FAQ
Domande più frequenti sulla mediaconciliazione
- Cosa è la mediazione/conciliazione ?
- Chi è il mediatore?
- Cosa è un Organismo di mediazione?
- Per la soluzione di quali controversie è possibile il ricorso alla procedura di mediazione?
- Quali sono le materie in cui è obbligatorio il procedimento di mediazione?
- Quanto dura il procedimento di mediazione?
- Cosa succede se si inizia un processo senza aver prima esperito il tentativo obbligatorio di mediazione?
- Quali sono i costi della mediazione?
- Ci sono vantaggi economici e/o benefici fiscali?
- Ci sono dei crediti d’imposta?
- Che impatto ha il tentativo di mediazione sul successivo processo? Come vengono utilizzate le informazioni che una parte abbia comunicato durante la mediazione?
- La mediazione può avere efficacia esecutiva?
Cosa è la mediazione/conciliazione ?
La mediazione è uno sperimentato ed efficace metodo per risolvere problemi “legali” -in fretta e con poca spesa- tramite il dialogo, lo scambio di idee, la negoziazione con l’aiuto di un professionista dedicato.
Il “meccanismo” è semplice e alla portata di tutti e comunque per ogni difficoltà/domanda, basta chiedere (gratis) a Mediaconciliatio.
Chi abbia un problema da risolvere lo spiega -tramite il suo Avvocato, di regola- all’Organismo.
Il problema viene riportato in uno scritto (domanda di mediazione) consegnato all’Organismo. L’Organismo nomina mediatore il professionista (tra quelli iscritti) più adeguato ed esperto nel settore, dopodiché invita le persone coinvolte nel problema a partecipare ad un incontro in cui saranno presenti sia l’istante che la parte invitata -assistiti dai loro legali- ed il mediatore.
In quella sede il mediatore metterà a disposizione la propria professionalità per aiutare le parti a scoprire come possono risolvere il problema trovando reciproca soddisfazione. Se saranno necessari più incontri … nessun problema: ciò che è utile nel Vostro interesse verrà fatto.
In sostanza la mediazione è una procedura in cui un soggetto con specifiche competenze in materia di mediazione, terzo, neutrale, riservato, indipendente, competente ed imparziale (il mediatore) facilita il dialogo tra due o più parti che a lui si rivolgano per comporre una controversia -in atto o potenziale- con il fine di far raggiungere loro un accordo. Il mediatore/conciliatore quindi non esprime alcuna opinione e non emette nessuna decisione in ordine all’oggetto della disputa; si limita ad utilizzare le sue specifiche competenze e le tecniche di mediazione e di negoziazione con l’unico scopo di far sì che le parti stesse scoprano ed individuino quale è la soluzione che le soddisfi.
Chi è il mediatore?
Per lo più sono avvocati o notai con una specifica formazione (inziale e continuativa) in materia di mediazione e negoziazione e quindi mettono da parte il loro ruolo professionale ed assumono le vesti ed il ruolo di mediatori: mettono a disposizione delle parti in mediazione le loro competenze professionali ma le utilizzano solo al fine di comporre la lite ed arrivare ad un accordo di conciliazione. Il tutto con i costi, tempi, modalità della mediazione che NULLA ha a che vedere con una causa in Tribunale.
Appositi Enti di Formazione accreditati presso il Ministero della Giustizia insegnano a determinate categorie di persone che abbiano già competenze specifiche (laureati, iscritti ad Ordini Professionali…) le più moderne tecniche di negoziazione, gestione del conflitto e mediazione. Alla fine del percorso formativo viene rilasciato un attestato di abilitazione a svolgere la professione di mediatore presso uno o più Organismi di mediazione accreditati presso il Ministero di Giustizia.
Il percorso formativo ha modalità, durata e caratteristiche controllate dal Ministero sì che il cittadino può contare sul fatto che i mediatori professionisti abilitati hanno caratteristiche di professionalità, competenza, imparzialità, trasparenza, indipendenza, illibatezza morale e giuridica, tali da renderli professionisti del tutto affidabili.
Se due o più parti sono d’accordo nell’affidare ad un determinato mediatore il tentativo di comporre la loro controversia, potranno farlo, altrimenti il mediatore verrà scelto dall’Organismo di Mediazione secondo criteri prederminati.
Cosa è un Organismo di mediazione?
