INDENNITA’ DI MEDIAZIONE
Tabella sinottica costi di mediazione
in vigore dal 15.11.2023
SOMME SEMPRE DOVUTE
chi introduce le versa in uno col deposito della domanda
chi viene chiamato le versa in uno con la costituzione nella procedura
Per procedure in materie obbligatore (da aggiungere spese vive)
Per procedure volontarie (da aggiungere spese vive)
SPESE VIVE (IVA inclusa):
gratuito l’invio di PEC; gratuito il rilascio di copie cartacee; gratuito il servizio di firma digitale e la conservazione a norma; euro 12,20 per ciascuna raccomandata r/r nazionale; Euro 18,30 per ciascuna raccomandata R/R internazionale.
SOMME EVENTUALMENTE DOVUTE
in relazione alle varie ipotesi di esito della procedura
Conclusione procedura al primo incontro senza accordo: nessuna spesa ulteriore
Conclusione procedura al primo incontro con accordo: spese di mediazione come da Tabella A -al netto delle spese di mediazione già corrisposte- con maggiorazione del 10%
Conclusione in incontri successivi al primo senza accordo: spese di mediazione come da Tabella A
Conclusione in incontri successivi al primo con accordo: spese di mediazione come da Tabella A -al netto delle spese di mediazione già versate- con maggiorazione del 25%
Tabella A del DM 150/23
Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.
AGEVOLAZIONI FISCALI
– Tutti gli atti della procedura di mediazione sono esenti da imposta di bollo.
– Il verbale contenete l’accordo di conciliazione è esente dell’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
– Credito d’imposta fino a € 600,00 per le indennità di mediazione e per i compensi dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400,00 per persona fisica ed € 24.000,00 per persona giuridica. Questo credito d’imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione.
– Credito d’imposta fino a € 518,00 commisurato al contributo unificato versato dalla parte che abbia definito in mediazione una controversia già portata in giudizio e che, a seguito della conclusione di accordo di mediazione, abbia procurato l’estinzione del giudizio stesso.
– Alla parte che abbia i requisiti per accedervi viene riconosciuto il patrocinio a spese dello Stato per l’assistenza dell’avvocato se è raggiunto l’accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.
– Alla parte che abbia i requisiti per accedervi viene sempre riconosciuto il patrocinio a spese dello Stato per le indennità di mediazione, a prescindere dall’esito della mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria.