.
Al pagamento dell’esperto saranno tenute le parti stesse in solido tra loro restando inteso che tali importi esulano completamente dalle indennità di mediazione. Laddove venga nominato un esperto è facoltà delle parti, al momento della sua nomina, di convenire che la relazione prevista dall’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo possa essere prodotta nell’eventuale giudizio;
ART. 10 – IMPEGNI ED OBBLIGHI DELLE PARTI
E’ di spettanza esclusiva delle parti e sotto la loro esclusiva responsabilità:
- l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione.
- la immediata, chiara, univoca, evidente indicazione di urgenze, esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze.
- sollevare tempestivamente, per scritto e nei modi di cui al precedente Art. 11 del presente regolamento eccezione di incompetenza territoriale entro e non oltre l’inizio del primo incontro.
- le indicazioni circa l’oggetto, le ragioni di fatto e di diritto sottostanti alla pretesa e la natura della controversia contenute nell’domanda e/o nella accettazione
- la completezza della documentazione, della domanda, della comparsa di costituzione e la presenza di tutti gli elementi essenziali qui specificati.
- la corretta individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo all’eventuale litisconsorzio necessario nel successivo -eventuale- giudizio.
- la corretta, univoca, chiara e completa identificazione dei soggetti nei cui confronti sia necessario inviare comunicazioni, comprensive di numeri di telefono, fissi o mobili, indirizzi effettivi e/o solo formali, fax e/o email e di ogni altro elemento utile o necessario al recapito delle comunicazioni nei tempi e modi di legge
- la chiara e precisa indicazione dei recapiti del legale, comprensivo di fax, email e PEC
- la determinazione del valore della controversia (salvo quanto sopra stabilito)
- la forma, il contenuto e la completezza della procura al rappresentante
- la produzione della documentazione necessaria all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la veridicità delle relative dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni di legge
- le dichiarazioni in merito alla non esistenza di altre domande/procedure relative alla stessa controversia e ad ogni altro elemento/circostanza di fatto e/o di diritto dal momento del deposito della domanda fino alla conclusione della procedura.
ART. 11 – COSTI DELLA MEDIAZIONE – INDENNITA’
- Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.
- L’indennità è composta dalle spese di avvio del procedimento di mediazione e dalle spese di mediazione, comprendenti il compenso del Mediatore previste dai seguenti commi 4 e 5.
- Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall’articolo 16, comma 4 D.M. 150/23.
- Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi, al netto dell’IVA:
€ 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
€ 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
€ 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;
- Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:
€ 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000,00 e per le cause di valore indeterminabile basso;
€ 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.
- Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai precedenti commi 4 e 5.
- Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, comma 1 D.M. 150/23 e come di seguito esposte.
- Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l’indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.
Determinazione delle spese di mediazione
In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell’articolo 28, comma 7, D.M. 150/23 sono calcolate, in conformità alla tabella che segue, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5 D.M. 150/23, con una maggiorazione del dieci per cento.
In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella che segue, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5 D.M. 150/23, con una maggiorazione del venticinque per cento.
Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella che segue, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5 D.M. 150/23.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010 o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto.
Tabella delle spese di mediazione
Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile. Di regola Mediaconciliatio applicherà sempre gli importi minimi.
In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella che segue possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
- a) esperienza e competenza del Mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l’impegno richiesto al Mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30 D.M. 150/23 e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella di cui all’allegato A, in base uno dei seguenti criteri:
- a) la durata di ciascun incontro;
- b) l’esperienza e la competenza del Mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- c) il prevedibile impegno del Mediatore per l’intero procedimento in base a criteri oggettivi e predeterminati che la tabella deve indicare, quali la complessità delle questioni oggetto della procedura e il numero delle parti.
Quando le spese di mediazione sono determinate in conformità al precedente paragrafo, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.