E’ l’Ufficio che organizza per Voi e/o insieme a Voi la procedura di mediazione e nei cui locali si svolgono gli incontri di mediazione davanti ai mediatori incaricati -appunto- dall’Organismo. A seguito dell’esame di una lunga serie di caratterstiche (dall’affidabilità economica a quella morale, dalle caratteristiche dei locali a disposizione a quelle di ogni singolo prestatore di manodopera etc etc.) il Ministero della Giustizia accredita ed iscrive in un apposito Registro enti, società, associazioni che facciano domanda di poter esercitare l’attività di mediaconciliazione civile e commerciale prevista dal D. L.vo 28/2010.
Una volta accreditato presso il Ministero l’ente che abbia fatto domanda, che abbia superato “l’esame” (e che disponga dei mediatori professionisti necessari ad esercitare in concreto la mediaconciliazione) può definirsi Organismo di mediaconciliazione ed esercitare tale specifica attività.
Ogni Organismo deve (tra l’altro) avere un proprio “regolamento di procedura” ed un proprio “codice etico” approvati dal Ministero: documenti che è bene leggere e conoscere.
Per la soluzione di quali controversie è possibile il ricorso alla procedura di mediazione?
Il procedimento di mediazione può essere esperito per ogni e qualsiasi genere di controversia vertente su diritti disponibili. Vi devono dei soldi? Va bene. Avete subito un danno e volete essere risarciti? Va bene. Avete dei problemi a dividere una proprietà in comune? Perfetto. Nel gestire una successione Vi serve aiuto? Benissimo! Un inquilino non paga l’affitto o, viceversa, il proprietario di casa non rispetta i patti? La mediazione fa al caso Vostro! Etc Etc Etc. Caratteristica specifica della mediazione è quella di adattarsi ed essere efficace ed adeguata a qualunque tipo di problema, a differenza della “causa civile” che mal si adatta ad una grande schiera di fattispecie.
Quali sono le materie in cui è obbligatorio il procedimento di mediazione?
E’ SEMPRE conveniente.
E’ condizione di procedibilità (e quindi cosiddetta “obbligatoria”) per le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
Quanto dura il procedimento di mediazione?
Il procedimento di mediazione -per legge- ha una durata non superiore a 3 mesi, prorogabili di altri 3 con l’accordo delle parti.
Nei fatti si è dimostrato che 3 mesi per lo più sono sufficienti a trovare un accordo.
Cosa succede se si inizia un processo senza aver prima esperito il tentativo obbligatorio di mediazione?
Nulla di grave, ma la causa non può proseguire: il Giudice ordina alle parti di introdurre la mediazione entro quindici giorni e fissa altra udienza a distanza superiore di tre mesi. Il tempo per eseguire la mediazione. Se la mediazione riesce, la causa non viene ripresa e viene cancellata dal ruolo (con benefici economici). Se la mediazione non porta ad una conciliazione, all’udienza già fissata la causa riprende il suo corso.
Quali sono i costi della mediazione?
Dei costi ci sono, ma sono davvero molto modesti rispetto a quelli che si affronterebbero facendo la classica causa.
Tra l’altro i costi della mediazione sono completamente prevedibili sì che non si possono avere sorprese.
Considerate anche le agevolazioni fiscali di cui la procedura di mediazione gode, sono costi che di fatto in molti casi possono essere ridotti a ZERO.
Sul nostri sito internet sono pubblicate le tabelle da cui poter preventivare con facilità i costi della mediazione che vi interessa.
Ci sono vantaggi economici e/o benefici fiscali?
Il principale vantaggio (economico e non solo) sta nel fatto che tramite la mediazione si possono risolvere (bene) in tempi ridottissimi e con costi modestissimi controversie che altrimenti avrebbero necessitato di anni di cause e di costi mastodontici.
Tra l’altro la soluzione conciliativa è sempre una soluzione “vera” che soddisfa sul serio tutte le parti e che viene veramente attuata, e non una soluzione imposta dall’alto, che spesso non accontenta nessuno e spesso quando viene emessa non è più concretamente attuabile.
Gli atti del procedimento di mediazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 28/2010, sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; le agevolazioni fiscali sono a carico dell’apposito “Fondo Unico di Giustizia”.