VALORE DELLA LITE | SPESE in euro | |
---|---|---|
Minimi | Massimi | |
Fino a euro 1.000,00 | 80,00 | 160,00 |
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00 | 160,00 | 290,00 |
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00 | 290,00 | 440,00 |
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00 | 440,00 | 720,00 |
da euro 25.001,00 a euro 50.000,00 | 720,00 | 1.200,00 |
da euro 50.001,00 a euro 150.000,00 | 1.200,00 | 1.500,00 |
da euro 150.001,00 a euro 250.000,00 | 1.500,00 | 2.500,00 |
da euro 250.001,00 a euro 500.000,00 | 2.500,00 | 3.900,00 |
da euro 500.001,00 a euro 1.500.000,00 | 3.900,00 | 4.600,00 |
da euro 1.500.001,00 a euro 2.500.000,00 | 4.600,00 | 6.500,00 |
da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00 | 6.500,00 | 10.000,00 |
Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.
Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.
SPESE VIVE (costi al netto dell’IVA di legge): gratuito l’invio di PEC; gratuito il rilascio di copie cartacee; gratuito il servizio di firma digitale e la conservazione a norma; gratuito l’avvio di procedura in modalità telematica; euro 10,00 per ciascuna raccomandata r/r nazionale; Euro 15,00 per ciascuna raccomandata R/R internazionale;
Per chiarezza e completezza esemplifichiamo i costi effettivi e completi, al netto di IVA al 22%, di una procedura in materia obbligatoria il cui valore sia di euro 24.000,00 e che non presenti particolarità di alcun genere che possano suggerire un diverso costo.
Va da se che se la medesima procedura fosse in materia volontaria i costi sarebbero aumentati del 20%.
Per l’avvio della procedura ed il primo incontro l’istante, a prescindere dal facere della parte chiamata (quindi anche in ipotesi di mancata adesione del chiamato), spenderà euro 156,00 (oltre all’eventuale spesa viva delle raccomandate spedite a cura dell’Organismo) di cui euro 60,00 per spese di avvio ed euro 96,00 per spese di mediazione.
Se il chiamato partecipa, anch’egli spenderà la medesima cifra per il primo incontro.
All’esito del primo incontro si pongono diverse possibilità:
- Viene raggiunto un accordo di conciliazione e la procedura si conclude con esito positivo al primo incontro: importo spese di mediazione in tabella; detratta la quota di spese di mediazione già versate; maggiorazione del dieci per cento: in tal caso sia l’istante che il chiamato spenderanno, quindi, ulteriori euro 281,60
- Non viene raggiunto alcun accordo e la procedura si conclude con esito negativo al primo incontro: in tal caso sia l’istante che il chiamato spenderanno, quindi, ulteriori euro zero.
- Non viene raggiunto un accordo ma viene deciso di fissare un ulteriore incontro per continuare l’attività di mediazione
Anche in questa ipotesi si aprono due diverse possibilità:
- All’esito del successivo incontro (o di quello ancora successivo) viene raggiunto un accordo: la procedura si conclude con esito positivo in incontro successivo al primo: importo spese di mediazione in tabella; detratta la quota di spese di mediazione già versate; maggiorazione del venticinque per cento: in tal caso entrambe le parti spenderanno ulteriori euro 320,00.
- All’esito del successivo incontro non viene raggiunto alcun accordo, sì che la procedura si conclude con esito negativo in incontro successivo al primo: importo spese di mediazione in tabella, detratta la quota di spese di mediazione già versate: in tal caso entrambe le parti spenderanno ulteriori euro 256,00.
ART. 11 bis – VALORE DEL PROCEDIMENTO
Il valore della lite viene stabilito al momento della domanda e non può subire variazioni in diminuzione, salvo casi eccezionali. Il valore emerge dall’applicazione dei criteri stabiliti dal Codice di Procedura Civile per il valore della domanda nelle liti giudiziarie ai sensi degli artt. 10 e ss Cpc.
La domanda introduttiva deve contenere la dichiarazione di valore e se il chiamato nel costituirsi vuole avanzare riconvenzionale e/o comunque modificare il valore, dovrà anch’egli farne espressa dichiarazione.
In ogni caso in cui le parti non facciano espressa dichiarazione di valore, facciano dichiarazione di valore non conforme ai dettami del Codice di Procedura Civile, dichiarino un valore indeterminato in situazioni in cui il valore sia, invece, determinabile, discutano e non trovino accordo sul valore della lite e comunque in ogni caso in cui ciò si renda necessario, il valore della controversia è determinato dal Mediatore o dal Responsabile dell’Organismo.
Il valore della lite può essere nuovamente determinato -di fatto solo in aumento, restando in ogni caso escluso che un accordo su valore minore di quello indicato dall’istante possa comportare riduzione del valore della controversia- dal Responsabile dell’Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del Mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Quando nell’accordo vengono introdotte questioni nuove l’Organismo ne determina il valore, ove non lo facciano le parti d’accordo col Mediatore.
ART. 12 – RISERVATEZZA – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri non può essere registrato o verbalizzato.
Tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione, comprese le parti, i loro accompagnatori, assistenti o rappresentanti ed il Mediatore, non possono divulgare fatti e informazioni apprese durante e/o in relazione al procedimento di mediazione.
Per tale motivo tutti i soggetti che, a qualunque titolo, siano presenti all’incontro di mediazione dovranno sottoscrivere un’apposita dichiarazione con la quale si impegnano all’osservanza di uno stretto obbligo di riservatezza. La mancanza di tale impegno sottoscritto impedisce la partecipazione all’incontro di mediazione, restando escluso che all’incontro presenzi soggetto che non ha sottoscritto espresso impegno alla riservatezza.
Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate il Mediatore, il personale di Segreteria e più in generale tutti coloro che vi hanno preso parte, sono tenuti alla massima ed assoluta riservatezza.
Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione (fatta eccezione per l’domanda di mediazione ed i documenti con essa prodotti -se non qualificati RISERVATI- e per la accettazione con i relativi documenti -se non qualificati RISERVATI- e/o di comunicazioni scritte che le parti si facciano al di fuori della procedura) non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale e di giuramento decisorio.
Le parti non possono chiamare il Mediatore, gli addetti dell’Organismo, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza durante il procedimento di mediazione.
Le parti avranno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione. Quanto viene detto durante gli incontri di mediazione è, infatti, coperto da assoluta riservatezza, ma gli atti e documenti depositati dalle parti e formati nel corso della procedura sono a disposizione delle parti se non espressamente qualificati come riservati al solo Mediatore.
Tutte le parti avranno, quindi, diritto di accesso (visione ed estrazione di copia) agli atti depositati nelle sessioni comuni mentre in caso di atti depositati durante una sessione separata la riservatezza è in re ipsa sì che ciascuna parte potrà accedere solo agli atti depositati nella propria sessione separata.
Le parti sono altresì tenute alla sottoscrizione del “consenso informato” che costituisce elemento essenziale ed insostituibile del procedimento. Mediaconciliatio garantisce di trattare i dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 forniti dalle parti nell’ambito dell’attività di mediazione e i dati forniti dai soggetti interessati, nel rispetto e in conformità al predetto regolamento UE e del decreto legislativo n. 196 del 2003 e con l’adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.
ART. 13 – SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DELL’ORGANISMO
Il Ministero della Giustizia esercita funzioni di controllo sull’Organismo.
In caso di sospensione o cancellazione dal Registro Mediaconciliatio informerà senza indugio le parti delle procedure pendenti. In tal caso i procedimenti di mediazione pendenti si intendono immediatamente interrotti e sospesi, esclusa in ogni caso ogni eventuale responsabilità di Mediaconciliatio per eventuale decorrenza di termini o per altre evenienze. Ad impulso, onere, cura e spese esclusive delle parti i procedimenti proseguono presso l’Organismo scelto dalle parti stesse entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza -su domanda della parte che ha interesse- l’Organismo viene scelto a cura del Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
ART. 14 – SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO – RECLAMI
Al termine della procedura Mediaconciliatio consegnerà alle parti idonea scheda per la valutazione del servizio prestato -allegata alla lettera B al presente regolamento- che, compilata e sottoscritta dalle parti, sarà trasmessa, a cura dell’Organismo, al Responsabile del Ministero.