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000,00 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
Viene riconosciuto il patrocinio a spese dello Stato che -per chi abbia i requisiti per accedervi e ne faccia domanda- paga l’Avvocato quando la mediazione sia in materia obbligatoria e sia stato raggiunto l’accordo.
Il patrocinio a spese dello Stato inoltre interviene sempre -per chi abbia i requisiti per accedervi e ne faccia domanda- per evitare il pagamento delle indennità di mediazione.
Ci sono dei crediti d’imposta?
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000,00 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
La indennità corrisposta dall’istante e dal chiamato e le spese e competenze dei legali danno diritto ad un credito di imposta pari al suo intero importo, fino al limite di Euro 600,00 per ciascuna mediazione fino ad un totale annuo di euro 2.400,00 per persona fisica e di euro 24.000,00 per persona giuridica in caso di mediazione conclusasi positivamente con un accordo di conciliazione e della metà in caso di mediazione negativa.
Viene inoltre riconosciuto un credito d’imposta fino a € 518,00 commisurato al contributo unificato versato dalla parte che abbia definito in mediazione una controversia già portata in giudizio e che, a seguito della conclusione di accordo di mediazione, abbia procurato l’estinzione del giudizio stesso.
Che impatto ha il tentativo di mediazione sul successivo processo? Come vengono utilizzate le informazioni che una parte abbia comunicato durante la mediazione?
Il Giudice può valutare il fatto che una parte invitata alla mediazione si sia rifiutata di partecipare al tentativo di mediazione, ed inoltre chi non partecipa avrà conseguenze negative nel successivo giudizio (che diventa inevitabile proprio a causa della sua assenza, in effetti) per cui anche il solo tentativo ha indubbiamente un valore ed una efficacia.
Il mediatore ha facoltà di formulare alle parti una proposta conciliativa: se viene accettata come soluzione della controversia, allora il problema è risolto; la mancata accettazione, invece, può comportare varie conseguenze negative nel successivo giudizio (inevitabile, a quel punto) per la parte che non la abbia accettata (Art. 13 DLvo 28/2010).
Tutte le informazioni che vengano rilasciate/comunicate durante gli incontri di mediazione sono coperte dalla più assoluta riservatezza e non vengono mai rese pubbliche né comunicate a chicchessia (Giudice compreso).
Ciò che si scrive (la domanda introduttiva, la comparsa di risposta, i verbali degli incontri, i documenti prodotti non qualificati come riservati) può essere utilizzato in ogni sede, ma ciò che si dice (e tutti i documenti che vengono qualificati come riservati) resta rigorosamente segreto e riservato.
Il mediatore non può essere chiamato a rendere testimonianza su fatti, circostanze o informazioni che abbia appreso durante la mediazione o per motivi legati alla sua attività professionale di mediatore. Se chiamato a testimoniare su circostanze simili, può e deve negare la testimonianza in virtù del segreto professionale.
La mediazione può avere efficacia esecutiva?
Il tentativo di mediazione si conclude sempre con un verbale che può essere negativo (ove l’accordo non sia stato raggiunto) o può essere positivo, e quindi contenere un accordo di conciliazione (ove le parti abbiano trovato una soluzione ai loro problemi).
L’accordo di conciliazione può acquisire efficacia esecutiva esattamente come una sentenza del Tribunale: se i legali di tutte le parti sottoscrivono l’accordo, quest’ultimo sarà subito esecutivo. Diversamente sarà sufficiente chiederne l’omologazione al Presidente del Tribunale del luogo ove l’Organismo di mediazione ha sede.
L’accordo di conciliazione sottoscritto da tutti i legali (come quello omologato) ha la stessa efficacia esecutiva di una sentenza definitiva emessa dalla Autorità Giudiziaria: costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per rilascio, per l’esecuzione in forma specifica, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
L’accordo, inoltre, può essere trascritto sui Registri Immobiliari per trasferire proprietà di immobili: come un atto notarile, ma con uno sconto fiscale dell’intera tassa di registro fino al valore di Euro 100.000,00 (su valori superiori la tassa si calcola solo sul valore eccedente i 100.000,00 euro)
L’accordo raggiunto può, tra l’altro, prevedere il pagamento di una somma di denaro a titolo di penale a carico della parte che si renda inosservante agli obblighi stabiliti nell’accordo stesso o che ritardi nel loro esatto adempimento.