Ove un soggetto che ha partecipato a procedura di mediazione sia insoddisfatto per qualsivoglia aspetto della vicenda e voglia esporre reclamo potrà farlo in ogni momento inviandolo alla apposita casella email reclami@mediaconciliatio.it, oppure a mezzo racc.ta R/R alla sede legale dell’Organismo in Livorno, Via A. Lampredi, 45 oppure anche via PEC a mediaconciliatio@legalmail.it.
In tali casi il reclamo sarà subito esaminato dal Responsabile dell’Organismo che, assunte le informazioni del caso, risponde al reclamante entro 15 giorni dalla ricezione del reclamo. Ove il reclamo coinvolga la persona del Responsabile, allora verrà esaminato e gestito da un collegio di tre Mediatori che si offrano di svolgere detto ruolo (o scelti a cura del CDA, in ultima istanza) e, comunque, al reclamante verrà data risposta entro 15 giorni. Laddove il reclamante non ritenga soddisfacente la risposta che gli verrà data, sarà libero di procedere nelle forme di legge ad ulteriori reclami e/o comunque a tutela dei suoi diritti.
ALLEGATO A – CODICE ETICO
allegato al regolamento
Norme di comportamento del Mediatore
- Mediaconciliatio si assume l’impegno di svolgere il servizio di mediazione nei confronti di chiunque ne faccia richiesta senza alcuna distinzione di alcun genere. L’Organismo profonde sempre il massimo impegno nello svolgimento del suo ruolo spendendo tutto il tempo e le risorse che occorrono al fine di rendere un servizio sempre efficiente, professionale, gentile e tempestivo che assecondi le esigenze delle persone che si rivolgono a Mediaconciliatio
- Mediaconciliatio inoltre si impegna all’assoluto e totale rispetto di cristallini principi di imparzialità, neutralità, autonomia, indipendenza, assicurando che anche la minima e/o solo ipotetica violazione dei suddetti principi verrà subito segnalata alle parti che potranno assumere ogni iniziativa del caso. Chiunque ravvisi anche solo la sensazione che alcuno dei suddetti principi sia stato violato potrà segnalarlo ed al più presto verrà provveduto di conseguenza.
- Il Mediatore si impegna a svolgere l’attività in completa indipendenza, autonomia, imparzialità, secondo le norme del regolamento dell’Organismo, secondo la specifica normativa in materia e nel rispetto delle norme deontologiche della categoria professionale a cui appartiene.
- Il Mediatore che accetta l’incarico deve essere certo di potere assolvere il proprio compito con la competenza richiestagli secondo le sue personali qualificazioni personali e nel rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, neutralità, autonomia, indipendenza, riservatezza che devono contraddistinguere l’intero operato dell’Organismo e del Mediatore.
- Il Mediatore, allo scopo di garantire la sua assoluta e totale imparzialità, deve rimanere indipendente per tutto il corso della procedura e deve informare immediatamente il responsabile di possibili pregiudizi di qualsivoglia genere e/o specie nell’attività di mediazione.
- Il Mediatore nello svolgimento della propria funzione deve formulare -solo se ritenuto ragionevolmente opportuno/necessario e solo se in possesso di elementi oggettivi sufficienti- le proposte di mediazione nel rispetto della legge e delle norme imperative e di ordine pubblico.
- Il Mediatore deve rispettare con scrupolo, tempestività e assoluta neutralità le disposizioni organizzative e le comunicazioni del responsabile dell’ufficio.
- Il Mediatore deve astenersi dall’attività di mediazione quando ha rapporti personali con le parti o quando ha interesse all’affare oggetto della mediazione. E’ invitato ad astenersi quando motivi di opportunità in relazione alla conoscenza della vicenda e/o delle parti glielo consigliano, pur in presenza di specifici motivi di incompatibilità.
- Il Mediatore per ogni singolo affare ha l’obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza ed imparzialità ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. 28/2010.
- Il Mediatore può avvalersi dell’aiuto di tecnici/esperti facendo il possibile affinché il tecnico nominato sia di gradimento di tutte le parti ed in ogni caso garantendo la più assoluta imparzialità nella scelta del tecnico stesso.
- Il Mediatore nel proporre l’accordo conciliativo non può influenzare la parti sulla loro determinazione, che dovrà restare libera e spontanea.
- Durante tutta la durata della procedura di mediazione il Mediatore deve evitare ogni comunicazione al di fuori dell’ufficio dell’Organismo con le parti e/o i loro legali e, nel caso di comunicazioni necessarie, ne deve informare il responsabile e richiederne il parere.
- Il Mediatore non può comunicare al di fuori del procedimento, alle parti, ai loro difensori, o a chiunque altro nessuna delle notizie relative al procedimento.
- Il Mediatore ha un assoluto e totale dovere di riservatezza relativamente a tutte le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione e relativamente alle dichiarazioni rese dalle parti; i dati personali possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per il procedimento di mediazione.
- Per eventuale diffusione di notizie ed informazioni relative ad un procedimento, al fine di essere utilizzate in altra sessione di procedimento di mediazione, il Mediatore si deve fare autorizzare espressamente da tutte le parti che possano avere interesse alla riservatezza delle informazioni.
- È fatto divieto al Mediatore di testimoniare nel futuro giudizio sulle dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento, ed in tal caso deve dichiarare di essere tenuto al segreto professionale imposto dall’articolo 10, comma 2 del d.lgs. 28/2010.
- Il Mediatore non può proporre o accettare alcun accordo diretto con le parti relativamente al pagamento delle proprie competenze, né relativamente alla determinazione del compenso.
- Il Mediatore non può assolutamente accettare compensi -sotto qualsivoglia forma o modalità- dalle parti e/o dai loro difensori e/o ausiliari.
- Nello svolgimento del procedimento di mediazione il Mediatore deve favorire un sereno e proficuo svolgimento della procedura. Deve stabilire i tempi e modi dei rinvii in modo tale da consentire la presenza e la partecipazione delle parti, pur rispettando la speditezza ed i tempi imposti dalla legge.
- Il Mediatore che non rispetta le norme del codice etico dell’Organismo, può essere sostituito o revocato dall’Organismo, con apposito provvedimento motivato, salva ogni conseguenza e/o sanzione civile, disciplinare, penale e/o amministrativa.
ALLEGATO B – SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Scheda di Valutazione del Servizio di Mediazione
Vi saremo grati della compilazione della presente scheda di valutazione al termine del procedimento di mediazione e dell’invio della scheda, compiutamente compilata e sottoscritta, alla sede dell’Organismo.
SCHEDA DI VALUTAZIONE
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
residente in ______________________________________________________________
Via / Piazza _______________________________________________, CAP __________
dichiara di aver partecipato in data _____________________ alla procedura di mediazione amministrata dall’Organismo Mediaconciliatio srl, e assistita dal Mediatore _______________________________________________________________________
Dichiara di aver preso parte alla procedura
□ in proprio / □ in rappresentanza di ______________________________________
Dichiara di aver preso parte alla procedura in qualità di
□ istante / □ convocato
Dichiara che per la procedura
□ E’ / □ NON E’ stato assistito da un avvocato
Il/La sottoscritto/a, secondo quanto stabilito dal regolamento di Mediaconciliatio e secondo quanto disposto dall’articolo 7, comma 5 lettera b) del Decreto Interministeriale 180/2010 consegna alla Segreteria di Mediaconciliatio, la presente
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Valutazione dell’Organismo (accesso alla procedura, personale, locali, servizi)
□ insufficiente □ sufficiente □ buono □ ottimo
Valutazione del Mediatore (competenza, professionalità, imparzialità)
□ insufficiente □ sufficiente □ buono □ ottimo
Grado di soddisfazione generale
□ insufficiente □ sufficiente □ buono □ ottimo
Suggerimenti per migliorare il servizio:
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Reclami / Motivi di insoddisfazione:
_________________________________________________________________
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Luogo _________________________ Data __________________________
Firma ______________________________________________
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e/o integrazioni dichiaro di essere stato esaurientemente edotto ed informato del fatto che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per gli adempimenti disposti dal D.M. n.150/2023 – Ministero della Giustizia.
Luogo ___________________________ Data ____________________________
Firma ____________________________